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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1999, n. 116

Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore della legge: 30-4-1999
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Testo in vigore dal: 30-4-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la  legge 13 luglio 1966,  n. 559, e successive  modifiche ed
integrazioni,  recante  nuovo ordinamento  dell'Istituto  Poligrafico
dello Stato;
  Visti, in particolare, gli articoli 11,  comma 1, lettera b), e 14,
comma 1, lettera  b), della legge 15 marzo 1997,  n. 59, e successive
modifiche ed integrazioni, che hanno conferito al Governo la delega a
riordinare gli  enti pubblici  nazionali operanti in  settori diversi
dall'assistenza e  previdenza, anche mediante trasformazione  in ente
pubblico economico o  in societa' di diritto privato di  enti ad alto
indice di autonomia finanziaria;
  Visto l'articolo 55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 1998;
  Acquisito il parere della commissione bicamerale istituita ai sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  1 della legge 13  luglio 1966, n. 559,  e successive
modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1. -  1.  L'Istituto  Poligrafico e  Zecca  dello Stato,  di
seguito  denominato anche  Istituto, e'  trasformato in  societa' per
azioni  entro il  31  dicembre 2001,  previa  verifica dei  necessari
requisiti  economici  e  patrimoniali  e  approvazione  di  un  piano
triennale d'impresa da parte del  Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, comprensivo  del piano riguardante la
gestione  del  patrimonio  immobiliare.   Le  azioni  della  societa'
derivante  dalla  trasformazione  dell'Istituto  sono  attribuite  al
Tesoro dello Stato.
  2.  Sino alla  trasformazione  in societa'  per azioni,  l'Istituto
conserva  la personalita'  giuridica di  ente pubblico  economico, e'
sottoposto alla  vigilanza del  Ministro del  tesoro, del  bilancio e
della  programmazione economica  ed  e'  disciplinato dalla  presente
legge.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il testo degli articoli 11 e 14 della legge n. 59/1997
          (delega al Governo per   il conferimento    di  funzioni  e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          pubblica   amministrazione      e  per  la  semplificazione
          amministrativa) e' il seguente:
            "Art. 11. -  Il Governo e' delegato ad emanare,  entro il
          31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
            a) razionalizzare l'ordinamento  della    Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   e     dei   Ministeri,     anche
          attraverso  il   riordino,  la soppressione e   la  fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;
            b)   riordinare   gli enti  pubblici  nazionali  operanti
          in   settori diversi   dalla assistenza    e    previdenza,
          nonche'    gli  enti   privati, controllati direttamente  o
          indirettamente dallo Stato,  che operano, anche all'estero,
          nella  promozione  e  nel  sostegno  pubblico  al   sistema
          produttivo nazionale;
            c)   riordinare   e   potenziare   i   meccanismi  e  gli
          strumenti  di monitoraggio  e  di  valutazione  dei  costi,
          dei    rendimenti   e   dei risultati dell'attivita' svolta
          dalle amministrazioni pubbliche;
            d) riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti  a
          promuovere  e    sostenere    il    settore   della ricerca
          scientifica  e  tecnologica nonche' gli organismi  operanti
          nel settore stesso.
            2.    I    decreti   legislativi  sono  emanati    previo
          parere  della commissione di cui   all'art. 5,  da  rendere
          entro    trenta  giorni  dalla data di   trasmissione degli
          stessi. Decorso    tale  termine    i  decreti  legislativi
          possono essere comunque emanati.
            3.    Disposizioni correttive   e integrative  ai decreti
          legislativi possono essere emanate,  nel  rispetto    degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore.
            4.   Anche   al   fine   di  conformare  le  disposizioni
          del   decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.    29,  e
          successive   modificazioni,   alle   disposizioni     della
          presente  legge  recanti  principi    e  criteri  direttivi
          per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
          capo,    ulteriori disposizioni  integrative  e  correttive
          al  decreto legislativo  3   febbraio 1993,   n.   29,    e
          successive   modificazioni, possono essere emanate entro il
          31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di   adozione
          dei  decreti legislativi, si  attiene ai principi contenuti
          negli articoli  97  e 98  della  Costituzione, ai   criteri
          direttivi  di  cui all'art. 2 della  legge 23 ottobre 1992,
          n. 421, a  partire  dal  principio  della  separazione  tra
          compiti  e  responsabilita' di direzione politica e compiti
          e  responsabilita'  di  direzione  delle   amministrazioni,
          nonche',  ad   integrazione, sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   completare    l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro pubblico  con  quella  del    lavoro  privato  e  la
          conseguente      estensione   al  lavoro  pubblico    delle
          disposizioni   del   codice civile   e   delle leggi    sui
          rapporti   di  lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il
          regime  di diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai
          dirigenti  generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni
          pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni   di    cui
          all'articolo    2,      commi    4   e   5,   del   decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
            b) prevedere per  i dirigenti, compresi quelli  di    cui
          alla  lettera  a),    l'istituzione   di un   ruolo   unico
          interministeriale presso   la Presidenza   del    Consiglio
          dei     Ministri,   articolato   in   modo  da garantire la
          necessaria specificita' tecnica;
            c)    semplificare  e    rendere    piu'   spedite     le
          procedure      di contrattazione collettiva;   riordinare e
          potenziare  l'Agenzia    per  la  rappresentanza  negoziale
          delle  pubbliche amministrazioni   (ARAN) cui e'  conferita
          la    rappresentanza   negoziale   delle    amministrazioni
          interessate    ai fini  della sottoscrizione  dei contratti
          collettivi nazionali,    anche   consentendo    forme    di
          associazione          tra   amministrazioni,      ai   fini
          dell'esercizio del    potere  di    indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)   prevedere   che   i   decreti     legislativi  e  la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali,    fatto  salvo    quanto  previsto  per  la
          dirigenza   del ruolo sanitario di cui  all'art.    15  del
          decreto   legislativo   30  dicembre     1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, e stabiliscano   altresi'     una
          distinta   disciplina  per   gli  altri dipendenti pubblici
          che    svolgano    qualificate   attivita'   professionali,
          implicanti      l'iscrizione   ad       albi,        oppure
          tecnicoscientifiche e  di ricerca;
            e)  garantire  a  tutte    le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio    di    ciascuna
          amministrazione; prevedere  che  per   ciascun ambito    di
          contrattazione   collettiva  le pubbliche  amministrazioni,
          attraverso     loro      istanze         associative      o
          rappresentative,      possano  costituire  un  comitato  di
          settore;
            f)    prevedere    che,    prima      della    definitiva
          sottoscrizione        del   contratto   collettivo,      la
          quantificazione  dei  costi    contrattuali  sia  dall'ARAN
          sottoposta,   limitatamente    alla  certificazione   delle
          compatibilita' con gli  strumenti di programmazione e    di
          bilancio di cui all'art.  1-bis della legge 5  agosto 1978,
          n.  468,    e  successive modificazioni,   alla Corte   dei
          conti,   che puo'   richiedere  elementi  istruttori  e  di
          valutazione  ad  un nucleo di   tre esperti, designati, per
          ciascuna  certificazione  contrattuale,  con  provvedimento
          del  Presidente  del   Consiglio dei Ministri,  di concerto
          con  il Ministro del tesoro;  prevedere che la   Corte  dei
          conti  si  pronunci   entro il termine di  quindici giorni,
          decorso  il     quale  la     certificazione   si   intende
          effettuata;    prevedere   che   la certificazione   e   il
          testo dell'accordo siano  trasmessi al comitato  di settore
          e, nel    caso  di  amministrazioni  statali,  al  Governo;
          prevedere  che,  decorsi quindici giorni dalla trasmissione
          senza   rilievi,  il  presidente  del  consiglio  direttivo
          dell'ARAN   abbia  mandato di  sottoscrivere  il  contratto
          collettivo il quale produce   effetti dalla  sottoscrizione
          definitiva;  prevedere   che,   in ogni   caso,   tutte  le
          procedure   necessarie    per  consentire    all'ARAN    la
          sottoscrizione    definitiva    debbano   essere completate
          entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla   data   di
          sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto  di quanto  previsto dalla  lettera
          a),  tutte le   controversie relative   ai   rapporti    di
          lavoro   dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni,
          ancorche'   concernenti     in   via    incidentale    atti
          amministrativi      presupposti,     ai      fini     della
          disapplicazione,  prevedendo:    misure  organizzative    e
          processuali     anche  di    carattere  generale    atte  a
          prevenire    disfunzioni  dovute    al  sovraccarico    del
          contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione  e
          arbitrato;  infine,    la  contestuale    estensione  della
          giurisdizione   del      giudice  amministrativo       alle
          controversie   aventi  ad   oggetto   diritti  patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle    relative  al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
            h)   prevedere   procedure    di   consultazione    delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie      dei  contratti
          collettivi dei   relativi  comparti  prima    dell'adozione
          degli    atti interni   di  organizzazione  aventi riflessi
          sul rapporto di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio dei  Ministri  -    Dipartimento  della  funzione
          pubblica  di    un codice di comportamento   dei dipendenti
          della   pubblica    amministrazione  e    le  modalita'  di
          raccordo  con  la  disciplina   contrattuale delle sanzioni
          disciplinari,   nonche'   l'adozione   di      codici    di
          comportamento   da   parte  delle  singole  amministrazioni
          pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte    delle
          singole  amministrazioni   di   organismi   di controllo  e
          consulenza sull'applicazione  dei codici   e  le  modalita'
          di  raccordo  degli  organismi  stessi  con il Dipartimento
          della funzione pubblica.
            5. Il termine di cui all'art.  2, comma 48,  della  legge
          28  dicembre  1995,  n  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
            6.   Dalla  data    di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al comma   4, sono abrogate  tutte    le
          disposizioni  in contrasto   con i medesimi. Sono apportate
          le  seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art.   2,
          comma    1, della   legge 23   ottobre 1992,  n. 421:  alla
          lettera  e)    le  parole:  ''ai    dirigenti  generali  ed
          equiparati''  sono  soppresse; alla lettera   i) le parole:
          ''prevedere che   nei limiti di cui alla    lettera  h)  la
          contrattazione   sia   nazionale      e  decentrata''  sono
          sostituite  dalle seguenti:  ''prevedere che la   struttura
          della  contrattazione,  le  aree  di  contrattazione  e  il
          rapporto tra i diversi livelli siano definiti  in  coerenza
          con   quelli  del  settore  privato'';  la  lettera  q)  e'
          abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ''concorsi  unici
          per  profilo   professionale'' sono  inserite le  seguenti:
          ''da espletarsi a livello regionale''.
            7. Sono  abrogati gli articoli   38 e    39  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso".
            "Art.  14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera  b)  del  comma  1    dell'art.  11,   il   Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi      amministrativi   e   si   atterra', oltreche' ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  fusione  o  soppressione  di   enti   con   finalita'
          omologhe    o  complementari,  trasformazione di enti per i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile  in  ufficio dello Stato   o di altra amministrazione
          pubblica, ovvero in    struttura  di  universita',  con  il
          consenso  della  medesima, ovvero   liquidazione degli enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e' tenuto a presentare contestuale piano   di utilizzo  del
          personale  ai sensi   dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
          carico ai suddetti enti;
            b)   trasformazione   in   associazioni   o in    persone
          giuridiche    di  diritto  privato    degli  enti   che non
          svolgono   funzioni o   servizi  di  rilevante    interesse
          pubblico    nonche'    di  altri    enti    per    il   cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico; trasformazione in  ente pubblico economico  o  in
          societa'    di  diritto privato di enti   ad alto indice di
          autonomia finanziaria;  per i casi di  cui alla    presente
          lettera    il Governo  e'  tenuto a  presentare contestuale
          piano  di utilizzo del  personale ai sensi   dell'art.  12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c)  omogeneita'   di organizzazione per enti  omologhi di
          comparabile rilevanza, anche    sotto  il    profilo  delle
          procedure  di  nomina degli organi  statutari, e  riduzione
          funzionale    del  numero    di  componenti  degli   organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza  ministeriale,    con   esclusione,   di   norma,
          di       rappresentanti  ministeriali   negli   organi   di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
            e)  contenimento delle  spese  di   funzionamento,  anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in   analogia a quanto
          previsto dall'art. 20,  comma 7, del decreto    legislativo
          3      febbraio      1993,    n.     29,   e     successive
          modificazioni;
            f)  programmazione  atta  a  favorire  la   mobilita'   e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
           Note alle premesse:
            -    L'art.    76    della    Costituzione  prevede   che
          l'esercizio  della funzione   legislativa    puo'    essere
          delegato   al   Governo   con determinazione di principi  e
          criteri  direttivi  e    soltanto  per tempo limitato ed in
          relazione ad oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Per    il  testo  dell'art. 11,   comma 1, lettera b),
          della legge n.  59/1997 v. in nota al titolo.
            -    La    legge    n.    449/1997  (Misure    per     la
          stabilizzazione    della finanza),   all'art. 55,  comma 3,
          prevede che   con decorrenza   dal 1 gennaio   1998      il
          Ministro    del      tesoro,   del   bilancio     e   della
          programmazione economica  definisce i  criteri ai quali  si
          attengono gli organi   preposti alla    determinazione  dei
          prezzi    delle  forniture dell'Istituto   Poligrafico    e
          Zecca  dello  Stato   alle  pubbliche amministrazioni, fino
          alla trasformazione dell'ente in  societa' per azioni.
            -   L'art. 9,    comma  6,    della  legge    n.  50/1999
          (Delegificazione  e  testi  unici  di  norme    concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1998)  ha  differito  al  31  luglio  1999, tra l'altro, il
          termine di  cui  all'art.  11, comma   1,   della    citata
          legge  n.  59/1997.
            -   L'art.   5   della   citata   legge   n.  59/1997  ha
          istituito  una commissione  parlamentare,    composta    da
          venti      senatori        e     venti  deputati,  nominati
          rispettivamente  dai     Presidenti  del     Senato   della
          Repubblica  e   della Camera dei  deputati, su designazione
          dei gruppi parlamentari, aventi   fra l'altro   il  compito
          di esprimere  i pareri previsti dalla legge stessa.