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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2015)
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Testo in vigore dal:  29-6-1999
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Art. 4

(Importi in lire contenuti in norme vigenti)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in
(( norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti ))
non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
a) l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente: "La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.
Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.";
b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";
c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.";
d) il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.";
e) il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.";
f) il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.";
g) il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è sostituito dal seguente:
"1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro";
h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è sostituito dal seguente:
"1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:
a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le
assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;
c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.".
(( h-bis) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:
"1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro";
h-ter) l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro".))
3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.
((
5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-bis. La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.
5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
))