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DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 368

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2014)
Testo in vigore dal: 10-11-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione  amministrativa,  ed  in  particolare  l'articolo 11,
comma   1,   lettera   a),  che  conferisce  delega  al  Governo  per
razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri   e   dei   Ministeri,  anche  attraverso  il  riordino,  la
soppressione e la fusione dei Ministeri;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  riordino  dell'organizzazione
amministrativa  statale  nei  settori  dei  beni  culturali  e  delle
attivita'  culturali,  al  fine  di  conseguire  l'accorpamento delle
funzioni  in  atto  esercitate  dal  Ministero per i beni culturali e
ambientali,  nonche' dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio
per  i  rapporti  con  gli  organismi  sportivi  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
  Acquisito  il  prescritto  parere  della  commissione  parlamentare
bicamerale,  istituita  ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per  i  beni  culturali  e  ambientali,  delegato  per  lo
spettacolo  e  lo  sport,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Istituzione del Ministero per i beni
                      e le attivita' culturali
  1.  Nel  quadro  delle  finalita'  indicate  dall'articolo  9 della
Costituzione  e  dall'articolo  128  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  e'  istituito  il  Ministero  per  i  beni  e le
attivita'  culturali,  di  seguito denominato Ministero. Il Ministero
provvede,  secondo  quanto  previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela,
gestione  e  valorizzazione  dei  beni  culturali e ambientali e alla
promozione delle attivita' culturali. Nell'esercizio di tali funzioni
il  Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la
cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni
pubbliche,  con  i  privati  e con le organizzazioni di volontariato.
Opera  per  la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per
la  piu'  ampia  promozione delle attivita' culturali garantendone il
pluralismo  e  l'equilibrato  sviluppo in relazione alle diverse aree
territoriali e ai diversi settori.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  valgono le definizioni di cui
all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 3 dicembre
          1975,  n.   805,  reca: "Organizzazione  del  Ministero per
          i  beni culturali  e ambientali"
            -  Il   decreto  legislativo   3  febbraio    1993,    n.
          29,    reca:   "Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia   di   pubblico impiego,  a norma
          dell'articolo 2  della legge  23 ottobre  1992, n.  421".
            -   Il decreto-legge   29 marzo   1995,  n.    97,  reca:
          "Riordino  delle funzioni in materia di turismo, spettacolo
          e sport".
            - Il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge  15 marzo 1997, n.  59".
            - Il testo vigente dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, e' il seguente:
            "Art.   5.   -      1.  E'  istituita  una    commissione
          parlamentare, composta  da    venti  senatori    e    venti
          deputati,    nominati  rispettivamente   dai Presidenti del
          Senato  della Repubblica e della  Camera dei  deputati,  su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della commissione, il parere,  ove    occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
             - L'art. 9 della Costituzione cosi' recita:
            "Art.  9.    - La Repubblica promuove   lo sviluppo della
          cultura  e la ricerca scientifica e tecnica.
            Tutela   il passaggio   e   il patrimonio    storico    e
          artistico  della Nazione".
            -  L'art.  128  del Trattato   istitutivo della Comunita'
          europea cosi' recita:
            "Art. 128. -   1. La Comunita'  contribuisce  al    pieno
          sviluppo delle culture  degli  Stati  membri  nel  rispetto
          delle    loro    diversita'  nazionali    e      regionali,
          evidenziando   nel   contempo     il    retaggio  culturale
          comune.
            2.    L'azione     della   Comunita'     e'   intesa   ad
          incoraggiare   la cooperazione tra   Stati membri  e,    se
          necessario,  ad  appoggiare    e  ad  integrare l'azione di
          questi ultimi nei seguenti settori:
            - miglioramento della conoscenza e della diffusione della
          cultura e della storia dei popoli europei;
            -   conservazione    e   salvaguardia   del    patrimonio
          culturale  di importanza europea;
          - scambi culturali non commerciali;
            -   creazione  artistica   e   letteraria,   compreso  il
          settore audiovisivo.
            3.  La  Comunita'  e  gli    Stati  membri favoriscono la
          cooperazione con i   Paesi   terzi   e   le  organizzazioni
          internazionali    competenti    in  materia  di cultura, in
          particolare con il Consiglio d'Europa.
            4. La  Comunita'  tiene  conto  degli  aspetti  culturali
          nell'azione  che  svolge ai sensi di altre disposizioni del
          presente Trattato.
            5. Per contribuire alla   realizzazione  degli  obiettivi
          previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
            -  deliberando   in conformita'   della procedura di  cui
          all'articolo 189B e   previa consultazione    del  Comitato
          delle  regioni,   azioni di incentivazione,  ad  esclusione
          di    qualsiasi     armonizzazione     delle   disposizioni
          legislative    e   regolamentari degli   Stati  membri.  Il
          Consiglio  delibera    all'unanimita'  durante   tutta   la
          procedura di cui all'articolo 189B;
            -    deliberando    all'unanimita'  su  proposta    della
          Commissione, raccomandazioni".
            - L'art. 148 del decreto legislativo  31 marzo  1998,  n.
          112  (per  il  titolo  v., nelle note alle premesse), cosi'
          recita:
            "Art.    148    (Definizioni).   -   1.   Ai   fini   del
          presente  decreto legislativo si intendono per:
            a)  "beni    culturali",  quelli  che  compongono      il
          patrimonio    storico,   artistico,            monumentale,
          demoetnoantropologico,       archeologico,  archivistico  e
          librario  e  gli  altri    che  costituiscono testimonianza
          avente valore di civilta' cosi' individuati  in  base  alla
          legge:
            b)  "beni ambientali",   quelli individuati in base  alla
          legge quale testimonianza significativa  dell'ambiente  nei
          suoi valori naturali o culturali;
            c)    "tutela", ogni   attivita' diretta   a riconoscere,
          conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
            d)   "gestione",   ogni   attivita'   diretta,   mediante
          l'organizzazione  di  risorse    umane    e materiali,   ad
          assicurare  la fruizione  dei  beni culturali e ambientali,
          concorrendo  al perseguimento delle finalita' di  tutela  e
          di valorizzazione;
            e)    "valorizzazione",   ogni   attivita'    diretta   a
          migliorare  le condizioni  di  conoscenza  e  conservazione
          dei  beni  culturali  e ambientali e  ad  incrementarne  la
          fruizione;
            f)   "attivita' culturali",  quelle rivolte  a formare  e
          diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
            g) "promozione", ogni  attivita' diretta a suscitare  e a
          sostenere le attivita' culturali".