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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 444

Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
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Testo in vigore dal:  7-1-1998 al: 12-7-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, il quale prevede che con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1977, concernente modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti;
Visto l'articolo 3, comma 137, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Disciplina degli acquisti di carburante
1. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.
2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31:
"Art. 2. - Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l'operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione. Per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione stessa, si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione".
- Si riporta il testo del decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1977, concernente modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti:
"Art. 1. - Gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto debbono risultare da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una scheda conforme al modello allegato.
Le annotazioni di cui al comma precedente sono sostitutive della fattura di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Salvo il disposto di cui al successivo art. 5, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'art. 21 del decreto indicato nel comma precedente".
"Art. 2. - Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività dell'impresa, dell'arte o della professione deve essere istituita una scheda mensile contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, anche la ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonché per i soggetti domiciliati all'estero l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Se non si tratta diimprese, società o enti, devono essere indicati il luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome ed il cognome. Nell'ipotesi di cui all'art. 7, secondo comma, del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la scheda deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato.
All'atto di ogni rifornimento di carburante, il conducente del veicolo deve annotare sulla scheda:
1) il numero progressivo dell'annotazione;
2) la data del rifornimento;
3) il tipo e la quantità di carburante acquistato;
4) l'ammontare del corrispettivo comprensivo dell'imposta.
A margine di ogni annotazione l'addetto alla distribuzione di carburante deve apporre, per convalida, la propria firma e l'indicazione, anche a mezzo di apposito timbro, della ditta, denominazione o ragione sociale ovvero del nome e cognome se persona fisica, dell'esercente l'impianto di distribuzione, nonché del luogo ove è ubicato l'impianto stesso".
"Art. 3. - L'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile deve essere registrato distintamente sul registro previsto dall'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo a ciascun mese solare. L'imposta detraibile relativa alle anzidette operazioni è determinata con l'applicazione delle percentuali previste dall'art. 27, quarto comma, del detto decreto".
"Art. 4. - Per la conservazione delle schede previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sucessive modificazioni".
"Art. 5. - Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari ed agli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza".
"Art. 6. - Il presente decreto ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese saccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato (Omissis)".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 137, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) -c) (omissis);
d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 315".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
3) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art.15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo
di sconto, premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.
La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.
Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal
soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis, 9 e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e le formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".