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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 97

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 (in G.U. 30/05/1995, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
Testo in vigore dal:  5-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

(Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.
6.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 ))
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(( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 ))
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(( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 ))
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(( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 ))
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