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DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 1999, n. 206

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-06-1999
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vigente al 15/05/2024
Testo in vigore dal: 29-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  17  dicembre  1997,  n.  433,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 4, in base al quale entro due anni dalla data  di
entrata in vigore della legge  possono  essere  emanate  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo 1; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE); 
  Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n.  974/98
del 3 maggio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle  finanze  e  di
grazia e giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, le parole: "norme vigenti che  stabiliscono  tariffe,  prezzi
amministrati o comunque  imposti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe,  prezzi
amministrati o comunque imposti". 
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: 
  "h-bis) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992,  n.
59, e' sostituito dal seguente: 
  "1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun  socio
persona  fisica   puo'   possedere,   stabilito   dal   primo   comma
dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con  modificazioni,  con
legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive  modificazioni,  da  ultimo
elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983,  n.
72,  e'  determinato  in  cinquantamila  euro.  Per  i   soci   delle
cooperative  di  manipolazioni,   trasformazione,   conservazione   e
commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e
lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro"; 
  h-ter)  l'articolo  2485  del  codice  civile  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "Ogni socio ha diritto ad almeno  un  voto  nell'assemblea.  Se  la
quota e' multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per  ogni
euro".". 
  3. Il comma 5 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  24  giugno
1998, n. 213, e' sostituito dai seguenti: 
  "5. Le quotazioni di riferimento contro euro  delle  valute  estere
sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo  le  procedure
stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali. 
  5-bis. La  Banca  d'Italia  puo'  rilevare  per  ciascuna  giornata
lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle  le  cui
quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo  le  modalita'
eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle  banche
centrali. 
  5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni  rilevate
ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero  del  tesoro,
del bilancio  e  della  programmazione  economica,  che  ne  cura  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai  sensi  dei
commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui
le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo. 
  5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni
altra   disposizione   incompatibile   con   il   presente    decreto
legislativo.". 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note al titolo: 
            - Il decreto legislativo 24 giugno 1998,  n.  213,  reca:
          "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
          nazionale, a norma dell'art. 
          1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433". 
            - L'art. 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433
          (Delega al Governo per  l'introduzione  dell'euro)  prevede
          che entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge   stessa   possono   essere   emanate    disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1 del medesimo art. 1. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione  prevede  che  l'esercizio
          della funzione legislativa puo' essere delegato al  Governo
          con determinazione di principi e criteri direttivi solo per
          un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Per l'art. 1, comma 1, della legge n. 433 del  1997  ed
          il titolo del decreto legislativo n. 213 del 1998, si 
          veda nelle note al titolo. 
            - I regolamenti (CE) n.  1103/97  del  Consiglio  del  17
          giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del  3  maggio  1998,
          sono relativi  a  talune  disposizioni  per  l'introduzione
          dell'euro. 
           Nota all'art. 1: 
            - Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo n.
          213  del  1998,  per  effetto  delle  modifiche  introdotte
          dall'art.  1  del  presente  decreto  legislativo,  e'   il
          seguente: 
            "Art. 4 (Importi in lire contenute in norme  vigenti).  -
          1. A decorrere dal 1 gennaio 1999,  quando  un  importo  in
          lire contenuto in norme vigenti, ivi  comprese  quelle  che
          stabiliscono  tariffe,  prezzi  amministrati   o   comunque
          imposti, non  costituisce  autonomo  importo  monetario  da
          pagare o contabilizzare ed  occorre  convertirlo  in  euro,
          l'importo convertito va utilizzato con almeno: 
            a) cinque cifre decimali per gli importi  originariamente
          espressi in unita' di lire; 
            b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente
          espressi in decine di lire; 
            c) tre cifre decimali  per  gli  importi  originariamente
          espressi in centinaia di lire; 
            d) due cifre decimali  per  gli  importi  originariamente
          espressi in migliaia di lire. 
             2. A decorrere dal 1 gennaio 2002: 
            a) l'art.  2327  del  codice  civile  e'  sostituito  dal
          seguente: "La societa' per azioni deve costituirsi  con  un
          capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale
          delle azioni delle societa' di nuova costituzione e' di  un
          euro o suoi multipli"; 
            b) i commi primo, secondo  e  terzo  dell'art.  2474  del
          codice civile sono sostituiti dai seguenti: 
            "La societa' deve costituirsi con un capitale non 
          inferiore a diecimila euro. 
            Le quote di  conferimento  dei  soci  possono  essere  di
          diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. 
            Se la quota di conferimento e' superiore al minimo,  deve
          essere costituita da un ammontare multiplo di un euro."; 
            c) i commi primo e  secondo  dell'art.  2521  del  codice
          civile sono sostituiti dai seguenti: 
            "Nelle societa' cooperative nessun socio puo'  avere  una
          quota superiore a cinquantamila euro, ne' tante 
          azioni il cui valore nominale superi tale somma. 
            Il valore nominale di ciascuna quota o azione non 
          puo' essere inferiore a venticinque euro. 
            Il valore nominale di ciascuna  azione  non  puo'  essere
          superiore a cinquecento euro."; 
            d) il comma 2 dell'art.  29  del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "2.  Il
          valore nominale delle azioni non puo'  essere  inferiore  a
          due euro."; 
            e) il comma 4 dell'art.  33  del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "4.  Il
          valore  nominale  di  ciascuna  azione  non   puo'   essere
          inferiore a venticinque euro ne'  superiore  a  cinquecento
          euro."; 
            f) il comma 4 dell'art.  34  del  decreto  legislativo  1
          settembre 1993, n. 385, e'  sostituito  dal  seguente:  "4.
          Nessun socio puo' possedere azioni il cui  valore  nominale
          complessivo superi cinquantamila euro."; 
            g) il comma 1 dell'art. 10  del  decreto  legislativo  17
          marzo 1995, n. 174, e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Il
          capitale delle societa' per azioni e il fondo  di  garanzia
          delle societa' di mutua assicurazione non 
          possono essere inferiori a cinque milioni di euro."; 
            h) il comma 1 dell'art. 12  del  decreto  legislativo  17
          marzo 1995, n. 175, e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Il
          capitale delle societa' per azioni e il fondo  di  garanzia
          delle societa' di mutua assicurazione  non  possono  essere
          inferiori: 
            a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le
          assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11,  12,  13,
          14 e 15 del punto A) della tabella allegata; 
            b)  duemilionicinquecentomila  euro  quando   l'esercizio
          comprende le assicurazioni dei rami indicati al  numeri  1,
          2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto  A)  della  suddetta
          tabella; 
            c)  unmilionecinquecentomila  euro   quando   l'esercizio
          comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 
          17 del punto A) della suddetta tabella."; 
            hbis) Il comma 1, dell'art.  3  della  legge  31  gennaio
          1992, n. 59, e' sostituito dal seguente: 
            "1. Il limite massimo della  quota  e  delle  azioni  che
          ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito  dal
          primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,   n.   1577,
          ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951,  n.
          302,  e  successive  modificazioni,   da   ultimo   elevato
          dall'art. 17, primo comma, della legge 19  marzo  1983,  n.
          72, e' determinato in cinquantamila euro. Per i soci  delle
          cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione
          e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle  di
          produzione e lavoro, tale limite e' fissato in settantamila
          euro."; 
            hter. L'art. 2485 del codice  civile  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            "Ogni socio ha diritto ad almeno un voto  nell'assemblea.
          Se la quota e' multipla di un euro, il socio ha  diritto  a
          un voto per ogni euro.". 
            3. Il comma 2 si applica fin  dal  1  gennaio  1999  alle
          societa' che si  costituiscono  con  capitale  espresso  in
          euro. 
            4. A decorrere  dal  1  gennaio  1999  il  secondo  comma
          dell'art.  2435  del  codice  civile  e'   sostituito   dal
          seguente: "Il  bilancio  pubblicato  in  lire  puo'  essere
          pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione".  A
          decorrere dal 1 gennaio 2002  il  secondo  comma  dell'art.
          2435 del codice civile e' abrogato. 
            5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle  valute
          estere  sono  rilevate  per  ciascuna  giornata  lavorativa
          secondo le  procedure  stabilite  nell'ambito  del  Sistema
          europeo delle banche centrali. 
            5-bis. La  Banca  d'Italia  puo'  rilevare  per  ciascuna
          giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse
          da quelle le cui quotazioni  sono  rilevate  ai  sensi  del
          comma  5,  secondo  le  modalita'  eventualmente  stabilite
          nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali. 
            5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni
          rilevate ai sensi dei commi 5 e  5-bis  e  le  comunica  al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, che ne  cura  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale ella Repubblica italiana. 
            5-quater. Le quotazioni delle valute estere  rilevate  ai
          sensi  dei  commi  5  e  5-bis  tengono  luogo  di   quelle
          precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno
          riferimento, a qualsiasi titolo. 
            5-quinquies. Sono abrogate la legge 12  agosto  1993,  n.
          312,  ed  ogni  altra  disposizione  incompatibile  con  il
          presente decreto legislativo.".