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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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Testo in vigore dal: 20-6-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 55, comma 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 30 marzo 1998; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso il 23 aprile 1998; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, resi il 23 aprile 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 28 aprile 1998; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto 
con i Ministri delle  finanze,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  dei  trasporti   e   della   navigazione,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e  della
previdenza sociale, del commercio con  l'estero  e  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei
                                costi 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante
agricolo prevista dal numero 5 della  tabella  A  allegata  al  testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  spetta  agli  esercenti
l'attivita' agricola iscritti  nel  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  nonche'  alle
aziende agricole  delle  istituzioni  pubbliche  ed  ai  consorzi  di
bonifica e di  irrigazione  nell'ambito  delle  rispettive  attivita'
istituzionali;  spetta  altresi'  alle  imprese  agromeccaniche   che
effettuano, a favore delle imprese  agricole  iscritte  nel  predetto
registro, prestazioni  risultanti  da  documentazione  attestante  le
lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole. 
  2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di 
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole,
riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5  della  suindicata
tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi  di  spesa  realizzati
per effetto della disposizione di cui al comma 1 e  dell'articolo  2,
comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  3. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (CE) n. 950/97 del  Consiglio  del  20  maggio  1997,  e'
istituito un regime di aiuti a favore delle  aziende  agricole  e  di
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli   per
favorire  il  contenimento  dei  costi  di  produzione  energetici  e
l'incentivazione dell'utilizzo a  fini  energetici  delle  produzioni
agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime e'
disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 dei decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, con  regolamento  del  Ministro  per  le  politiche
agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per   i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. L'entita' dell'aiuto  e'  determinata  per  ogni  settore
produttivo, in maniera tale da  armonizzare  i  costi  sostenuti  dai
produttori nazionali con quelli medi comunitari. 
  4. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e con il 
concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti  a
favorire gli investimenti finalizzati ad  incentivare  l'utilizzo  di
fonti  rinnovabili  di  energia  e  di  sistemi  idonei  a   limitare
l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i  consumi
energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo  3,
lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino  del  regolamento
(CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel  rispetto
delle  condizioni  fissate   nell'allegato   alla   decisione   della
Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicate e' stato redatto ai
          sensi  dell'articolo  10,  comma  3,  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
           Note all'art. 1:
            - Il  testo  dell'art.  2,  comma  177,  della  legge  23
          dicembre 1996, n.  662, e' il seguente:
            "177.     Le  pubbliche    amministrazioni,    ai    fini
          dell'accesso    degli  esercenti  attivita'  agricola  alle
          agevolazioni  fiscali  sul  carburante agricolo ovvero   ai
          contributi   previsti   dall'ordinamento      nazionale   e
          comunitario,  accertano    la  qualifica  dell'attivita' di
          impresa sulla base  delle  iscrizioni  nel  registro  delle
          imprese  previsto dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
          n. 580".
            -  Il    testo dell'art. 55,  commi 14 e  15, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
            "14. Gli interventi pubblici  nel    settore  agricolo  e
          forestale  e  le  azioni  di    sostegno  alle    attivita'
          produttive agricole   si  esplicano  nel    quadro    degli
          obiettivi     prioritari  fissati    dal    documento    di
          programmazione  economicofinanziaria,     con   particolare
          riferimento  al  contenimento   e all'armonizzazione  con i
          costi medi    comunitari  dei  costi  di  produzione  delle
          imprese  agricole, al fine di accrescere la competitivita',
          favorire   l'innovazione    tecnologica  e  l'imprenditoria
          giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale  fine
          il  Governo  e'  delegato  ad   emanare, entro quattro mesi
          dalla data  di entrata in vigore  della   presente   legge,
          su   proposta   del   Ministro  per  le politiche agricole,
          sentita la conferenza permanente  per i rapporti  tra    lo
          Stato,    le regioni  e  le province  autonome di  Trento e
          di Bolzano, previo parere  delle    competenti  commissioni
          parlamentari,  un decreto legislativo con l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a) contenimento   ed armonizzazione   rispetto  ai  costi
          medi  europei  dei  fattori  di produzione, dei   costi dei
          fattori  di  produzione  delle  imprese     agricole,   con
          particolare  riferimento  agli oneri  fiscali, contributivi
          e  previdenziali,  ai  costi energetici,   ai   costi    di
          trasporto e al costo del denaro;
            b)    accrescimento    delle   capacita'   concorrenziali
          del   sistema agroalimentare   nel   mercato    europeo  ed
          internazionale,    anche    con  l'estensione   del credito
          specializzato e  dei servizi  assicurativi all'esportazione
          dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;
            e)   adeguamento    e   modernizzazione   del    settore,
          favorendo    il rafforzamento   strutturale delle   imprese
          agricole  e     l'integrazione  economica   della   filiera
          agroindustriale;
            d)  accelerazione  delle procedure  di utilizzo dei fondi
          strutturali   riservati   al       settore    agricolo    e
          razionalizzazione  e adeguamento del sistema dei servizi di
          interesse pubblico per lo stesso settore.
            15.  Per le   finalita' di cui al comma 14  il Governo e'
          autorizzato ad  utilizzare anche   gli stanziamenti    resi
          disponibili    dall'Unione  europea    quale  compensazione
          monetaria per  le riduzioni   di reddito degli    operatori
          agricoli    derivanti  dalla    rivalutazione  della   lira
          determinate  con  il    regolamento  (CE)  n.  724/97   del
          Consiglio, del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti
          (CE)  n.  805/97 e n. 806/97, della   Commissione,  del   2
          maggio   1997,  in    conformita'  alle prescrizioni    dei
          suddetti    regolamenti  e    con  le    previste procedure
          nazionali".
            - Il  testo del  punto 5  della tabella A    allegata  al
          testo unico approvato  con decreto  legislativo 26  ottobre
          1995,  n. 504,  e' il seguente:
                                                           "Tabella A
IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI  CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O
   L'APPLICAZIONE DI  UN'ALIQUOTA RIDOTTA,  SOTTO L'OSSERVANZA  DELLE
   NORME PRESCRITTE.
                 Impieghi                                Agevolazione
                    --                                        --
   5. Impieghi in  lavori agricoli,  orticoli, in
   allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
   nella florovivaistica:
        gasolio                                              30%
                                                       aliquota norma
        benzina                                              55%
                                                       aliquota norma
   L'agevolazione per la benzina e' limitata alle
   macchine agricole con potenza del motore  non
   superiore a 40 CV e  non adibite a lavori per
   conto terzi; tali limitazioni non si applicano
   alle mietitrebbie.
   L'agevolazione  viene concessa, anche mediante
   crediti  o buoni d'imposta,  sulla  base  di
   criteri  stabiliti,  in  relazione alla
   estensione dei terreni, alla qualita' delle
   colture ed alla dotazione delle macchine
   agricole effettivamente  utilizzate, con
   decreto del Ministro delle  finanze, di
   concerto con  il Ministro  delle risorse
   agricole alimentari e  forestali, da
   emanarsi ai  sensi dell'art. 17, comma 3
   della legge 23 agosto 1988, n. 400".
            - Il testo dell'art.  8 della legge 29 dicembre 1993,  n.
          580 e' il seguente:
            "Art. 8. - 1. E' istituito  presso la camera di commercio
          l'ufficio  del  registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del codice civile.
            2. L'ufficio  provvede alla  tenuta del   registro  delle
          imprese  in  conformita' agli articoli 2188 e  seguenti del
          codice civile, nonche' alle disposizioni    della  presente
          legge  e al   regolamento di  cui al comma  8 del  presente
          articolo,  sotto  la vigilanza  di un  giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
            3.  L'ufficio e'   retto da   un conservatore    nominato
          dalla    giunta  nella  persona    del  segretario generale
          ovvero di un  dirigente della camera di  commercio.  L'atto
          di    nomina  del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale.
            4. Sono iscritti in sezioni speciali del  registro  delle
          imprese  gli imprenditori   agricoli di  cui  all'art. 2135
          del   codice civile,    i  piccoli  imprenditori    di  cui
          all'art.  2083 del medesimo codice  e le societa' semplici.
          Le  imprese    artigiane iscritte   agli albi   di cui alla
          legge 8  agosto 1985,  n. 443,  sono altresi'  annotate  in
          una sezione speciale del registro delle imprese.
            5.     L'iscrizione    nelle    sezioni    speciali    ha
          funzione      di  certificazione    anagrafica     e     di
          pubblicita'   notizia,   oltre  agli effetti previsti dalle
          leggi speciali.
            6. La predisposizione,  la tenuta, la conservazione  e la
          gestione, secondo  tecniche   informatiche, del    registro
          delle    imprese  ed   il funzionamento   dell'ufficio sono
          realizzati   in    modo  da    assicurare  completezza    e
          organicita'   di   pubblicita'   per   tutte   le   imprese
          soggette  ad  iscrizione,   garantendo   la   tempestivita'
          dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
            7.    Il sistema   di pubblicita'   di   cui al  presente
          articolo  deve trovare piena attuazione   entro il  termine
          massimo di  tre anni dalla data di entrata  in vigore della
          presente  legge.  Fino   a tale data le camere di commercio
          continuano a  curare la tenuta del registro delle ditte  di
          cui  al  testo  unico    approvato  con  regio  decreto  20
          settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
            8. Con regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo  17
          della  legge  23  agosto 1988,   n. 400,   su proposta  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro di  grazia  e  giusta,    entro
          centottanta    giorni  dalla   data di   entrata in  vigore
          della   presente legge,   sono   stabilite le   norme    di
          attuazione  del presente articolo che dovranno prevedere in
          particolare:
            a)    il coordinamento   della   pubblicita'   realizzata
          attraverso   il registro delle imprese  con  il  Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per azioni e  a responsabilita'
          limitata e   con il   Bollettino ufficiale  delle  societa'
          cooperative,    previsti  dalla  legge 12   aprile 1973, n.
          256, e successive modificazioni;
            b) il   rilascio, anche per   corrispondenza  e  per  via
          telematica,  a  chiunque    ne    faccia    richiesta,   di
          certificati  di  iscrizione  nel registro delle  imprese  o
          di  certificati  attestanti il  deposito di atti a tal fine
          richiesti o  di certificati che attestino  la  mancanza  di
          iscrizione,  nonche'  di copia integrale o parziale di ogni
          atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito
          nel registro  delle  imprese,  in  conformita'  alle  norme
          vigenti;
            c)       particolari    procedure      agevolative      e
          semplificative   per l'istituzione  e   la   tenuta   delle
          sezioni  speciali  del  registro, evitando duplicazioni  di
          adempimenti  ed aggravi  di oneri  a carico delle imprese;
            d)   l'acquisizione   e  l'utilizzazione  da parte  delle
          camere  di commercio di ogni  altra  notizia  di  carattere
          economico,  statistico  ed amministrativo  non prevista  ai
          fini  dell'iscrizione nel  registro delle imprese  e  nelle
          sue   sezioni,   evitando  in  ogni  caso  duplicazioni  di
          adempimenti a carico delle imprese.
            9. Per gli    imprenditori  agricoli  e  i    coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo del diritto annuale di cui all'art.    18,  comma
          1,  lettera    b),  e'    determinato,  in    sede di prima
          applicazione    della presente  legge, nella  misura di  un
          terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
            10.  E' abrogato  il secondo  comma   dell'art. 47    del
          testo    unico  approvato  con regio decreto 20   settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
            11.   Allo   scopo   di   favorire   l'istituzione    del
          registro  delle imprese, le camere di commercio provvedono,
          a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in    vigore  della
          presente legge,  ad acquisire  alla propria banca dati  gli
          atti comunque  soggetti all'iscrizione o   al deposito  nel
          registro delle imprese.
            12.  Le   disposizioni di cui  ai commi  1, 2, 3,  4 e 10
          entrano in vigore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 8.
            13.  Gli  uffici    giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca dati e all'archivio  cartaceo  del    registro  delle
          imprese  e,    fino  al termine di   cui al   comma 7,  del
          registro delle   ditte  e    hanno  diritto    di  ottenere
          gratuitamente  copia  integrale o parziale di ogni atto per
          il quale siano  previsti l'iscrizione  o il  deposito,  con
          le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8".
            -  Il testo   dell'art. 2, comma 126, della citata  legge
          n. 662/1996 e' il seguente:
            "126. Per   consentire la  concessione  dell'agevolazione
          prevista al numero  5 della  tabella  A  allegata al  testo
          unico  approvato   con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
          n. 504, anche mediante crediti o  buoni  di  imposta,    il
          Ministero  delle risorse   agricole, alimentari e forestali
          determina, entro  il 31  marzo  1997, i  consumi medi   dei
          prodotti    petroliferi per   ettaro   e per  ogni  tipo di
          coltivazione  necessari  all'emanazione,    entro   novanta
          giorni  dalla    predetta data, del decreto previsto  nelle
          note della citata tabella   A. A decorrere dal  1    luglio
          1997,    con decreto   da emanare   ai sensi  dell'art. 17,
          comma  3, della   legge   23 agosto   1988, n.   400,    il
          Ministro   delle finanze, di  concerto con il  Ministro del
          tesoro, in   relazione  alla  riduzione  dei  consumi  gia'
          realizzati  per  effetto  delle  disposizioni  di  cui   al
          periodo  precedente, indicata  dal Ministro  delle  risorse
          agricole,  alimentari  e forestali,  puo' ridurre la misura
          dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella  A allegata
          al citato testo unico approvato con decreto legislativo  n.
          504 del 1995".
            - Il testo dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE)
          n.  950/97  del  Consiglio,  del  20  maggio  1997,  e'  il
          seguente:
             "1. Il regime di aiuti puo' riguardare investimenti:
            a)    per    il    miglioramento    qualitativo  e     la
          riconversione  della produzione, in funzione delle esigenze
          del  mercato  e, se del caso, ai fini dell'adeguamento alle
          norme di qualita' comunitarie;
            b)  per  la  diversificazione dell'attivita' nell'azienda
          agricola, in particolare tramite attivita' turistiche    ed
          artigianali   o  tramite  la  fabbricazione  e  la  vendita
          diretta  nell'azienda  di  prodotti  ottenuti  nell'azienda
          stessa;
            c)   per  l'adeguamento dell'azienda  volto  a  ridurre i
          costi  di produzione e a realizzare risparmi di energia;
            d) per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
            e)  per  migliorare    le  condizioni  di  igiene   negli
          allevamenti  ed  il  rispetto    delle  norme   comunitarie
          previste per  il benessere  degli animali o,  in  mancanza,
          delle   norme   nazionali  fino  all'adozione  delle  norme
          comunitarie;
               f) per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente".
            -  Il  testo    dell'art.  18  del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n.  112 e' il seguente:
            "Art. 18. -   Sono conservate allo  Stato    le  funzioni
          amministrative concernenti:
            a)  i    brevetti  e  la    proprieta' industriale, salvo
          quanto  previsto   all'art.   20   del   presente   decreto
          legislativo;
            b)  la    classificazione  delle tipologie di   attivita'
          industriali ai sensi dell'art.  2  della  legge  12  agosto
          1977, n. 675;
            c)  la determinazione dei campioni nazionali di unita' di
          misura;  la  conservazione  dei  prototipi  nazionali   del
          chilogrammo e del metro;
            d)   la   definizione    dei  criteri  generali  per   la
          tutela  dei consumatori e degli utenti;
            e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
            f)  la classificazione   delle sostanze   che  presentano
          pericolo  di  scoppio  o  di   incendio e la determinazione
          delle  norme da osservarsi per  l'impianto e    l'esercizio
          dei   relativi opifici,  stabilimenti o depositi  e per  il
          trasporto  di tali  sostanze,  compresi gli  oli  minerali,
          loro  derivati e residui,  ai sensi dell'art. 63  del regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773;
            g)  le    industrie operanti   nel settore   della difesa
          militare,   ivi   comprese    le    funzioni    concernenti
          l'autorizzazione  alla  fabbricazione,  all'importazione  e
          all'esportazione di armi da guerra;
            h) la fabbricazione,   l'importazione,  il  deposito,  la
          vendita  e  il trasporto   di armi   non   da  guerra e  di
          materiali esplodenti,  ivi compresi i  fuochi  artificiali;
          la    vigilanza  sul  Banco   nazionale di prova delle armi
          portatili e delle munizioni commerciali;
            i)  la     classificazione  dei      gas   tossici      e
          l'autorizzazione  per il relativo impiego;
            j)  le prescrizioni,  il ritiro temporaneo dal mercato  e
          il divieto di  utilizzazione   in materia   di    macchine,
          prodotti  e  dispositivi pericolosi,  nonche'  le direttive
          e   le   competenze in   materia   di  certificazione,  nei
          limiti previsti dalla normativa comunitaria;
            m)   l'amministrazione  straordinaria  delle  imprese  in
          crisi, ai sensi dell'art. l della legge 3 aprile  1979,  n.
          95, e successive modifiche;
            n)  la  determinazione    dei  criteri  generali per   la
          concessione, per il   controllo  e   per  la    revoca   di
          agevolazioni,       contributi,   sovvenzioni,   incentivi,
          benefici  di  qualsiasi    genere  all'industria,  per   la
          raccolta  di  dati    e  di  informazioni  relative    alle
          operazioni  stesse,  anche  ai  fini  di   monitoraggio   e
          valutazione  degli  interventi,  la fissazione dei   limiti
          massimi per l'accesso  al credito agevolato alle    imprese
          industriali,  la   determinazione   dei   tassi minimi   di
          interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
            o)  la    concessione  di   agevolazioni,     contributi,
          sovvenzioni,  incentivi,  benefici    di qualsiasi   genere
          all'industria, nei   casi di cui alle  lettere    seguenti,
          ovvero  in  caso  di    attivita' o interventi di rilevanza
          economica  strategica o di attivita'   valutabili  solo  su
          scala    nazionale   per   i   caratteri    specifici   del
          settore  o  per l'esigenza  di   assicurare     un'adeguata
          concorrenzialita'    fra   gli operatori;  tali   attivita'
          sono   identificate  con    decreto   del Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri,  d'intesa con  la conferenza Stato
          regioni;
            p)  la   concessione di  agevolazioni, anche fiscali,  di
          contributi,  incentivi,    benefici  per    attivita'    di
          ricerca,  sulle risorse  allo scopo disponibili per le aree
          depresse;
            q)  la    gestione  del  fondo  speciale   per la ricerca
          applicata  e del fondo speciale rotativo per  l'innovazione
          tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
            r) la gestione del fondo di  garanzia di cui all'art.  2,
          comma  100,  lettera  a), della legge 23 dicembre  1996, n.
          662.  Con  delibera   della   Conferenza   unificata   sono
          individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali
          di    garanzia,  le  regioni  sul cui   territorio il fondo
          limita il   proprio intervento  alla  controgaranzia    dei
          predetti  fondi  regionali  e  dei  consorzi  di   garanzia
          collettiva fidi di cui all'art.  155, comma 4, del  decreto
          legislativo l settembre 1993, n. 385;
            s)  le    prestazioni, i   servizi, le agevolazioni  e la
          gestione dei fondi destinati alle  agevolazioni di cui alla
          legge  24 maggio 1977, n. 227,   nonche' la  determinazione
          delle    tipologie  e  caratteristiche  delle    operazioni
          ammissibili   al    contributo    e    delle    condizioni,
          modalita' e tempi della loro concessione;
            t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine
          utensili,  del   prezzo  di vendita,  delle  modalita'  per
          l'applicazione   e   il distacco  del  contrassegno,    dei
          modelli   del  certificato    di  origine  e  dei  registri
          speciali,  ai sensi dell'art. 4 della   legge  28  novembre
          1965, n. 1329;
            u)  l'individuazione,   sentita la  Conferenza unificata,
          delle  aree  economicamente  depresse      del   territorio
          nazionale,    il coordinamento, la   programmazione   e  la
          vigilanza   sul   complesso   dell'azione    di  intervento
          pubblico  nelle aree economicamente depresse del territorio
          nazionale,   la    programmazione   e   il    coordinamento
          delle    grandi infrastrutture a carattere interregionale o
          di  interesse  nazionale  ai  sensi  di    quanto  previsto
          dall'art.  3   del decreto-legge  22 ottobre 1992, n.  415,
          convertito con   modificazioni dalla  legge    19  dicembre
          1992, n. 488;
            v)   il   coordinamento  delle  intese  istituzionali  di
          programma, definite dall'art.  2, comma   203, della  legge
          23  dicembre    1996, n.   662, e dei connessi strumenti di
          programmazione negoziata;
            z)  l'attuazione  delle  misure  di  cui  alla  legge  25
          febbraio  1992, n.   215,  per l'imprenditoria  femminile e
          al decreto-legge  30 dicembre 1985, n.  786, convertito con
          modificazioni dalla legge   28 febbraio 1986,  n.  44,  per
          l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
            aa)  l'attuazione   delle misure di  cui al decreto-legge
          22 ottobre 1992, n.   415, convertito  con    modificazioni
          dalla  legge    19  dicembre  1992,   n.   488,   per    la
          disciplina  organica  dell'intervento  nel Mezzogiorno    e
          agevolazioni    alle  attivita'   produttive. A   decorrere
          dalla data di entrata  in    vigore  del  presente  decreto
          legislativo,   le  direttive  per    la  concessione  delle
          agevolazioni di cui  al predetto decreto-legge   n.    415,
          sono      determinate     con     decreto  del     Ministro
          dell'industria,    del  commercio     e   dell'artigianato,
          d'intesa con  la conferenza Stato regioni, ad eccezione  di
          quelle  per  le  agevolazioni previste dalla lettera p) del
          presente comma;
            bb) la concessione  di sovvenzioni e ausili    finanziari
          ai  soggetti operanti   nel  settore della  cinematografia,
          di  cui alla  legge  4 novembre 1965, n. 1213, e successive
          modificazioni e integrazioni.
            2.  Senza   pregiudizio   delle   attivita'   concorrenti
          che    possono  svolgere  le  regioni e gli enti locali, ai
          sensi dell'art. 1, comma 6, della  legge 15   marzo   1997,
          n.   59, lo  Stato  continua a  svolgere funzioni e compiti
          concernenti:
            a)    l'assicurazione,  la    riassicurazione    ed    il
          finanziamento  dei crediti all'esportazione;
            b)    la   partecipazione ad  imprese  e  societa' miste,
          promosse   o partecipate   da    imprese    italiane;    la
          promozione  ed  il  sostegno finanziario,  tecnicoeconomico
          ed    organizzativo    di    iniziative    di  penetrazione
          commerciale,  di    investimento    e   di     cooperazione
          commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
            c)  il sostegno alla partecipazione di imprese e societa'
          italiane a gare internazionali;
            d)  l'attivita'  promozionale   di   rilievo   nazionale,
          attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
            3. Restano fermi  le funzioni e i compiti assegnati  alla
          cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
            -  Il  testo dell'art. 29  del citato decreto legislativo
          n. 112/1998 e' il seguente:
            "Art. 29.  - Ai sensi  dell'art. 1, comma  4, della legge
          15 marzo 1997,  n. 59,   sono conservate   allo Stato    le
          funzioni    e  i   compiti concernenti l'elaborazione  e la
          definizione degli  obiettivi e delle linee della   politica
          energetica  nazionale,  nonche'    l'adozione degli atti di
          indirizzo   e   coordinamento   per       una    articolata
          programmazione energetica a livello regionale.
            2.  Sono  conservate,  inoltre,    allo Stato le funzioni
          amministrative concernenti:
               a) la ricerca scientifica in campo energetico;
            b)   le      determinazioni   inerenti    l'importazione,
          l'esportazione  e lo stoccaggio di energia;
            c)    la        determinazione   dei   criteri   generali
          tecnicocostruttivi e le  norme  tecniche  essenziali  degli
          impianti   di  produzione,  conservazione  e  distribuzione
          dell'energia;
            d) la determinazione  delle  caratteristiche  tecniche  e
          merceologiche    dell'energia   prodotta,   distribuita   e
          consumata;
            e)  la  vigilanza  sull'Ente  nazionale per   le    nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
            f)   l'impiego   di   materiali  radioattivi  o  macchine
          radiogene;
            g) la   costruzione e   l'esercizio degli    impianti  di
          produzione  di energia elettrica di potenza superiore a 300
          MW termici, salvo quelli che  producono  energia  da  fonti
          rinnovabili  di  energia  e da rifiuti ai sensi del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per  il
          trasporto  con  tensione superiore a  150 KV,  l'emanazione
          di norme   tecniche   relative   alla   realizzazione    di
          elettrodotti,    il rilascio    delle    concessioni    per
          l'esercizio   delle   attivita' elettriche,  di  competenza
          statale,   le   altre   reti   di   interesse nazionale  di
          oleodotti e gasdotti;
            h)  la  fissazione    degli  obiettivi  e  dei  programmi
          nazionali di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  in
          materia  di  fonti  rinnovabili  e di risparmio energetico,
          nonche' le competenze di cui all'art. 18, comma 1,  lettere
          n) e o) in caso di agevolazioni per le medesime finalita';
            i)    salvo quanto   previsto nel  capo  IV del  presente
          titolo,  gli impianti nucleari,  le sorgenti  di radiazioni
          ionizzanti,  i rifiuti radioattivi, le   materie fissili  o
          radioattive,    compreso il relativo trasporto, nonche' gli
          adempimenti  di  protezione  in  materia,  ai  sensi  della
          normativa vigente;
            l)      la   prospezione,    ricerca,   coltivazione    e
          stoccaggio       di  idrocarburi  in   mare,   nonche'   la
          prospezione  e  ricerca  di  idrocarburi in terraferma, ivi
          comprese le funzioni di polizia mineraria  ai  sensi  delle
          norme vigenti;
            m)  l'imposizione delle  scorte petrolifere  obbligatorie
          ai  sensi delle norme vigenti;
            n)    l'attuazione    sino   al  suo  esaurimento,    del
          programma   di metanizzazione   del  Mezzogiorno    di  cui
          all'art.  11    della  legge    28 novembre 1980, n. 784, e
          successive modifiche ed integrazioni;
            o) la determinazione  delle tariffe da corrispondersi  da
          parte   dei   richiedenti  per  autorizzazioni,  verifiche,
          collaudi;
            p) la   rilevazione,  l'elaborazione,    l'analisi  e  la
          diffusione  dei dati   statistici,    anche  ai   fini  del
          rispetto   degli  obblighi comunitari,   finalizzati   alle
          funzioni  inerenti    la    programmazione  energetica e al
          coordinamento con le regioni e gli enti locali.
            3.  In sede  di recepimento  della direttiva  96/1992/CE,
          lo  Stato definisce   obiettivi    generali    e    vincoli
          specifici     per     la pianificazione   regionale   e  di
          bacino idrografico   in   materia   di utilizzazione  delle
          risorse  idriche ai fini energetici, disciplinando altresi'
          le concessioni  di grandi derivazioni di    acqua  pubblica
          per  uso   idroelettrico.   Fino  all'entrata    in  vigore
          delle  norme  di recepimento  della  direttiva   96/1992/CE
          le    concessioni    di    grandi  derivazioni    per   uso
          idroelettrico   sono  rilasciate  dallo  Stato d'intesa con
          la regione interessata. In    mancanza  dell'intesa,  entro
          sessanta     giorni     dalla     proposta,  il    Ministro
          dell'industria,   del commercio    e       dell'artigianato
          decide,   in    via   definitiva, motivatamente.
            4.   Le  determinazioni  di  cui   alla  lettera  h)  del
          comma  2, l'articolazione territoriale   dei  programmi  di
          ricerca,      le   procedure  per       il    coordinamento
          finanziario  degli    interventi   regionali,  nazionali  e
          dell'Unione  europea  sono adottati   sentita la conferenza
          unificata".
            - Il testo dell'art. 12, paragrafi  3  e  4,  del  citato
          regolamento CE n. 950/97 e' il seguente:
            "3  (Aiuti  nelle  aziende  ammissibili). - Nelle aziende
          individuali  o  associate  per  le    quali  ricorrono   le
          condizioni    di ammissibilita' di cui agli articoli 5 e 9,
          sono vietati gli aiuti agli  investimenti  che  superino  i
          valori  e gli importi di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3, e
          11.
             Questo divieto non si applica agli aiuti destinati:
            a) alla costruzione di fabbricati aziendali;
            b)    al   trasferimento   dei     fabbricati   aziendali
          effettuato  per pubblica utilita';
            c) alle opere di miglioramento fondiario;
            d) agli   investimenti destinati alla protezione    e  al
          miglioramento dell'ambiente.
            Gli  articoli  92,    93 e 94 del  trattato, come anche i
          divieti e le limitazioni settoriali, di cui all'art. 6  del
          presente  regolamento  si applicano  agli  importi  che  si
          aggiungono  ai  valori  ed   importi indicati  all'art.  7,
          paragrafi 2 e 3 e all'art. 11.
            4  (Aiuti  nelle  aziende  non  ammissibili). - Gli Stati
          membri possono concedere   aiuti agli   investimenti  nelle
          aziende  per    le quali   non ricorrono le   condizioni di
          ammissibilita' di  cui all'art.  5. Tali aiuti:
            a) possono raggiungere i valori e gli importi indicati al
          titolo II quando sono destinati:
               alla realizzazione di risparmi di energia,
               al miglioramento fondiario,
            alla  protezione e   al   miglioramento    dell'ambiente,
          purche'  agli investimenti non determinino un aumento della
          capacita' produttiva,
            al   miglioramento   delle   condizioni di  igiene  negli
          allevamenti nonche' al rispetto  delle norme comunitarie in
          materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali
          quando queste  ultime  sono  piu'  rigorose  delle    norme
          comunitarie e sempreche'  tali investimenti non determinino
          un aumento della capacita' produttiva;
            b)   possono essere  concessi fino  a  concorrenza di  un
          volume  di investimenti che  figura all'allegato   I,  come
          aiuti    transitori agli investimenti nelle piccole aziende
          agricole. Essi non possono essere concessi   a   condizioni
          piu'   favorevoli   di  quelle  previste  agli articoli 7 e
          11;
            c) in tutti gli altri casi, devono:
            essere inferiori di almeno un  quarto agli aiuti concessi
          in virtu' del titolo II,
            riguardare  gli   investimenti che   non   superano    il
          volume    totale indicato all'allegato I, per un periodo di
          sei anni;
            d)  devono    soddisfare  le  condizioni    di  cui  agli
          articoli 6 e  7 a meno che essi siano destinati:
            al  settore della produzione dei palmipedi destinati alla
          produzione di foie gras,
            agli acquisti di bestiame che  possano essere incentivati
          in virtu' dell'art. 7, paragrafo 1, anche se non si  tratta
          del primo acquisto,
            al     settore    della   produzione    lattierocasearia,
          purche' l'investimento non  faccia superare il   numero  di
          50  vacche    da  latte  per  ULU per   azienda e che siano
          rispettate le    altre  disposizioni  di  cui  all'art.  6,
          paragrafo 3.
            Gli  articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano a
          tali aiuti ad eccezione  dell'art.  92,  paragrafo  2,  del
          trattato".
            - Il testo dell'allegato alla decisione della Commissione
          94/173/CE del 22 marzo 1994, e' il seguente:
          "1. Priorita' ed esclusioni concernenti tutti i settori.
            1.1.  E'    accordata  la    priorita'  agli investimenti
          seguenti, ferme restando le esclusioni di cui ai punti  1.2
          e 2:
            --      investimenti      connessi     con     la  tutela
          dell'ambiente,  con   la prevenzione degli  inquinamenti  e
          con l'eliminazione dei rifiuti;
            --  investimenti  comportanti una  quota considerevole di
          innovazione tecnologica  o  miranti  ad  ottenere  prodotti
          nuovi;
            --    investimenti volti   a rendere   meno stagionale  e
          aleatoria  la fabbricazione dei prodotti trasformati;
            -- investimenti intesi  a contenere i costi  dei prodotti
          preparati allo  stato fresco  o trasformati,   tramite  una
          riduzione  dei   costi intermedi    di    raccolta   o   di
          preparazione    commerciale,     di trasformazione,      di
          condizionamento,       di      magazzinaggio      o      di
          commercializzazione;
            --  investimenti  comportanti    un  miglioramento  delle
          caratteristiche   qualitative    o      delle    condizioni
          sanitarie  e,   in   particolare, investimenti  riguardanti
          la  trasformazione  e   la commercializzazione dei prodotti
          definiti dal regolamento (CEE) n.  2081/92  del  Consiglio,
          del   14   luglio   1992,  relativo alla  protezione  delle
          indicazioni geografiche e delle  denominazioni    d'origine
          dei prodotti agricoli ed alimentari,  nonche'  investimenti
          per    l'ottenimento    di    prodotti  agricoli    atti  a
          beneficiare di  un'attestazione di  specificita' in  virtu'
          del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio;
            --  investimenti  riguardanti i prodotti ottenuti  con la
          cosiddetta   agricoltura   biologica,   conformemente    al
          regolamento  (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del  24 giugno
          1991, relativo  al    metodo  di  produzione  biologico  di
          prodotti    agricoli  e all'indicazione di  tale metodo sui
          prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
          1.2. Sono esclusi gli investimenti seguenti:
            --   investimenti   riguardanti   la  fabbricazione    di
          prodotti  trasformati  per  i    quali  non  sia  possibile
          fornire  una  dimostrazione  realistica  dell'esistenza  di
          sbocchi di mercato potenziali;
            --    investimenti    per   impianti   di   magazzinaggio
          destinati essenzialmente a prodotti d'intervento;
            --  investimenti   riguardanti  i   depositi  frigoriferi
          per  il magazzinaggio dei prodotti congelati  o  surgelati,
          salvo  quando  siano  necessari      per     il     normale
          funzionamento   degli   impianti   di trasformazione;
            --  investimenti  di  sostituzione  identici o   analoghi
          ad   altri investimenti per i  quali in precedenza sia gia'
          stato concesso alla stessa impresa un contributo del FEAOG,
          sezione orientamento;
          2. Esclusioni relative a taluni settori specifici.
            2.1.   Nei   settori dei   cereali   e   del    riso  (ad
          eccezione    delle sementi) , sono esclusi gli investimenti
          seguenti:
            --   investimenti    riguardanti    l'amido,  l'industria
          molitoria,    le  malterie  e    le fabbriche di   semole e
          semolini,  nonche' investimenti riguardanti  i     relativi
          prodotti   derivati,   eccetto    i  prodotti destinati  ad
          usi  non  alimentari    nuovi   (tranne   i   prodotti   di
          idrogenazione dell'amido);
            --  investimenti riguardanti  gli impianti d'insilamento,
          eccettuati i  sili adibiti  al deposito,   all'essiccazione
          e   al condizionamento della produzione  locale nelle  zone
          produttrici,   nelle      quali   esista   un'insufficienza
          comprovata    di    tali  impianti,   purche'   non   venga
          aumentata la capacita' di magazzinaggio;
            -- investimenti    riguardanti  l'alimentazione  animale,
          salvo    per le unita'  che  producano  meno  di  20.000  t
          all'anno  nelle  regioni dell'obiettivo  1,   nelle   quali
          sia     comprovata     un'insuffienza    di  impianti    di
          trasformazione.  In  questo caso,   il beneficiario    deve
          impegnarsi a non realizzare investimenti  dello stesso tipo
          di  quelli  per i quali  e' stato concesso l'aiuto, nei tre
          anni  successivi  alla  sua    erogazione;  inoltre     gli
          investimenti  non    devono  provocare    un  aumento della
          capacita' di produzione, salvo nel caso che:
            -- venga  abbandonata  una  capacita'  equivalente  nella
          stessa impresa o in altre imprese determinate,
               oppure
            --  si  tratti    di  investimenti  che  prevedano    una
          valorizzazione dei sottoprodotti della cerealicoltura,
               oppure
            -- la  produzione sia   destinata  all'approvvigionamento
          locale nei dipartimenti francesi d'oltremare o nelle isole;
            2.2.  Nel    settore degli   ortofrutticoli (ad eccezione
          delle piante medicinali e  delle spezie)  sono esclusi  gli
          investimenti seguenti, salvo se  i prodotti  comportano una
          parte  rilevante  di innovazione tecnologica in rispondenza
          all'evoluzione della domanda:
            --    investimenti      intesi    a     potenziare     la
          capacita'    di commercializzazione per  prodotti di cui si
          siano constatati  durante  gli  ultimi    tre  anni,  nelle
          regioni  interessate, ingenti   ritiri dal mercato dovuti a
          una produzione eccedentaria;
            -- tutti gli investimenti comportanti un incremento della
          capacita'  di  trasformazione,  salvo  nel  caso  che nella
          stessa impresa o in  altre  imprese    determinate    venga
          abbandonata   una  capacita'  equivalente oppure salvo  per
          prodotti particolari    per  i  quali  e'    comprovato  un
          significativo  incremento degli sbocchi. Questo divieto non
          si applica  nelle  regioni  dell'obiettivo  1  in  cui  sia
          comprovata un'insufficienza di impianti di trasformazione;
            --    investimenti   riguardanti   la     produzione   di
          concentrati   di pomodoro,   di    pomodori   pelati,    di
          succhi      d'agrumi,   di   pesche sciroppate   e di  pere
          sciroppate,  salvo nel  caso che   abbiano  come  obiettivo
          una nuova capacita' di trasformazione, inferiore almeno del
          20%  alla  preesistente capacita' totale abbandonata  nella
          regione in causa;
            2.3. Nel settore del latte di vacca  e  dei  prodotti  da
          esso derivati sono esclusi gli investimenti seguenti:
            --   investimenti   riguardanti  il  trattamento  termico
          del  latte liquido per  la conservazione di  lunga  durata,
          tranne  in  Grecia, in Spagna,  nei  dipartimenti  francesi
          d'oltremare,  in  Corsica,  nel Mezzogiorno,  in   Sardegna
          e  in  Portogallo  qualora sia  comprovata un'insufficienza
          di tali impianti;
            --    investimenti  che    comportino    il   superamento
          dell'insieme    dei  quantitativi      di       riferimento
          individuali  di   cui   dispongono, nell'ambito del  regime
          del prelievo supplementare,  i produttori che consegnano il
          latte  all'unita'  di trasformazione,  o che determinino un
          potenziamento  della capacita' delle   imprese,  salvo  nel
          caso  che venga abbandonata una capacita' equivalente nella
          stessa impresa o in altre imprese determinate;
            -- investimenti  riguardanti i  seguenti prodotti: burro,
          siero in polvere, latte in  polvere,  butteroil,  lattosio,
          caseina e caseinati;
            --  investimenti  riguardanti  l'elaborazione di prodotti
          freschi o di formaggi, tranne  se la   produzione  comporta
          una   parte     rilevante  di  innovazione  tecnologica  in
          rispondenza all'evoluzione  della  domanda,  tranne  per  i
          prodotti  per  i  quali e'   comprovata un'insufficienza di
          capacita' cosi' come di  sbocchi  reali  ed  effettivi,  ed
          inoltre    tranne    per   gli   investimenti   riguardanti
          l'elaborazione di prodotti secondo i metodi tradizionali  o
          biologici,      quali   sono   definiti   dalla   normativa
          comunitaria.
            I  divieti di   cui ai   trattini   precedenti  non    si
          applicano    agli  investimenti    seguenti,  purche'   non
          comportino  un incremento  della capacita':
            --  investimenti  intesi  ad    adeguare   gli   impianti
          alle  norme sanitarie comunitarie;
             -- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente.
            2.4.   Nel settore  delle piante  foraggere sono  esclusi
          tutti  gli investimenti,  ivi compresi  quelli  riguardanti
          l'essiccazione delle polpe di barbabietole;
            2.5.    Nel    settore   delle     oleoproteaginose   (ad
          eccezione   delle sementi)    sono    esclusi  tutti    gli
          investimenti,    tranne  i   prodotti destinati ad usi  non
          alimentari  nuovi  e  quelli    realizzati  in  unita'  che
          producano   meno   di  20.000  t  all'anno,  nelle  regioni
          dell'obiettivo  1,    sempreche'    non    comportino    un
          incremento   della   capacita'   di produzione,  salvo  nel
          caso  che venga  abbandonata   una   capacita'  equivalente
          nella  stessa   impresa   o in  altre imprese  determinate,
          indipendentemente   dal fatto    che  detti    investimenti
          prevedano,  nel campo dell'alimentazione animale:
            --   l'incorporazione   diretta  negli  alimenti di  semi
          oleosi  di produzione comunitaria, oppure
            --  una  riduzione del   fabbisogno   energetico    delle
          industrie  di essiccazione e di disidratazione, oppure
             -- l'impiego di piselli, fave, favette e lupini,
            ed  a  condizione che  il beneficiario si  impegni a  non
          realizzare investimenti  dello   stesso tipo   di    quelli
          per    i  quali   e'   stato concesso l'aiuto, nei tre anni
          successivi alla sua erogazione;
            2.6. Nel  settore dell'olio   d'oliva sono esclusi    gli
          investimenti seguenti:
            --   investimenti      comportanti  un  incremento  della
          produzione totale dell'oleificio, salvo  nel caso che venga
          abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa
          o in altre imprese determinate;
            --  investimenti    relativi  all'estrazione   o     alla
          raffinazione dell'olio di sanse;
            2.7.   Nel   settore   delle   patate  sono  esclusi  gli
          investimenti riguardanti la fecola  e i  prodotti  derivati
          dalla    fecola,  eccetto  i  prodotti destinati ad usi non
          alimentari nuovi (tranne i prodotti di idrogenazione  della
          fecola);
            2.8.  Nel  settore dello zucchero,  dell'isoglucosio e di
          tutti gli altri edulcoranti naturali  ottenuti da  prodotti
          agricoli    e  idonei a sostituire   detti  prodotti,  sono
          esclusi    tutti     gli     investimenti,  tranne   quelli
          concernenti:
            --    la   razionalizzazione,   senza     aumento   della
          capacita',   nei dipartimenti   francesi d'oltremare    per
          quanto  riguarda lo  zucchero greggio;
            --  l'utilizzazione    della quota prevista dall'atto  di
          adesione del Portogallo (per  il  continente  60.000  t  di
          zucchero);
            2.9.  Nel  settore  del  tabacco  sono  esclusi tutti gli
          investimenti;
            2.10.  Nel  settore delle  carni   e   delle   uova  sono
          esclusi  gli investimenti seguenti:
            --  investimenti  miranti  a  potenziare  la capacita' di
          calibrazione e di condizionamento delle uova di gallina;
            -- investimenti    riguardanti  i  mercati  specializzati
          nella vendita dei suini;
            --  investimenti  riguardanti  la  macellazione di suini,
          ovini, bovini e  pollame, salvo   che prevedano   un  nuovo
          impianto  di    macellazione inferiore   almeno    del  20%
          alla  preesistente    capacita'   totale abbandonata  nella
          regione  in causa,  o salvo  che, per i  suini, gli ovini e
          i bovini nonche' per   i  prodotti  avicoli  diversi    dai
          polli,  nelle    regioni  dell'obiettivo   1 la   capacita'
          regionale  si dimostri insufficiente.
            I  divieti di   cui ai   trattini   precedenti  non    si
          applicano    agli  investimenti    seguenti,  purche'   non
          comportino  un incremento  della capacita':
            --  investimenti  intesi  ad    adeguare   gli   impianti
          alle  norme sanitarie comunitarie;
             -- investimenti miranti al benessere degli animali;
             -- investimenti miranti alla tutela dell'ambiente;
            2.11.  Nel  settore dei vini e  degli alcoli sono esclusi
          tutti gli investimenti, tranne i seguenti:
            -- investimenti   necessari per   il raggruppamento    di
          imprese   o di associazioni  di  produttori,  in   caso  di
          ristrutturazione   degli impianti   di      trasformazione,
          sempreche'   la   nuova   capacita'  di trasformazione  sia
          inferiore  almeno   del  20%  alla  preesistente  capacita'
          totale abbandonata nella regione in causa;
            --  investimenti    aventi  come  obiettivi  la    tutela
          dell'ambiente,  la  prevenzione     degli     inquinamenti,
          l'eliminazione dei  rifiuti  e  il recupero di imballaggi o
          di recipienti;
            --  investimenti   relativi ai  prodotti ottenuti con  la
          viticoltura biologica, conformemente al disposto del  punto
          1.1, ultimo trattino;
            --  investimenti promossi  da organismi  che raggruppino,
          in  primo luogo,   i   produttori   e  gli altri  operatori
          economici,  intesi   a migliorare   il   controllo    delle
          qualita'     od   a   ridurre   le  rese vitivinicole,  con
          l'effetto  di favorire  la  ristrutturazione  del settore;
            2.12. Nel  settore del lino e  della canapa sono  esclusi
          tutti  gli  investimenti,  salvo  nel  caso  che riguardino
          prodotti  destinati  ad  usi  non    alimentari  nuovi    o
          l'ammodernamento      di  impianti    senza  aumento  della
          capacita' totale nella regione in causa;
            2.13. Nel settore dei prodotti   della silvicoltura  sono
          esclusi gli investimenti seguenti:
            -- investimenti che, in  seguito all'impiego di materiale
          inadatto,   rechino  gravi  danni  all'ambiente    (ad  es.
          deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo,
          degrado della vegetazione);
            --   investimenti   riguardanti   la    produzione,    la
          raccolta  e  la commercializzazione degli alberi di Natale;
            --   investimenti   riguardanti   gli   alberi   per  usi
          ornamentali,   nonche'   investimenti      connessi   nelle
          segherie,  tranne   quelli realizzati   in piccole  e medie
          imprese  che rispondono  alla definizione   adottata  nello
          schema comunitario degli aiuti alle PMI,
            fatte    salve  le    condizioni    fissate all'art.   1,
          paragrafo 2  del regolamento (CEE) n. 867/90".