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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 9 agosto 1999, n. 323

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-1999
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Testo in vigore dal: 17-9-1999
         IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE d'intesa con 
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                                  e 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
  Visto l'articolo 34 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia d'istruzione approvato 
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196; 
  Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive 
modificazioni; 
  Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni 
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione; 
  Visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione 
espresso nell'adunanza del 13 aprile 1999; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della 
sezione normativa del 24 maggio 1999; 
  Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere 
del Consiglio di Stato relativamente alla previsione  di  stipule  di
convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e  le  regioni
che ne facciano richiesta, con  esclusione  della  indicazione  della
data del 31  marzo  entro  cui  le  stipule  medesime  devono  essere
sottoscritte; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27
maggio 1999; 
  Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio 
1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati  e
del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del
29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a 
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 2743 del 19 luglio 1999); 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Adempimento dell'obbligo scolastico 
  1. Al fine di migliorare la qualita' del livello di istruzione dei 
giovani,  adeguandolo  agli  standard  europei,  e  di  prevenire   e
contrastare la dispersione scolastica  potenziando  le  capacita'  di
scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione e' elevato a  nove  anni
in prima applicazione. 
  2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole 
elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie  superiori,
statali o non statali, abilitate al  rilascio  di  titoli  di  studio
riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo  le  norme  di
cui alla parte  seconda,  titolo  secondo,  capo  primo  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia 
conseguito  la  promozione  al  secondo  anno  di  scuola  secondaria
superiore; chi non l'abbia conseguita e' prosciolto dall'obbligo  se,
al compimento del  quindicesimo  anno  di  eta',  dimostri  di  avere
osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico. 
  4. L'istruzione obbligatoria e' gratuita anche nel primo anno di 
scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza  a  tale
anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere. 
    

          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985,  n.  1092,  al  solo    fine di facilitare la lettura
          delle  disposizioni di  legge  alle   quali e'    applicato
          il rinvio.  Restano  invariati  il   valore  e  l'efficacia
          degli  atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio
          1999,  n.  9   (Disposizioni   urgenti   per   l'elevamento
          dell'obbligo di istruzione).
            "Art.    1  (Disposizioni    urgenti   per   l'elevamento
          dell'obbligo   di istruzione).   -     1.    A    decorrere
          dall'anno     scolastico  1999-2000 l'obbligo di istruzione
          e' elevato da otto a dieci anni. L'istruzione  obbligatoria
          e'   gratuita.   In   sede   di  prima  applicazione,  fino
          all'approvazione  di un   generale riordino    del  sistema
          scolastico  e  formativo,    l'obbligo di   istruzione   ha
          durata novennale.  Mediante programmazione da  definire nel
          quadro del suddetto  riordino, sara'  introdotto  l'obbligo
          di  istruzione   e formazione fino al diciottesimo anno  di
          eta', a  conclusione  del  quale  tutti i  giovani  possano
          acquisire un diploma  di scuola secondaria superiore  o una
          qualifica professionale.
            2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione  o
          prosciolti  dal   medesimo, non  intendono  proseguire  gli
          studi  nell'istruzione secondaria superiore  e'  garantito,
          nell'ambito   della programmazione dell'offerta  educativa,
          come  previsto  dal  decreto legislativo  31 marzo 1998, n.
          112, il diritto  alla  frequenza  di  iniziative  formative
          volte  al    conseguimento di una qualifica  professionale,
          ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n.
          196.
            3. Nell'ultimo anno   dell'obbligo di istruzione  di  cui
          al  comma  1, in coerenza  con i  principi di  autonomia di
          cui all'art.  21 della legge  15  marzo   1997,  n.  59,  e
          successive   modificazioni,   le istituzioni    scolastiche
          prevedono     sia   iniziative   formative   sui principali
          temi  della  cultura,  della  societa'  e   della   scienza
          contemporanee,    volte   a   favorire    l'esercizio   del
          senso  critico dell'alunno, sia iniziative di  orientamento
          al  fine di combattere la dispersione,   di  garantire   il
          diritto      all'istruzione    e      alla  formazione,  di
          consentire  agli  alunni    le  scelte piu' confacenti alla
          propria personalita'  e al proprio  progetto di vita e   di
          agevolare,  ove    necessario,  il    passaggio dell'alunno
          dall'uno all'altro  degli specifici indirizzi della  scuola
          secondaria superiore.
            4.   A   conclusione      del   periodo   di   istruzione
          obbligatoria, nel caso  di    mancato  conseguimento    del
          diploma    o della   qualifica di  cui al comma  1,  previo
          accertamento   dei    livelli    di    apprendimento,    di
          formazione      e   di     maturazione,    e'    rilasciata
          all'alunno   una certificazione che  attesta  l'adempimento
          dell'obbligo   di   istruzione  o  il  proscioglimento  dal
          medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il
          percorso  didattico ed educativo svolto   e  le  competenze
          acquisite.
            5.      In      prima      applicazione   dell'elevamento
          dell'obbligo   di istruzione, le disposizioni di  cui  alla
          presente  legge  si  applicano a tutti    gli  alunni   che
          nell'anno   scolastico  precedente   hanno frequentato  una
          classe  di scuola  elementare o media,  con eccezione degli
          alunni  che potevano considerarsi prosciolti   dall'obbligo
          gia'   negli   anni  precedenti  in  base  alla  previgente
          normativa.
            6.   Il   Ministro   della    pubblica   istruzione    e'
          autorizzato   ad integrare  in via  regolamentare  le norme
          riguardanti la  vigilanza sull'adempimento dell'obbligo  di
          istruzione.
            7.  Con  decreto  del Ministro della pubblica istruzione,
          d'intesa con i  Ministri competenti,  previo parere   delle
          competenti   commissioni parlamentari,    e'  disciplinata,
          entro   il   31  dicembre   1998, l'attuazione del presente
          articolo,  tenendo conto delle disposizioni  sull'autonomia
          delle  istituzioni  scolastiche  di  cui  all'art. 21 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
            8. In attesa dell'emanazione   dei  regolamenti  previsti
          dall'art.  21  della    legge 15   marzo 1997,   n. 59,   e
          successive  modificazioni, le istituzioni scolastiche  sono
          autorizzate  a    sperimentare  l'autonomia  didattica    e
          organizzativa,    anche   ai fini  del potenziamento  delle
          azioni di   orientamento sia in   vista  del  proseguimento
          degli  studi,  sia  dell'inserimento nel mondo del  lavoro,
          con le modalita' previste dal  decreto del  Ministro  della
          pubblica  istruzione    n.  251    del  29 maggio 1998, che
          potranno all'uopo essere modificate   e  integrate.  A  tal
          fine  e' autorizzato l'incremento della dotazione del fondo
          di cui all'art. 4 della legge 18  dicembre  1997,  n.  440,
          nella  misura  di lire 174.285 milioni per  l'anno 1998, di
          lire 149.823  milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni
          a decorrere dall'anno 2000.
            9.  Agli  alunni   portatori di handicap si  applicano le
          disposizioni in   materia    di    integrazione  scolastica
          nella   scuola   dell'obbligo vigenti alla  data di entrata
          in  vigore della presente legge.  A tal fine e' autorizzata
          la spesa di  lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e  di  lire
          10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
            10.  Per    la  realizzazione  delle    procedure,  degli
          interventi  e dei progetti connessi   con l'attuazione  dei
          commi    7  e  8,  nonche'    per  le  relative   attivita'
          preparatorie,  e'  autorizzata la   spesa di    lire  5.000
          milioni    per l'anno   1998 e  di lire  3.000 milioni  per
          l'anno 1999.
            11. Le province autonome di Trento   e di  Bolzano  e  la
          regione  Valle  d'Aosta,  fino    all'approvazione  di   un
          generale riordino   del sistema scolastico    e  formativo,
          disciplinano    l'elevamento  dell'obbligo    di istruzione
          adottando, eventualmente  in via amministrativa,  soluzioni
          coerenti  con i propri  ordinamenti vigenti, purche' queste
          assicurino l'insegnamento   delle   materie    fondamentali
          comuni    degli   istituti secondari superiori   e siano in
          armonia con  le finalita' di  cui al comma 1, tenendo conto
          di quanto  previsto dal comma 20, dell'art. 21 della  legge
          15 marzo 1997, n. 59".
           Note alle premesse:
            -  L'art.  34 della Costituzione stabilisce che la scuola
          e' aperta a tutti e che  l'istruzione inferiore,  impartita
          per  almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988,   n. 400   (Disciplina  dell'attivita' di
          Governo e  ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  Il   decreto  legislativo    16  aprile    1994,    n.
          297,     reca:    "Approvazione  del  testo  unico    delle
          disposizioni legislative vigenti in  materia  d'istruzione,
          relativo  alle  scuole  di ogni  ordine  e grado".
            - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge  15  marzo
          1997,  n.  59  (Delega al   Governo per  il conferimento di
          funzioni e  compiti alle regioni ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
            "Art.   21.      -  1.  L'autonomia    delle  istituzioni
          scolastiche  e degli istituti educativi   si inserisce  nel
          processo      di  realizzazione  della  autonomia  e  della
          riorganizzazione   dell'intero sistema formativo.  Ai  fini
          della      realizzazione      della    autonomia      delle
          istituzioni scolastiche  le funzioni   dell'Amministrazione
          centrale    e  periferica  della   pubblica istruzione   in
          materia  di gestione   del servizio   di  istruzione  fermi
          restando  i  livelli   unitari e nazionali di fruizione del
          diritto   allo   studio   nonche' gli    elementi    comuni
          all'intero  sistema  scolastico    pubblico  in  materia di
          gestione e programmazione definiti.   dallo  Stato,    sono
          progressivamente         attribuite      alle   istituzioni
          scolastiche,  attuando a  tal fine anche   l'estensione  ai
          circoli  didattici,  alle scuole medie,  alle scuole e agli
          istituti di istruzione   secondaria,  della    personalita'
          giuridica    degli istituti tecnici   e   professionali   e
          degli  istituti  d'arte   ed   ampliando l'autonomia    per
          tutte   le  tipologie degli  istituti di  istruzione, anche
          in deroga  alle norme vigenti in materia   di  contabilita'
          dello  Stato.  Le  disposizioni  del presente   articolo si
          applicano anche  agli  istituti      educativi,      tenuto
          conto   delle   loro   specificita' ordinamentali.
            2.  Ai fini  di quanto previsto nel  comma 1, si provvede
          con uno o piu' regolamenti  da adottare ai  sensi dell'art.
          17, comma   2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine  di  nove  mesi  dalla data di entrata   in  vigore
          della  presente  legge,  sulla base  dei  criteri  generali
          e  principi   direttivi contenuti nei commi 3, 4,  5, 7, 8,
          9, 10  e  11 del  presente   articolo.   Sugli   schemi  di
          regolamento    e'  acquisito,  anche  contemporaneamente al
          parere del Consiglio di Stato, il parere  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari.  Decorsi sessanta giorni   dalla
          richiesta  di   parere alle   Commissioni, i    regolamenti
          possono    essere comunque   emanati.   Con i   regolamenti
          predetti   sono dettate  disposizioni  per  armonizzare  le
          norme  di  cui  all'art.  355 del testo unico approvato con
          decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  con  quelle
          della presente legge.
            3.      I     requisiti     dimensionali  ottimali    per
          l'attribuzione       della   personalita'    giuridica    e
          dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
          1,  anche  tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
          utenti  una  piu'  agevole    fruizione  del  servizio   di
          istruzione,  e le  deroghe  dimensionali  in   relazione  a
          particolari   situazioni  territoriali  o  ambientali  sono
          individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
          situazioni     locali  e  alla  tipologia  dei  settori  di
          istruzione  compresi    nell'istituzione   scolastica.   Le
          deroghe  dimensionali  saranno    automaticamente  concesse
          nelle province  il cui territorio e'  per almeno  un  terzo
          montano,  in  cui  le    condizioni di viabilita' statale e
          provinciale  siano  disagevoli  e  in  cui   vi   sia   una
          dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
            4.    La  personalita'    giuridica  e   l'autonomia sono
          attribuite alle istituzioni   scolastiche   di    cui    al
          comma  1   a   mano   a  mano  che raggiungono i  requisiti
          dimensionali   di cui   al comma   3  attraverso  piani  di
          dimensionamento  della  rete    scolastica,  e comunque non
          oltre il    31    dicembre    2000    contestualmente  alla
          gestione    di   tutte   le funzioni amministrative che per
          loro natura possono  essere  esercitate  dalle  istituzioni
          autonome.  In  ogni  caso  il  passaggio al nuovo regime di
          autonomia sara' accompagnato   da  apposite  iniziative  di
          formazione  del  personale,  da una analisi   delle realta'
          territoriali,  sociali  ed  economiche   delle      singole
          istituzioni  scolastiche  per    l'adozione dei conseguenti
          interventi perequativi e sara' realizzato  secondo  criteri
          di    gradualita'    che  valorizzino   le   capacita'   di
          iniziativa  delle istituzioni stesse.
            5.   La    dotazione    finanziaria  essenziale     delle
          istituzioni  scolastiche gia'  in possesso di  personalita'
          giuridica e  di quelle che l'acquistano ai sensi del  comma
          4  e'  costituita  dall'assegnazione  dello  Stato per   il
          funzionamento amministrativo e  didattico, che si suddivide
          in assegnazione ordinaria  e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione   finanziaria  e'    attribuita   senza     altro
          vincolo   di destinazione  che   quello  dell'utilizzazione
          prioritaria     per   lo svolgimento   delle  attivita'  di
          istruzione,  di  formazione  e  di orientamento proprie  di
          ciascuna tipologia  e di ciascun indirizzo di scuola.
            6.    Sono   abrogate   le disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni  preventive     per   l'accettazione      di
          donazioni, eredita'  e legati  da parte  delle  istituzioni
          scolastiche,   ivi   compresi   gli  istituti superiori  di
          istruzione   artistica,    delle   fondazioni    o    altre
          istituzioni     aventi  finalita'    di  educazione   o  di
          assistenza scolastica.  Sono    fatte  salve  le    vigenti
          disposizioni  di  legge   o di regolamento  in  materia  di
          avviso  ai  successibili.   Sui   cespiti ereditari   e  su
          quelli  ricevuti    per    donazione non   sono dovute   le
          imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
            7. Le  istituzioni scolastiche che  abbiano    conseguito
          personalita' giuridica  e  autonomia  ai  sensi  del  comma
          1    e   le   istituzioni scolastiche   gia'    dotate   di
          personalita'  e   autonomia,  previa realizzazione    anche
          per      queste      ultime      delle    operazioni     di
          dimensionamento di   cui  al  comma    4,  hanno  autonomia
          organizzativa  e didattica,  nel rispetto  degli  obiettivi
          del  sistema nazionale  di istruzione e degli  standard  di
          livello nazionale.
            8.    L'autonomia   organizzativa   e' finalizzata   alla
          realizzazione   della       flessibilita',            della
          diversificazione,    dell'efficienza  e dell'efficacia  del
          servizio  scolastico,  alla  integrazione   e   al  miglior
          utilizzo  delle risorse e delle strutture, all'introduzione
          di tecnologie   innovative   e    al  coordinamento     con
          il      contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
          anche  mediante superamento dei    vincoli    in    materia
          di  unita'    oraria    della    lezione,  dell'unitarieta'
          del     gruppo     classe     e    delle    modalita'    di
          organizzazione    e   impiego    dei   docenti,     secondo
          finalita'      di ottimizzazione   delle    risorse  umane,
          finanziarie,   tecnologiche, materiali e  temporali,  fermi
          restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a
          livello    nazionale,   la   distribuzione   dell'attivita'
          didattica in non  meno di cinque giorni  settimanali,    il
          rispetto  dei  complessivi   obblighi annuali   di servizio
          dei docenti  previsti dai contratti collettivi che  possono
          essere    assolti  invece che in cinque giorni  settimanali
          anche    sulla  base    di  un'apposita      programmazione
          plurisettimanale.
            9.      L'autonomia  didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento    degli  obiettivi  generali   del   sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie    e  del  diritto ad apprendere.   Essa si
          sostanzia nella   scelta     libera   e   programmata    di
          metodologie,    strumenti,  organizzazione    e  tempi   di
          insegnamento, da  adottare nel  rispetto della    possibile
          pluralita'    di    opzioni  metodologiche,   e   in   ogni
          iniziativa  che sia  espressione  di  liberta' progettuale,
          compresa  l'eventuale      offerta    di       insegnamenti
          opzionali,   facoltativi  o aggiuntivi e nel rispetto delle
          esigenze  formative degli studenti. A tal fine,  sulla base
          di  quanto disposto dall'articolo 1,  comma 71, della legge
          23 dicembre 1996, n.  662, sono definiti criteri    per  la
          determinazione  degli  organici  funzionali    di istituto,
          fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto
          per ciascun curriculum e  quello  previsto    per  ciascuna
          delle  discipline   ed attivita' indicate come fondamentali
          di ciascun  tipo  o  indirizzo  di  studi  e  l'obbligo  di
          adottare    procedure    e    strumenti    di  verifica   e
          valutazione     della  produttivita'   scolastica   e   del
          raggiungimento degli obiettivi.
            10.    Nell'esercizio    dell'autonomia   organizzativa e
          didattica   le istituzioni  scolastiche    realizzano,  sia
          singolarmente   che    in  forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che    prevedano  anche   percorsi
          formativi   per  gli  adulti,  iniziative   di  prevenzione
          dell'abbandono      e   della     dispersione   scolastica,
          iniziative  di utilizzazione   delle   strutture e    delle
          tecnologie   anche in  orari extrascolastici  e  a fini  di
          raccordo   con   il mondo   del   lavoro,  iniziative    di
          partecipazione    a  programmi   nazionali,   regionali   o
          comunitari   e,   nell'ambito    di    accordi    tra    le
          regioni         e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche    autonome  hanno anche autonomia di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo nei   limiti   del    proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di      ricerca,  sperimentazione  e
          aggiornamento        educativi,   il   Centro       europeo
          dell'educazione,   la    biblioteca    di    documentazione
          pedagogica e  le scuole ed istituti  a carattere atipico di
          cui  alla  parte  I, titolo   II, capo III, del testo unico
          approvato con decreto legislativo  16   aprile   1994,   n.
          297,   sono   riformati  come  enti finalizzati al supporto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
            11. Con   regolamento adottato   ai sensi del    comma  2
          sono  altresi'  attribuite  la  personalita'  giuridica   e
          l'autonomia alle Accademie di belle arti,  agli    Istituti
          superiori  per le  industrie artistiche, ai Conservatori di
          musica, alle Accademie nazionali di arte  drammatica  e  di
          danza,  secondo i principi contenuti nei  commi 8, 9 e 10 e
          con gli adattamenti  resi  necessari  dalle    specificita'
          proprie  di  tali istituzioni.
            12. Le  universita' e le istituzioni  scolastiche possono
          stipulare  convenzioni   allo scopo  di favorire  attivita'
          di  aggiornamento, di ricerca e di orientamento  scolastico
          e universitario.
            13.    Con   effetto dalla   data  di  entrata  in vigore
          delle  norme regolamentari di  cui ai commi 2   e  11  sono
          abrogate   le disposizioni vigenti con  esse incompatibili,
          la  cui ricognizione e'  affidata ai regolamenti    stessi.
          Il   Governo   e'  delegato  ad   aggiornare  e coordinare,
          entro un  anno dalla  data  di entrata   in vigore    delle
          predette  disposizioni  regolamentari, le norme   del testo
          unico di cui al decreto  legislativo 16 aprile    1994,  n.
          297,   apportando     tutte  le  conseguenti  e  necessarie
          modifiche.
            14. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di  concerto  con il Ministro   del tesoro, sono emanate le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse,   per la formazione dei bilanci, per  la  gestione
          delle   risorse    ivi   iscritte   e   per    la    scelta
          dell'affidamento  dei  servizi  di  tesoreria   o di cassa,
          nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
          istituzioni scolastiche, anche in attuazione  dei  principi
          contenuti  nei  regolamenti di cui al comma 2. E'  abrogato
          il comma 9 dell'art. 4  della legge 24  dicembre  1993,  n.
          537.
            15.  Entro    un  anno  dalla data   di entrata in vigore
          della presente legge il  Governo e'   delegato  ad  emanare
          un  decreto  legislativo di riforma degli organi collegiali
          della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
          che tenga conto della specificita' del settore  scolastico,
          valorizzando l'autonomo  apporto delle diverse componenti e
          delle  minoranze  linguistiche  riconosciute, nonche' delle
          specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto  dei
          seguenti criteri:
            a)      armonizzazione            della     composizione,
          dell'organizzazione  e delle funzioni   dei nuovi    organi
          con     le  competenze    dell'amministrazione  centrale  e
          periferica come ridefinita a  norma degli articoli 12 e  13
          nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
            b) razionalizzazione  degli organi a  norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p);
            c)   eliminazione   delle   duplicazioni organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g);
            d)  valorizzazione  del  collegamento  con   le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
            e) attuazione  delle disposizioni   di cui   all'art.  59
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento.
            16.  Nel  rispetto  del  principio    della  liberta'  di
          insegnamento e in  connessione  con    l'individuazione  di
          nuove  figure    professionali del personale docente, ferma
          restando  l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto  e'
          conferita   la   qualifica  dirigenziale    contestualmente
          all'acquisto della  personalita' giuridica e dell'autonomia
          da   parte   delle  singole  istituzioni  scolastiche.    I
          contenuti e le specificita'  della  qualifica  dirigenziale
          sono individuati con decreto legislativo integrativo  delle
          disposizioni  del decreto  legislativo 3  febbraio 1993, n.
          29, e  successive modificazioni, da  emanare entro  un anno
          dalla  data  di  entrata  in vigore   della presente legge,
          sulla base dei seguenti criteri:
            a)   l'affidamento,   nel   rispetto   delle   competenze
          degli    organi  collegiali   scolastici,     di   autonomi
          compiti     di        direzione,     di   coordinamento   e
          valorizzazione  delle    risorse  umane,  di    gestione di
          risorse  finanziarie     e  strumentali,     con   connesse
          responsabilita' in ordine ai risultati;
            b)    il   raccordo   tra   i    compiti  previsti  dalla
          lettera   a)   e  l'organizzazione    e  le    attribuzioni
          dell'amministrazione        scolastica   periferica,   come
          ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
            c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
          personale docente  con  adeguata anzianita'  di   servizio,
          in  armonia   con  le modalita' previste  dall'art. 28  del
          decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29;
            d) l'attribuzione  della  dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in servizio,   assegnati   ad  una istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
            17.   Il     rapporto   di     lavoro    dei    dirigenti
          scolastici      sara'   disciplinato     in     sede     di
          contrattazione    collettiva     del     comparto   scuola,
          articolato in autonome aree.
            18.  Nell'emanazione del  regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli uffici   periferici del   Ministero  della
          pubblica    istruzione  e'  realizzata    armonizzando    e
          coordinando  i  compiti   e   le   funzioni  amministrative
          attribuiti  alle    regioni  ed agli enti   locali anche in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica.
            19.    Il Ministro   della pubblica   istruzione presenta
          ogni quattro anni     al   Parlamento,     a      decorrere
          dall'inizio    dell'attuazione dell'autonomia  prevista nel
          presente    articolo,    una  relazione     sui   risultati
          conseguiti, anche al  fine di apportare eventuali modifiche
          normative che si rendano necessarie.
            20. Le regioni a statuto speciale  e le province autonome
          di Trento e di  Bolzano disciplinano  con propria  legge la
          materia  di  cui al presente  articolo nel  rispetto e  nei
          limiti   dei propri   statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione".
            -    La legge  24 giugno  1997, n.  196, reca:  "Norme in
          materia di promozione dell'occupazione".
            - La legge  18 dicembre 1997, n. 440, reca:  "Istituzione
          del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta
          formativa e per gli interventi perequativi".
            - Il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge  15 marzo 1997, n.  59".
            -   Il   decreto ministeriale  29  maggio  1998,  n. 251,
          reca:  "Il programma    nazionale     di    sperimentazione
          dell'organizzazione  scolastica",  modificato   dal decreto
          ministeriale 19  luglio 1999, n.  179.
            - Per il titolo della legge 20  gennaio 1999, n. 9,  vedi
          in nota al titolo.
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 68 della legge   17
          maggio 1999, n.  144  (Misure in  materia di  investimenti,
          delega   al Governo   per il riordino    degli    incentivi
          all'occupazione    e    della    normativa   che disciplina
          l'INAIL,  nonche' disposizioni per il  riordino degli  enti
          previdenziali):
            "Art.   68      (Obbligo  di     frequenza  di  attivita'
          formative). -    1.  Al  fine  di  potenziare  la  crescita
          culturale e professionale dei giovani, ferme   restando  le
          disposizioni      vigenti       per    quanto      riguarda
          l'adempimento     e     l'assolvimento         dell'obbligo
          dell'istruzione,    e' progressivamente     istituito,    a
          decorrere   dall'anno    1999-2000, l'obbligo di  frequenza
          di attivita'  formative fino al compimento del diciottesimo
          anno    di eta'.   Tale   obbligo  puo' essere  assolto  in
          percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
               a) nel sistema di istruzione scolastica;
            b)  nel  sistema  della   formazione   professionale   di
          competenza regionale;
               c) nell'esercizio dell'apprendistato.
            2.  L'obbligo  di    cui  al comma 1 si intende  comunque
          assolto con il conseguimento  di  un    diploma  di  scuola
          secondaria superiore  o di una qualifica professionale.
            Le    competenze   certificate in   esito   a   qualsiasi
          segmento  della formazione    scolastica,     professionale
          e        dell'apprendistato  costituiscono  crediti  per il
          passaggio da un sistema all'altro.
            3.  I  servizi per l'impiego  decentrati organizzano, per
          le funzioni di propria  competenza, l'anagrafe    regionale
          dei  soggetti    che  hanno  adempiuto  o assolto l'obbligo
          scolastico  e  predispongono  le  relative  iniziative   di
          orientamento.
            4.    Agli oneri   derivanti  dall'intervento  di cui  al
          comma 1  si provvede:
            a) a carico del Fondo di cui all'art.  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n. 236,  per  i
          seguenti  importi: lire 200  miliardi per l'anno 1999, lire
          430 miliardi per il 2000 e  fino  a  lire  590  miliardi  a
          decorrere dall'anno 2001;
            b)  a    carico del Fondo  di cui all'art.  4 della legge
          18 dicembre 1997, n.  440, per i  seguenti importi:    lire
          30  miliardi  per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno
          2001  e fino a lire 190 miliardi  a  decorrere    dall'anno
          2002.   A    decorrere  dall'anno  2000,  per  la finalita'
          di cui alla legge 18  dicembre 1997, n. 440, si provvede ai
          sensi dell'articolo  11, comma  3, lettera d),  della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
            5.   Con regolamento   da   adottare,   entro sei    mesi
          dalla  data  di pubblicazione  della  presente  legge nella
          Gazzetta  Ufficiale,  su proposta dei  Ministri del  lavoro
          e  della  previdenza   sociale, della pubblica istruzione e
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          previo  parere delle  competenti commissioni parlamentari e
          della Conferenza  unificata di cui  al decreto  legislativo
          28  agosto  1997,  n.    281,  sentite    le organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  di
          attuazione del   presente articolo, anche  con  riferimento
          alle  funzioni  dei servizi per  l'impiego di cui  al comma
          3,   e sono regolate   le relazioni    tra  l'obbligo    di
          istruzione    e  l'obbligo   di formazione,    nonche'    i
          criteri  coordinati   ed    integrati    di  riconoscimento
          reciproco     dei   crediti    formativi   e    della  loro
          certificazione e di ripartizione delle risorse   di cui  al
          comma  4 tra le  diverse  iniziative  attraverso  le  quali
          puo'  essere   assolto l'obbligo di cui   al  comma  1.  In
          attesa     dell'emanazione  del  predetto  regolamento,  il
          Ministro del lavoro    e  della  previdenza    sociale  con
          proprio  decreto  destina nell'ambito delle  risorse di cui
          al comma 4,  lettera  a),  una  quota  fino  a    lire  200
          miliardi,  per  l'anno 1999, per le attivita' di formazione
          nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre  il
          compimento  del    diciottesimo  anno  di  eta', secondo le
          modalita' di cui  all'art. 16 della legge 24 giugno   1997,
          n.  196.  Le  predette    risorse possono   essere altresi'
          destinate al  sostegno ed alla valorizzazione  di  progetti
          sperimentali  in   atto, di formazione per l'apprendistato,
          dei  quali  sia  verificata    la  compatibilita'  con   le
          disposizioni previste  dall'articolo 16 della citata  legge
          n.  196 del 1997.  Alle finalita'  di cui  ai commi  1 e  2
          la  regione Valle d'Aosta e le province autonome di  Trento
          e  di  Bolzano  provvedono, in relazione alle competenze ad
          esse  attribuite e alle funzioni da  esse  esercitate    in
          materia    di  istruzione,   formazione   professionale   e
          apprendistato,    secondo       quanto     disposto     dai
          rispettivi    statuti speciali e   dalle relative  norme di
          attuazione. Per  l'esercizio di tali competenze  e funzioni
          le  risorse dei fondi  di cui al  comma 4 sono    assegnate
          direttamente    alla   regione   Valle   d'Aosta   e   alle
          province autonome di Trento e di Bolzano".

    
           Nota al1'art. 1: 
            - Si riporta il testo della parte seconda, titolo 
          secondo, capo primo del citato decreto legislativo 16 
          aprile 1994, n. 297: 
                                  "Titolo II 
                L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI 
                        ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
                                     Capo I 
                              Obbligo scolastico 
                                   Art. 109. 
                            Istruzione obbligatoria 
            1. In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, 
          l'istruzione inferiore e' impartita nella scuola elementare
          e media. Essa ha la  durata  di  almeno  otto  anni  ed  e'
          obbligatoria e gratuita. 
             2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque. 
             3. La scuola media ha la durata di anni tre. 
                                   Art. 110. 
                        Soggetti all'obbligo scolastico 
            1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal 
          sesto al quattordicesimo anno di eta'. 
            2. Agli alunni handicappati e' consentito il 
          completamento  della  scuola  dell'obbligo  anche  fino  al
          compimento del diciottesimo anno di eta'. 
            3. L'individuazione dell'alunno come persona 
          handicappata va effettuata con le modalita' di cui all'art.
          313. 
                                   Art. 111. 
                Modalita' di adempimento all'obbligo scolastico 
            1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando 
          le scuole elementari  e  medie  statali  o  le  scuole  non
          statali  abilitate  al  rilascio  di   titoli   di   studio
          riconosciuti dallo Stato o anche privatamente,  secondo  le
          norme del presente testo unico. 
            2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che 
          intendano   provvedere    privatamente    o    direttamente
          all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare  di  averne
          la capacita' tecnica od  economica  e  darne  comunicazione
          anno per anno alla competente autorita'. 
                                   Art. 112. 
                       Adempimento all'obbligo scolastico 
            1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno 
          che abbia conseguito il diploma  di  licenza  della  scuola
          media;   chi   non   l'abbia   conseguito   e'   prosciolto
          dall'obbligo se, al compimento  del  quindicesimo  anno  di
          eta', dimostri di avere osservato per almeno otto  anni  le
          norme sull'obbligo scolastico. 
                                   Art. 113. 
             Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico 
            1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i 
          genitori dell'obbligato o chiunque a  qualsiasi  titolo  ne
          faccia le veci. 
                                   Art. 114. 
               Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico 
            1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, 
          prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici
          l'elenco  dei  fanciulli  che  per  ragioni  di  eta'  sono
          soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome
          dei genitori o di chi ne fa le veci. 
            2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli 
          obbligati e'  confrontato  con  i  registri  dei  fanciulli
          iscritti nelle scuole al fine di accertare  chi  siano  gli
          inadempienti. 
            3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta 
          dell'autorita' scolastica, affisso nell'albo  pretorio  per
          la durata di un mese. 
            4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, 
          il sindaco ammonisce la persona responsabile 
          dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. 
            5. Ove essa non provi di procurare altrimenti 
          l'istruzione degli obbligati o non giustifichi  con  motivi
          di salute, o con altri  impedimenti  gravi,  l'assenza  dei
          fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro
          una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi
          dell'art. 331  del  codice  di  procedura  penale.  Analoga
          procedura e' adottata in  caso  di  assenze  ingiustificate
          durante il corso dell'anno scolastico  tali  da  costituire
          elusione dell'obbligo scolastico. 
            6. Si considerano giustificate le assenze dalla 
          scuola di cui all'articolo 17,  comma  4,  della  legge  22
          novembre 1988, n. 516 e all'art. 4, comma 4, della legge  8
          marzo 1989, n. 101".