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LEGGE 22 novembre 1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

note: Entrata in vigore della legge: 17-12-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
Testo in vigore dal:  17-12-1988

Art. 17

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.
2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza alcun diritto ad alcun compenso straordinario.
3.Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.
4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.
5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adoterranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.