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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 giugno 1998, n. 279

Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero di grazia e giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-1998
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Testo in vigore dal: 28-8-1998
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'articolo  20, commi  2  e  8,  del decreto  legislativo  3
febbraio 1993,  n. 29,  come sostituito  dall'articolo 6  del decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470;
  Visti gli articoli  3, 6, 14, 15,  16, 17, 18, 19 e  24 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati, integrati ovvero
sostituiti  dal decreto  legislativo 18  novembre 1993,  n. 470,  dal
decreto  legislativo  23   dicembre  1993,  n.  546   e  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visti  gli articoli  3-ter e  3-quater del  decretolegge 12  maggio
1995, n. 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato   che   la  specificita'   dell'amministrazione   della
giustizia richiede  che il  regolamento ministeriale, da  adottare ai
sensi dell'articolo 20,  comma 8, del decreto  legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, individui il
personale  dirigenziale  ed  i   settori  di  attivita'  oggetto  del
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro; preveda
una figura  organizzatoria che,  operando in posizione  di autonomia,
risponda esclusivamente al Ministro  onde consentirgli di effettuare,
nelle   necessarie  condizioni   di  trasparenza,   imparzialita'  ed
efficienza, le  operazioni di cui  al comma 2 dello  stesso articolo;
fissi  i  termini  per  la valutazione  periodica;  detti  i  criteri
generali che devono informare i sistemi di valutazione;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 22  settembre
1997;
  Visto il rilievo formulato in data  5 novembre 1997 dalla Corte dei
conti - ufficio  di controllo per gli atti del  Ministero di grazia e
giustizia, sul decreto ministeriale 18  ottobre 1997, con il quale e'
stato approvato il "Regolamento per la verifica dei risultati e delle
responsabilita' dei dirigenti dell'Amministrazione della giustizia";
  Ritenuto di dover procedere ad  una nuova formulazione del predetto
decreto ministeriale;
  Udito nuovamente il  parere del Consiglio di  Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 aprile
1998, n 80/98;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n. 400, (nota n. 2/14-S-1361 del 15 ottobre 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Destinatari del procedimento di verifica dei risultati
  1. Nei confronti dei dipendenti  pubblici del Ministero di grazia e
giustizia,  incaricati  di  funzioni   dirigenziali  di  livello  non
generale,  il  Ministro  di  grazia e  giustizia  verifica,  mediante
valutazioni comparative dei costi  e dei rendimenti, la realizzazione
degli  obiettivi   fissati  a   norma  dell'articolo  14,   comma  1,
dell'indicato decreto legislativo, la  corretta ed economica gestione
delle  risorse,  l'imparzialita'  ed il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa.
  2.    La    verifica    concerne    l'attivita'    dei    dirigenti
dell'amministrazione centrale  e periferica, nonche'  l'attivita' dei
dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari.
  3. Nei confronti dei magistrati incaricati di funzioni dirigenziali
non generali presso l'amministrazione centrale l'esito negativo della
verifica rileva ai fini del ricollocamento in ruolo di ufficio.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvalo   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si riporta il  testo degli articoli 3, 6, 7, 14,    15,
          16,  17,  18, 19,   20,  21  e 24  del  D.Lgs.  3  febbraio
          1993,   n.      29,       recante:       "Razionalizzazione
          dell'organizzazione     delle     amministrazioni pubbliche
          e  revisione  della  disciplina  in  materia  di   pubblico
          impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421":
            "Art.      3      (Indirizzo      politicoamministrativo;
          funzioni       e responsabilita').  -  1.  Gli   organi  di
          governo   definiscono   gli obiettivi ed i    programmi  da
          attuare  e verificano   la rispondenza dei risultati  della
          gestione    amministrativa    alle    direttive    generali
          impartite.
            2.   Ai    dirigenti  spetta  la  gestione   finanziaria,
          tecnica  e amministrativa, compresa   l'adozione  di  tutti
          gli   atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
          mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle
          risorse  umane  e  strumentali   e di controllo.  Essi sono
          responsabili della gestione e dei relativi risultati.
            3. Le amministrazioni  pubbliche i cui organi di  vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano  i  loro  ordinamenti  al
          principio   della   distinzione  tra indirizzo e controllo,
          da  un  lato,  e  gestione  dall'altro.  Nell'ambito  della
          mobilita'    della  dirigenza,  nelle universita'   e negli
          istituti  di   istruzione   universitaria   l'incarico   di
          direttore amministrativo e' attribuito  ai dirigenti  della
          stessa  universita' o  di altra  sede universitaria, ovvero
          di   altra  amministrazione  pubblica,  previo  nulla  osta
          dell'amministrazione di  appartenenza.   L'incarico   e'  a
          tempo  determinato  e  puo'   essere rinnovato. Gli statuti
          dei singoli atenei determinano   le   modalita'   per    lo
          svolgimento  dei  concorsi,  per l'accesso  alle qualifiche
          dirigenziali,  da    attuare anche   tra piu' atenei, sulla
          base di appositi accordi".
            "Art.  6 (Individuazione   di uffici e piante organiche).
          -  1.  Nelle  amministrazioni  dello     Stato,  anche   ad
          ordinamento          autonomo,    e    nelle    universita'
          l'individuazione degli  uffici   di livello    dirigenziale
          generale  e   delle relative funzioni e'  disposta mediante
          regolamento  governativo,    su  proposta    del   Ministro
          competente,  d'intesa  con la Presidenza del  Consiglio dei
          Ministri -  Dipartimento della funzione pubblica e  con  il
          Ministro      del  tesoro.  L'individuazione  degli  uffici
          corrispondenti  ad  altro  livello   dirigenziale  e  delle
          relative funzioni     e'   disposta      con    regolamento
          adottato    dal      Ministro competente, d'intesa con   il
          Presidente del Consiglio  dei Ministri e con  il   Ministro
          del    tesoro,    su    proposta del   dirigente   generale
          competente.
            2. Il parere del Consiglio di    Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui  al   comma 1   e' reso   entro trenta
          giorni dalla    ricezione  della  richiesta.  Decorso  tale
          termine,  il regolamento puo' comunque essere adottato.
            3.  Nelle    amministrazioni  di  cui    al  comma  1, la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei  carichi  di lavoro ed   e'   approvata   con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  su
          proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il
          Ministero   del   tesoro   e   con  il  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,      previa      informazione      alle
          organizzazioni     sindacali maggiormente   rappresentative
          sul   piano  nazionale.   Qualora  la definizione     delle
          piante   organiche  comporti   maggiori   oneri finanziari,
          si provvede con legge.
            4. Per la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per il
          Ministero   degli   affari     esteri,  nonche'     per  le
          amministrazioni  che esercitano competenze    istituzionali
          in  materia    di    difesa   e sicurezza   dello Stato, di
          polizia e  di giustizia, sono  fatte salve  le  particolari
          disposizioni     dettate  dalle    normative  di   settore,
          in   quanto compatibili.
            5. L'art.  5,  comma  3,  del    decreto  legislativo  30
          dicembre   1992,  n.     503,  relativamente  al  personale
          appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento   civile,
          va   interpretato   nel  senso  che  al  predetto personale
          non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
            6. Le   attribuzioni del Ministero  dell'universita'    e
          della  ricerca scientifica e  tecnologica relative  a tutto
          il personale   tecnico  e  amministrativo    universitario,
          compresi   i  dirigenti, sono  devolute all'universita'  di
          appartenenza.    Parimenti     sono     attribuite     agli
          osservatori    astronomici,    astrofisici    e   Vesuviano
          tutte   le attribuzioni   del  Ministero   dell'universita'
          e  della    ricerca scientifica e   tecnologica in  materia
          di   personale,  ad     eccezione  di  quelle  relative  al
          reclutamento del personale di ricerca.
            7.   Per  il    personale  delle    universita',    degli
          osservatori  astronomici  e    degli  enti  di   ricerca, i
          trasferimenti        sono    disposti     dall'universita',
          dall'osservatorio        o        ente,      a      domanda
          dell'interessato    e  previo    assenso  dell'universita',
          osservatorio o ente   di  appartenenza;    i  trasferimenti
          devono  essere   comunicati al Ministero   dell'universita'
          e    della   ricerca   scientifica   e tecnologica".
            "Art. 7   (Gestione delle   risorse umane).   -  1.    Le
          amministrazioni   pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari
          opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro  ed
          il trattamento sul lavoro.
            2.   Le   amministrazioni   pubbliche    garantiscono  la
          liberta'     di  insegnamento         e         l'autonomia
          professionale       nello       svolgimento  dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca.
            3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano   criteri
          certi  di priorita' nell'impiego flessibile  del personale,
          purche' compatibile con  l'organizzazione  degli  uffici  e
          del   lavoro,   a   favore  dei dipendenti in situazioni di
          svantaggio personale, sociale e familiare e  dei dipendenti
          impegnati in  attivita' di   volontariato ai   sensi  della
          legge 11 agosto 1991, n. 266.
            4.     Le     amministrazioni    pubbliche   curano    la
          formazione     e  l'aggiornamento    del  personale,    ivi
          compreso  quello con  qualifiche dirigenziali.
            5.    Le amministrazioni   pubbliche non  possono erogare
          trattamenti  economici       accessori       che        non
          corrispondano   alle   prestazioni effettivamente rese.
            6.    Per   esigenze cui   non   possono  far  fronte con
          personale   in servizio,   le  amministrazioni    pubbliche
          possono    conferire incarichi individuali    ad    esperti
          di  provata    competenza,    determinando  preventivamente
          durata,       luogo,    oggetto    e      compenso    della
          collaborazione".
            "Art.  14  (Indirizzo  politicoamministrativo). -  1.  Il
          Ministro esercita   le   funzioni di   cui   all'art.    3,
          comma  1. A  tal  fine, periodicamente   e  comunque   ogni
          anno      entro   sessanta     giorni dall'approvazione del
          bilancio, anche sulla base   delle proposte  dei  dirigenti
          generali:
            a)  definisce  gli obiettivi  ed i programmi  da attuare,
          indica le priorita'  ed emana   le conseguenti    direttive
          generali  per l'azione amministrativa e per la gestione;
            b)  assegna,  a  ciascun  ufficio di livello dirigenziale
          generale,   una   quota      parte       del       bilancio
          dell'amministrazione,       commisurata      alle   risorse
          finanziarie,   riferibili       ai        procedimenti    o
          subprocedimenti    attribuiti        alla   responsabilita'
          dell'ufficio, e   agli oneri   per il personale  e  per  le
          risorse strumentali allo stesso assegnati.
            2.  In  relazione anche all'esercizio   delle funzioni di
          cui al comma 1,  i  consigli  di  amministrazione  svolgono
          compiti consultivi.
            3.   Gli   atti   di   competenza dirigenziale  non  sono
          soggetti  ad avocazione da  parte del Ministro,  se non per
          particolari      motivi   di   necessita'   ed      urgenza
          specificamente   indicati nel  provvedimento di avocazione,
          da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".
            "Art.  15  (Qualifiche  dirigenziali nonche' di dirigente
          generale). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  la  dirigenza  si  articola   nelle
          qualifiche di dirigente  e, ove prevista da      specifiche
          disposizioni      legislative   statali,     di   dirigente
          generale,  quest'ultima    articolata  nei     livelli   di
          funzione previsti dalle vigenti disposizioni. Restano salve
          le   particolari   disposizioni   concernenti  le  carriere
          diplomatica e prefettizia e  le  carriere  delle  Forze  di
          polizia    e  delle  Forze armate. Per   le amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e' fatto salvo
          quanto previsto dall'art. 6.
            2.   Nelle istituzioni   e negli   enti  di    ricerca  e
          sperimentazione  nonche'  negli  altri istituti pubblici di
          cui al sesto comma dell'art.   33  della  Costituzione,  le
          attribuzioni   della   dirigenza   amministrativa   non  si
          estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
            3. In ciascuna struttura  organizzativa non affidata alla
          direzione del  dirigente generale,  il dirigente   preposto
          all'ufficio    di  piu' elevato livello e' sovraordinato al
          dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore".
            "Art.  16    (Funzioni  di     direzione  dei   dirigenti
          generali).  -    1. I dirigenti generali nell'esercizio dei
          poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
            a) formulano proposte al Ministro, anche  ai  fini  della
          elaborazione  di  programmi,  di  direttive, di schemi   di
          progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
            b)  curano  l'attuazione  dei  programmi   definiti   dal
          Ministro  ed a tal fine adottano progetti,  la cui gestione
          e'   attribuita  ai  dirigenti,  indicando    le    risorse
          occorrenti   alla  realizzazione  di  ciascun progetto;
            c)  esercitano  i    poteri  di spesa, nei limiti   degli
          stanziamenti  di  bilancio,    e  di    acquisizione  delle
          entrate,  definendo   i limiti  di valore delle spese che i
          dirigenti possono impegnare;
            d)   determinano,   informandone     le    organizzazioni
          sindacali    maggiormente    rappresentative    sul   piano
          nazionale,  i  criteri  generali  di  organizzazione  degli
          uffici,  secondo  i  principi  di  cui  al  titolo  I  e le
          direttive    dei  Ministri,  definendo,  in    particolare,
          l'orario  di  servizio    e   l'orario   di   apertura   al
          pubblico  e  l'articolazione dell'orario  contrattuale   di
          lavoro     in   relazione   alle  esigenze funzionali della
          struttura  organizzativa    cui  sono    preposti,   previo
          eventuale  esame  con   le organizzazioni sindacali di  cui
          all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui  all'art.
          10;
            e)   adottano   gli  atti  di gestione  del  personale  e
          provvedono all'attribuzione   dei  trattamenti    economici
          accessori  spettanti  al personale, nel rispetto di  quanto
          stabilito dai contratti collettivi per il personale di  cui
          all'art. 2, comma 2;
            f)   promuovono   e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il
          potere  di conciliare e transigere;
            g)  coordinano  le   attivita'   dei   responsabili   dei
          procedimenti  individuati in base alla legge 7 agosto 1990,
          n. 241;
            h) verificano e  controllano le attivita' dei  dirigenti,
          anche con potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia  degli
          stessi;
            i)    richiedono    direttamente    pareri  agli   organi
          consultivi dell'amministrazione e  forniscono  risposte  ai
          rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
            l)  propongono  l'adozione delle misure   di cui all'art.
          20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
            "Art. 17 (Funzioni  di direzione del dirigente). -  1. Al
          dirigente competono  nell'esercizio  dei poteri   e   delle
          attribuzioni di  cui all'art. 3:
            a)   la   direzione,  secondo  le  vigenti  disposizioni,
          di  uffici centrali  e  periferici con  circoscrizione  non
          inferiore a  quella provinciale o di particolare rilevanza;
            b)    la    direzione    e    il    coordinamento     dei
          sistemi informaticostatistici e del relativo personale;
            c)    l'esercizio dei   poteri  di spesa,  per  quanto di
          competenza, nonche'  dei   poteri   di   gestione  inerenti
          alla    realizzazione   dei progetti adottati dal dirigente
          generale;
            d) la verifica periodica del carico  di  lavoro  e  della
          produttivita'  dell'ufficio, previo eventuale esame  con le
          organizzazioni sindacali  di  cui  all'art.  45,  comma  8,
          secondo  le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle
          stesse materie   riferita  ad  ogni  singolo  dipendente  e
          l'adozione     delle    iniziative    nei  confronti    del
          personale,   ivi  comprese    in  caso    di  insufficiente
          rendimento o  per situazione  di esubero, le iniziative per
          il  trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in
          mobilita';
            e) l'attribuzione di trattamenti  economici accessori per
          quanto di competenza, nel rispetto dei conti collettivi;
            f) l'individuazione, in base alla legge   7 agosto  1990,
          n.  241,  dei responsabili   dei   procedimenti  che  fanno
          capo  all'ufficio  e  la verifica; anche su   richiesta  di
          terzi  interessati,  del rispetto dei termini e degli altri
          adempimenti;
            g) le risposte   ai rilievi  degli  organi  di  controllo
          sugli  atti di propria  competenza e,  ove  preposto ad  un
          ufficio periferico,  le richieste     di   pareri      agli
          organi   consultivi    periferici dell'amministrazione;
            h)   la formulazione  di proposte  al dirigente  generale
          in  ordine anche   all'adozione    di  progetti    e     ai
          criteri  generali   di organizzazione degli uffici.
            2.  Il  dirigente preposto agli uffici  periferici di cui
          al comma 1, lettera a),   provvede  in    particolare  alla
          gestione  del    personale  e delle risorse finanziarie   e
          strumentali assegnate a  detti uffici ed e'   sovraordinato
          agli     uffici   di     livello    inferiore      operanti
          nell'ambito    della circoscrizione,   nei   confronti  dei
          quali     svolge   altresi'   funzioni      di   indirizzo,
          coordinamento    e        vigilanza.    Provvede    inoltre
          all'adeguamento dell'orario  di   servizio e   di  apertura
          al  pubblico  tenendo    conto  della    specifica  realta'
          territoriale, fatto salvo il  disposto di cui all'art.   36
          della   legge   8     giugno  1990,  n.     142,    nonche'
          all'articolazione   dell'orario contrattuale    di  lavoro,
          previo    eventuale    esame    con    le    organizzazioni
          sindacali   di   cui  all'art.  45,  comma  8,  secondo  le
          modalita' di cui all'art. 10".
            "Art.   18   (Criteri   di   rilevazione   e analisi  dei
          costi    e    dei  rendimenti).  -  1.  Sulla  base   delle
          indicazioni  di  cui  all'art.  64  del presente decreto, i
          dirigenti  generali adottano misure organizzative idonee  a
          consentire  la  rilevazione  e l'analisi  dei  costi e  dei
          rendimenti  dell'attivita'  amministrativa,  della gestione
          e  delle decisioni organizzative.
            2.  Il   Dipartimento  della   funzione  pubblica    puo'
          chiedere,  all'Istituto  nazionale di statistica  ISTAT, la
          elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni
          ed analisi  di  cui  al  comma  1  e,  all'Autorita'    per
          l'informatica      nella  pubblica     amministrazione,  la
          elaborazione di  procedure informatiche standardizzate allo
          scopo di evidenziare gli   scostamenti dei   costi e    dei
          rendimenti  rispetto a valori medi e ''standards''".
            "Art.   19   (Incarichi   di  funzioni  dirigenziali).  -
          1.  Per  il conferimento di  ciascun incarico di   funzione
          dirigenziale  e    per  il  passaggio    ad  incarichi   di
          funzioni dirigenziali   diverse si    tiene  conto    della
          natura    e   delle   caratteristiche    dei  programmi  da
          realizzare,    delle  attitudini    e    della    capacita'
          professionale   del singolo  dirigente  anche in  relazione
          ai  risultati conseguiti   in precedenza,    applicando  di
          norma  il    criterio  della   rotazione degli incarichi ed
          adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.
            2.   Gli  incarichi   di   direzione  degli   uffici   di
          ciascuna  amministrazione    dello    Stato,    anche    ad
          ordinamento  autonomo,   di livello  dirigenziale  generale
          sono   conferiti   con  decreto  del  Ministro  competente,
          sentito  il Presidente  del  Consiglio   dei Ministri,    a
          dirigenti  generali  in   servizio presso l'amministrazione
          interessata.  Con la   medesima procedura sono    conferiti
          gli  incarichi    di  funzione ispettiva e di   consulenza,
          studio e ricerca  di livello dirigenziale generale.
            3.   Gli  incarichi   di   direzione  degli   uffici   di
          ciascuna  amministrazione    dello    Stato,    anche    ad
          ordinamento   autonomo,   di  livello    dirigenziale  sono
          conferiti    con  decreto   del Ministro,   su proposta del
          dirigente generale competente, a    dirigenti  in  servizio
          presso  l'amministrazione  interessata.  Con    la medesima
          procedura  sono  conferiti  gli   incarichi   di   funzione
          ispettiva  e  di  consulenza,  studio  e ricerca di livello
          dirigenziale.
            4. Per la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per il
          Ministero   degli   affari     esteri,  nonche'     per  le
          amministrazioni  che esercitano competenze  in  materia  di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia
          la   ripartizione    delle   attribuzioni    tra    livelli
          dirigenziali    differenti  e'    demandata ai   rispettivi
          ordinamenti   di settore e  definiti  con  regolamento,  ai
          sensi dell'art. 6.
            5.  Per    il personale di  cui all'art.  2, comma 4,  il
          conferimento degli  incarichi  di   funzioni   dirigenziali
          continuera'    ad    essere  regolato  secondo i rispettivi
          ordinamenti di settore".
            "Art.  20  (Verifica  dei    risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.    I    dirigenti   generali   ed   i
          dirigenti  sono  responsabili  del risultato dell'attivita'
          svolta  dagli    uffici  ai  quali  sono  preposti,   della
          realizzazione    dei  programmi    e  dei    progetti  loro
          affidati in relazione  agli  obiettivi  dei  rendimenti   e
          dei    risultati    della  gestione finanziaria, tecnica ed
          amministrativa, incluse le  decisioni  organizzative  e  di
          gestione   del   personale.  All'inizio  di  ogni  anno,  i
          dirigenti presentano al direttore  generale,  e  questi  al
          Ministro,  una  relazione  sull'attivita'  svolta nell'anno
          precedente.
            2.   Nelle amministrazioni   pubbliche,  ove    gia'  non
          esistano,  sono  istituiti servizi di controllo interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei   costi   e  dei
          rendimenti, la realizzazione  degli obiettivi, la  corretta
          ed  economica     gestione  delle      risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'  ed    il  buon    andamento    dell'azione
          amministrativa.   I  servizi  o  nuclei determinano  almeno
          annualmente, anche  su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3.  Gli  uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia e  rispondono  esclusivamente  agli  organi    di
          direzione  politica.  Ad  essi e'   attribuito, nell'ambito
          delle    dotazioni    organiche  vigenti,     un   apposito
          contingente  di  personale. Puo'  essere  utilizzato  anche
          personale    gia'   collocato fuori   ruolo.  Per  motivate
          esigenze,  le amministrazioni  pubbliche possono   altresi'
          avvalersi  di consulenti esterni,  esperti  in tecniche  di
          valutazione  e nel  controllo  di gestione.
            4.   I   nuclei   di   valutazione, ove  istituiti,  sono
          composti   da  dirigenti  generali    e  da  esperti  anche
          esterni  alle  amministrazioni.    In  casi  di particolare
          complessita', il Presidente del Consiglio  puo'  stipulare,
          anche     cumulativamente     per   piu'   amministrazioni,
          convenzioni apposite  con  soggetti    pubblici  o  privati
          particolarmente qualificati.
            5.  I  servizi    e  nuclei  hanno accesso ai   documenti
          amministrativi e possono   richiedere,   oralmente   o  per
          iscritto,   informazioni  agli uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di    direzione.  Gli uffici di controllo
          interno delle amministrazioni   territoriali e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6.      I     comitati  provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni e   i comitati   metropolitani    di    cui
          all'art.  18  del  decreto-legge  24 novembre 1990, n. 344,
          convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio
          1991,    n. 21, e al  decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri  10 giugno  1992,  si avvalgono  degli  uffici
          di  controllo interno delle amministrazioni territoriali  e
          periferiche.
            7.  All'istituzione  degli   uffici di cui al comma 2  si
          provvede con regolamenti   delle singole    amministrazioni
          da  emanarsi   entro il   1 febbraio  1994.  E'  consentito
          avvalersi, sulla  base  di  apposite convenzioni, di uffici
          gia' istituiti in altre amministrazioni .
            8.  Per  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri
          e   per  le amministrazioni  che esercitano  competenze  in
          materia  di difesa  e sicurezza dello  Stato, di polizia  e
          di giustizia, le   operazioni di  cui  al    comma  2  sono
          effettuate  dal Ministro   per i dirigenti  e dal Consiglio
          dei Ministri  per i  dirigenti  generali. I  termini e   le
          modalita'  di  attuazione  del procedimento di verifica dei
          risultati da parte    del  Ministro    competente    e  del
          Consiglio  dei Ministri  sono stabiliti rispettivamente con
          regolamento    ministeriale  e  con  decreto del Presidente
          della Repubblica da adottarsi  entro  sei  mesi,  ai  sensi
          dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            9.    L'inosservanza  delle   direttive   e i   risultati
          negativi   della gestione     finanziaria    tecnica      e
          amministrativa      comportano,    in  contraddittorio,  il
          collocamento a disposizione per la durata massima  di    un
          anno,    con    conseguente    perdita    del   trattamento
          economico accessorio   connesso alle   funzioni.  Per    le
          amministrazioni   statali tale  provvedimento  e'  adottato
          dal   Ministro   ove   si   tratti   di dirigenti  e    dal
          Consiglio    dei  Ministri  ove    si tratti   di dirigenti
          generali.    Nelle  altre    amministrazioni,    provvedono
          gli   organi amministrativi    di  vertice.   Per   effetto
          del  collocamento   a disposizione  non  si puo'  procedere
          a  nuove nomine  a  qualifiche dirigenziali.  In caso    di
          responsabilita'    particolarmente grave   o reiterata, nei
          confronti dei   dirigenti  generali  o    equiparati,  puo'
          essere  disposto -  in contraddittorio - il collocamento  a
          riposo per ragioni  di  servizio, anche  se  non  sia   mai
          stato      in     precedenza  disposto  il  collocamento  a
          disposizione; nei confronti dei dirigenti si  applicano  le
          disposizioni del codice civile.
            10.     Restano   ferme    le  disposizioni   vigenti  in
          materia        di    responsabilita'     penale,     civile
          amministrativocontabile   e  disciplinare  previste  per  i
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
            11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali delle   forze di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate".
            "Art.  21    (Nomina dei   dirigenti generali). -  1. Nei
          limiti  delle  disponibilita'      di      organico   delle
          amministrazioni   ed  enti di  cui all'art. 15, comma 1, la
          nomina  a dirigente generale e' disposta con decreto    del
          Presidente    della Repubblica,   previa deliberazione  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente,   a   favore   di      soggetti   dotati     di
          professionalita' adeguata  alle funzioni  da svolgere,  con
          qualifica   di   dirigente   dei   ruoli   delle   predette
          amministrazioni  ed  enti. La nomina puo', altresi', essere
          disposta  in  favore    di    esperti    di     particolare
          qualificazione  in  possesso  di requisiti da  determinarsi
          con    decreto del Presidente  del Consiglio dei  Ministri,
          su  proposta del   Ministro per   la  funzione    pubblica,
          ovvero   di  persone    che  abbiano  svolto  attivita'  in
          organismi ed enti pubblici  o privati  o  aziende pubbliche
          e   private con    esperienza  acquisita  per  almeno    un
          quinquennio  in  funzioni    dirigenziali,  o  dai  settori
          della  ricerca   e  della   docenza  universitaria,   dalle
          magistrature e Avvocatura dello Stato.
            2.   Nei limiti    delle  disponibilita'    di  organico,
          possono essere, altresi', conferiti a persone estranee,  in
          possesso  dei  requisiti di cui  al comma  1, incarichi  di
          dirigente  generale con  contratti di diritto privato    di
          durata  non  superiore a cinque  anni, rinnovabili una sola
          volta. A tale personale  si applicano, per tutta  la durata
          dell'incarico,     le  disposizioni     in  materia      di
          responsabilita'      e   di  incompatibilita',  nonche'  il
          trattamento economico  iniziale  spettante  al    dirigente
          generale    di    ruolo   di   corrispondente    livello  e
          un'indennita' determinata dal Consiglio dei Ministri.
            3. Delle nomine e degli incarichi di cui  rispettivamente
          ai  commi  1  e  2  e'   data comunicazione al Senato della
          Repubblica  ed alla Camera dei  deputati,   allegando   una
          scheda    relativa    ai    titoli    e    alle  esperienze
          professionali".
            "Art.   24   (Trattamento   economico).     -    1.    La
          retribuzione    del personale   con qualifica  di dirigente
          e' determinata   dai contratti  collettivi  per    le  aree
          dirigenziali,  prevedendo  che    il  trattamento economico
          accessorio  sia correlato  alle funzioni attribuite  e alle
          connesse    responsabilita'.    La    graduazione     delle
          funzioni      e responsabilita' ai   fini del   trattamento
          accessorio e'  definita con decreto  ministeriale  per   le
          amministrazioni   dello   Stato   e  con provvedimenti  dei
          rispettivi   organi   di    governo      per    le    altre
          amministrazioni    ed  enti,    ferma  restando    comunque
          l'osservanza    dei  criteri     e  dei      limiti   delle
          compatibilita'  finanziarie    fissate  dal  Presidente del
          Consiglio dei Ministri,  di concerto con   il Ministro  del
          tesoro.
            2. Per i dirigenti generali, nonche' per il personale con
          qualifica  dirigenziale   indicato  all'art.  2,  comma  4,
          la  retribuzione   e' determinata ai   sensi  dell'art.  2,
          commi  5 e 7, della  legge 6 marzo 1992, n. 216".
            -    Il  testo    degli articoli   3-ter e   3-quater del
          decretolegge 12 maggio  1995,  n.    163  recante:  "Misure
          urgenti    per  la  semplificazione  dei       procedimenti
          amministrativi       e     per        il      miglioramento
          dell'efficienza  delle  pubbliche  amministrazioni",  e' il
          seguente:
            "Art. 3-ter (Rimedi  per l'inosservanza dei termini).   -
          1.  Decorsi  inutilmente  i  termini  di    conclusione dei
          procedimenti  amministrativi  di      competenza      delle
          amministrazioni    statali,  fissati  ai  sensi dell'art. 2
          della legge  7 agosto 1990,   n. 241,   l'interessato  puo'
          produrre   istanza     al  dirigente  generale  dell'unita'
          responsabile  del  procedimento,   il      quale   provvede
          direttamente   nel  termine     di  trenta  giorni.  Se  il
          provvedimento e' di  competenza    del  dirigente  generale
          l'istanza  e'    rivolta al   Ministro, il quale  valuta se
          ricorrono le condizioni  per   l'esercizio  del  potere  di
          avocazione   regolato dall'art. 14, comma  3,  del  decreto
          legislativo   3   febbraio  1993  n.  29,  come  sostituito
          dall'art. 8 del decreto legislativo 23  dicembre  1993,  n.
          546,    provvedendo    in    caso  positivo   entro  trenta
          giorni dall'avocazione.
            2.  I  servizi  di  controllo  interno   dei   Ministeri,
          istituiti ai sensi dell'art. 20  del decreto  legislativo 3
          febbraio    1993, n.   29, come sostituito dall'art. 6  del
          decreto legislativo 18  novembre 1993, n.  470 e i  servizi
          ispettivi   compiono  annualmente  rilevazioni  sul  numero
          complessivo   dei  procedimenti   non  conclusi   entro  il
          termine determinato ai sensi   dell'art. 2  della  legge  7
          agosto    1990, n. 241.  L'inosservanza  di   tale  termine
          comporta  accertamenti   ai  fini dell'applicazione   delle
          sanzioni   previste  a  carico dei  dirigenti generali, dei
          dirigenti e degli  altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e
          10, e dall'art. 59   del decreto legislativo  3    febbraio
          1993,  n.    29,    come    sostituiti,    rispettivamente,
          dall'art.  6  del  decreto legislativo  18 novembre   1993,
          n.    470,  e    dall'art.  27   del decreto legislativo 23
          dicembre 1993, n. 546".
            "Art.  3-quater  (Servizio  di   controllo interno).    -
          1.   Per   le amministrazioni   che  non   hanno   adottato
          il   regolamento    per l'istituzione   del  servizio    di
          controllo  interno   o   del nucleo  di valutazione di  cui
          all'art. 20,  comma 7, del decreto  legislativo 3  febbraio
          1993,  n.  29,  come sostituito  dall'art.  6  del  decreto
          legislativo   18   novembre  1993,  n.  470,  vigono,  fino
          all'emanazione del citato regolamento, le  disposizioni  di
          cui al presente articolo.
            2.   Il   servizio   di   controllo    interno  e'  posto
          alle   dirette dipendenze  del  Ministro  in  posizione  di
          autonomia.
            3.  Alla    direzione del servizio  di cui al  comma 1 e'
          preposto un collegio  di  tre  membri   costituito  da  due
          dirigenti  generali, appartenenti ai  ruoli del   Ministero
          cui    appartiene il  servizio di controllo  interno, e  da
          un  membro  scelto tra  i magistrati   delle  giurisdizioni
          superiori    amministrative,  gli avvocati dello   Stato, i
          professori  universitari  ordinari.  Con unico  decreto  il
          Ministro competente provvede alla  nomina  del  collegio  e
          all'attribuzione  delle funzioni di presidente del collegio
          stesso. Al servizio di controllo interno  e'  assegnato  un
          nucleo   di   sei   dirigenti del  ruolo  del Ministero cui
          appartiene il servizio o che si  trovino  in  posizione  di
          comando  presso    lo  stesso   Ministero. Le   funzioni di
          segreteria del collegio sono  svolte da un  contingente non
          superiore   alle diciotto unita',      appartenenti    alle
          diverse   qualifiche   funzionali.  Gli incarichi di cui al
          presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
            4. Le funzioni  di controllo svolte dal servizio di   cui
          al  comma 1 si  esercitano   nei  confronti  dell'attivita'
          amministrativa   del Ministero presso cui  il  servizio  e'
          istituito.
            5.  Il   servizio di controllo  interno ha il compito  di
          verificare, mediante  valutazioni  comparative dei    costi
          e   dei rendimenti,  la realizzazione  degli obiettivi,  la
          corretta  ed economica  gestione delle  risorse  attribuite
          ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento
          dell'azione amministrativa. In particolare esso:
            a)     accerta      la    rispondenza    di     risultati
          dell'attivita' amministrativa  alle  prescrizioni  ed  agli
          obiettivi    stabiliti   in disposizioni normative  e nelle
          direttive     emanate  dal  Ministro      e   ne   verifica
          l'efficienza,  l'efficacia   e  l'economicita'  nonche'  la
          trasparenza,  l'imparzialita'   ed il  buon andamento anche
          per quanto concerne  la rispondenza   dell'erogazione   dei
          trattamenti   economici accessori alla normativa di settore
          ed alle direttive del Ministro;
            b) svolge   il controllo   di  gestione    sull'attivita'
          amministrativa  dei  dipartimenti,    dei servizi e   delle
          altre  unita'    organizzative  e  riferisce  al   Ministro
          sull'andamento    della  gestione,  evidenziando  le  cause
          dell'eventuale mancato  raggiungimento  dei  risultati  con
          la  segnalazione    delle    irregolarita'    eventualmente
          riscontrate  e  dei possibili rimedi;
            c)  stabilisce annualmente,  anche  su indicazione    del
          Ministro   e d'intesa,  ove possibile,  con i  responsabili
          dei    dipartimenti,  dei  servizi  e  delle  altre  unita'
          organizzative,  i parametri e gli indici di riferimento del
          controllo sull'attivita' amministrativa.
            6.  Il  servizio  di  controllo interno  ha  accesso   ai
          documenti    amministrativi    e    puo'    richiedere   ai
          dipartimenti,   ai   servizi   ed   alle    altre    unita'
          organizzative,  oralmente  o per iscritto, qualsiasi atto o
          notizia e   puo' effettuare    e  disporre    ispezioni  ed
          accertamenti diretti.
            7.    I  risultati   dell'attivita'  del   servizio  sono
          riferiti trimestralmente al dirigente  generale  competente
          ed al Ministro".
            -  Il  testo  del  comma  3 dell'art.   17 della legge 23
          agosto 1988, n.  400  recante: "Disciplina   dell'attivita'
          di    Governo e  ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri", e' il seguente:
            "Art.    17    (Regolamenti).  -    3.    Con     decreto
          ministeriale    possono  essere  adottati regolamenti nelle
          materie di competenza del  ministro  o      di    autorita'
          sottordinate      al    ministro,     quando   la     legge
          espressamente conferisca   tale potere.  Tali  regolamenti,
          per materie di competenza di  piu' ministri, possono essere
          adottati  con decreti interministeriali,    ferma  restando
          la    necessita'  di    apposita autorizzazione da    parte
          della       legge.   I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali non  possono dettare   norme contrarie  a
          quelle  dei regolamenti emanati  dal Governo.  Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Per il  testo del comma 1 dell'art.  14    del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, si veda in note alle
          premesse.