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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
Testo in vigore dal:  22-2-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 24

(Limiti azionari per i soci delle cooperative)


Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni. (5)
((7))

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila. (5)
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 19 marzo 1983, n. 72 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila".
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 31 gennaio 1992, n. 59 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'arti- colo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi milioni".