DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
                           Norme generali 
 
  1.  Le  banche  popolari  sono  costituite  in  forma  di  societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 
  2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a  due
euro. (10) 
  2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare  8  miliardi
di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario,  il  limite
e' determinato a livello consolidato. (64) (79) (80) (83) ((90)) 
  2-ter. In caso di superamento del limite di  cui  al  comma  2-bis,
l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni
del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e'
stato ridotto al di sotto della soglia ne'  e'  stata  deliberata  la
trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o  la
liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto  conto  delle  circostanze  e
dell'entita'  del  superamento,   puo'   adottare   il   divieto   di
intraprendere  nuove  operazioni  ai  sensi  dell'articolo  78,  o  i
provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I,  o  proporre
alla   Banca   centrale   europea   la   revoca   dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la
liquidazione  coatta  amministrativa.  Restano  fermi  i  poteri   di
intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto legislativo. (64) (79) (80) (83) ((90)) 
  2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni  di  attuazione  del
presente articolo. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2015, N.  3,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2015, N. 33. 
  4. Alle banche  popolari  non  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto  legislativo  14  dicembre  1947,  n.  1577,   e   successive
modificazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che la modifica  apportata  all'art.  29,  comma  2  del  presente
provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che  "In
sede di prima applicazione del presente decreto, le  banche  popolari
autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si
adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis  e
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  introdotti
dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in  vigore
delle disposizioni di attuazione  emanate  dalla  Banca  d'Italia  ai
sensi del medesimo articolo 29". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018,  n.
91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n.  108,
ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  "In  sede  di   prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate  al
momento dell'entrata in vigore del presente  decreto  si  adeguano  a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n.
119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n.  136,
ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  "In  sede  di   prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate  al
momento dell'entrata in vigore del presente  decreto  si  adeguano  a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019,  n.
34 ha disposto (con  l'art.  1,  comma  2)  che  "In  sede  di  prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate  al
momento dell'entrata in vigore del presente  decreto  si  adeguano  a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020,  n.
76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.  120,
ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  "In  sede  di   prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate  al
momento dell'entrata in vigore del presente  decreto  si  adeguano  a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2021".