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DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 1997, n. 430

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • Riordino delle competenze del CIPE
  • 1
  • Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
    e della programmazione economica.
  • 2
  • 3
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  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Norme finali e transitorie
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  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Testo in vigore dal: 23-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
  Acquisito  il  parere  della competente commissione parlamentare di
cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 dicembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Attribuzioni del CIPE
  1.  Nell'ambito  degli  indirizzi  fissati dal Governo, il Comitato
interministeriale  per la programmazione economica (CIPE), sulla base
di  proposte  delle  amministrazioni  competenti  per materia, svolge
funzioni  di coordinamento in materia di programmazione e di politica
economica   nazionale,   nonche'   di  coordinamento  della  politica
economica  nazionale  con  le  politiche comunitarie, provvedendo, in
particolare, a:
  a)  definire le linee di politica economica da perseguire in ambito
nazionale,  comunitario ed internazionale, individuando gli specifici
indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale,
delineando  le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi
prefissati,  tenuto  conto  anche  dell'esigenza  di  perseguire  uno
sviluppo  sostenibile  sotto  il  profilo  ambientale, ed emanando le
conseguenti  direttive  per  la loro attuazione e per la verifica dei
risultati;
  b)  definire  gli  indirizzi  generali di politica economica per la
valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese,
con   particolare   riguardo   alle   aree  depresse,  e  verificarne
l'attuazione,  attraverso  unastretta cooperazione con le regioni, le
province  autonome  e  gli  enti locali interessati, con le modalita'
previste  dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine
approva,  fra  l'altro,  piani e programmi di intervento settoriale e
ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le risorse
finanziarie  dello  Stato  da  destinare,  anche attraverso le intese
istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale;
  c)  svolgere  funzioni  di  coordinamento  ed indirizzo generale in
materia  di intese istituzionali di programma e di altri strumenti di
programmazione  negoziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi
generali  di  sviluppo fissati dal Governo e del pieno utilizzo delle
risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale;
approvare,  ai sensi dell'articolo 2, commi 205 e 206, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le singole intese istituzionali di programma e
la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei contratti di
programma,  dei  patti  territoriali e dei contratti di area, nonche'
definire   ulteriori   tipologie  della  contrattazione  programmata,
disciplinandone   le  modalita'  di  proposta,  di  approvazione,  di
attuazione, di verifica e controllo;
  d)  rideterminare  periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base
di  valutazioni  sull'efficacia  degli  interventi,  riallocando, ove
necessario,  le  risorse  finanziarie  assegnate  e non adeguatamente
utilizzate e prospettando se del caso al Presidente del Consiglio dei
Ministri le opportune iniziative, anche legislative;
  e)   definire   le   linee  guida  ed  i  principi  comuni  per  le
amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando le competenze delle
autorita' di settore.
  ((2.  I  compiti  di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
attualmente  attribuiti  al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni
competenti  per  materia,  tenuto  conto  dei  settori  ai  quali  si
riferiscono  le  relative  funzioni.  Con  deliberazione  del CIPE da
emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione, previo parere della Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  e  quindi  delle  competenti Commissioni parlamentari
permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta,
sono   individuate   le   tipologie  dei  provvedimenti  oggetto  del
trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la
stessa   deliberazione   sono   intividuate   le   attribuzioni,  non
concernenti   compiti   di   gestione   tecnica,   amministrativa   e
finanziaria,  previste  da  norme  vigenti,  che  il CIPE continua ad
esercitare.  A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono
abrogate   tutte  le  norme  che  attribuiscono  al  CIPE  poteri  di
autorizzazione,  revoca,  concessione  di  contributi  e,  in genere,
competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le
ulteriori   modifiche   derivanti  dalle  disposizioni  eventualmente
emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59)).
  3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' costituire, con
propria  delibera,  comitati,  commissioni o gruppi di lavoro ai fini
dell'esame  e della formulazione di proposte su problemi e materie di
particolare  complessita'  e  riguardanti competenze intersettoriali,
nei  casi  e secondo le modalita' stabiliti con il regolamento di cui
al comma 5.
  4.  Il  Presidente  del  CIPE puo' richiedere, anche su proposta di
amministrazioni  statali  o  regionali,  la trattazione collegiale di
questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo.
  5.  Il  CIPE,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del   presente   decreto   legislativo,  provvede,  su  proposta  del
Presidente,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ad
adeguare  il  proprio  regolamento interno al fine di assicurare, fra
l'altro:
  a)  che la partecipazione alle riunioni collegiali sia riservata ai
Ministri interessati, limitando a casi eccezionali la possibilita' di
delega  e prevedendo che un Sottosegretario di Stato al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica partecipi alle
riunioni   in  rappresentanza  dello  stesso  Ministero,  qualora  il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
partecipi alle riunioni in qualita' di Presidente delegato del CIPE;
  b) che il procedimento di formazione delle proposte di delibera sia
riordinato in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, e in modo da consentire la partecipazione della
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano e delle regioni interessate
all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale;
  c)  che  le  proposte  delle amministrazioni competenti, sulla base
delle  quali  il CIPE e' chiamato a deliberare, siano corredate dalle
opportune valutazioni tecniche, economiche e finanziarie.
  6.  Il  CIPE  si  avvale  di una segreteria presso il Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, che provvede
ai  compiti  operativi  e  di  amministrazione  ed  alle  esigenze di
coordinamento    e    di    supporto   tecnico   delle   istruttorie.
All'organizzazione    della   segreteria   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo   2,  comma  2,  nell'ambito  del  dipartimento  avente
competenza nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).