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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2024)
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Testo in vigore dal:  6-8-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che, per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Dichiarazioni e versamenti periodici
1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435.
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attivita, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
((Il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.))
PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542. (5)
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che gli effetti delle presenti modifiche decorrono dalle liquidazioni relative al 2002.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.