DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2018)
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Testo in vigore dal: 1-5-1998
al: 2-3-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il decreto legislativo 2  settembre  1997,  n.  313,  recante
norme in materia di imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, con il quale si stabilisce che,  per  la  semplificazione  e  la
razionalizzazione  delle  procedure   di   attuazione   delle   norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   tenuto   conto
dell'adozione  di  nuove  tecnologie  per   il   trattamento   e   la
conservazione delle informazioni e  del  progressivo  sviluppo  degli
studi di settore; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                Dichiarazioni e versamenti periodici 
 
  1. Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la
differenza  tra  l'ammontare  complessivo  dell'imposta  sul   valore
aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle  annotazioni
eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni  imponibili,  e  quello  dell'imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai  beni
ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui
e' in possesso e  per  i  quali  il  diritto  alla  detrazione  viene
esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo  19  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi
necessari per il  calcolo  dell'imposta  sono  indicati  in  apposita
sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi. 
  2. A decorrere dal 1 gennaio 1999,  le  predette  annotazioni  sono
sostituite  con  l'indicazione  degli   stessi   dati   in   apposita
dichiarazione,  da  approvare  con  decreto  dirigenziale  e  con  le
modalita' ivi previste, da presentare, anche in  via  telematica,  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente regolamento,  il  contribuente  che  affida  a
terzi la tenuta della contabilita'  e  ne  abbia  dato  comunicazione
all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   competente   nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, puo' fare riferimento, ai
fini del  calcolo  della  differenza  di  imposta  relativa  al  mese
precedente,  all'imposta  divenuta   esigibile   nel   secondo   mese
precedente. Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
dalla seconda liquidazione periodica. 
  4. Entro il termine stabilito nel comma 1,  il  contribuente  versa
l'importo della differenza  nei  modi  di  cui  all'articolo  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
annota sul registro  gli  estremi  della  relativa  attestazione.  Se
l'importo dovuto non supera  il  limite  di  lire  cinquantamila,  il
versamento  e'  effettuato  insieme  a  quello   relativo   al   mese
successivo. La dichiarazione di cui al comma 1 e'  presentata,  anche
nell'ipotesi di  liquidazione  con  eccedenza  a  credito,  entro  il
termine stabilito per il versamento dell'imposta. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche  nei
confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e  74,  quarto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972,  con
riferimento ai termini ivi stabiliti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in  G.U.  23/4/1998,  n.  94
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.