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DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 280

Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-8-1997
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-8-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196; 
  Visti l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
44, e il decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recanti disposizioni
per la costituzione della Societa' per l'imprenditorialita' giovanile
S.p.a.; 
  Visto l'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, relativamente 
alla costituzione della GEPI S.p.a.; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  maggio  1989,  n.
181, relativamente  al  finanziamento  del  programma  di  promozione
industriale predisposto dalla  SPI  S.p.a.,  relativo  ad  iniziative
imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 
721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio  1982,  n.
25, relativamente alla costituzione dell'INSAR; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, 
relativamente  agli  enti  gestori  dei  fondi  mutualistici  per  la
promozione e lo sviluppo della cooperazione; 
  Considerato il livello medio delle retribuzioni contrattuali di 
riferimento  per  il  computo  dell'orario   di   lavori   mediamente
corrispondente  all'entita'  del  sussidio  da  erogare  ai   giovani
impegnati nelle borse di lavoro; 
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione dell'11 luglio 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 5 agosto 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei 
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  del  tesoro  e  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                  Campo e condizioni di applicazione 
  1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attua, 
sentite le regioni e le province interessate, un piano  straordinario
di lavori di pubblica utilita' e di borse  di  lavoro  nelle  regioni
Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo  e
Molise e nelle province di Massa Carrara,  Frosinone,  Roma,  Latina,
Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di  disoccupazione
nel 1996 superiore  alla  media  nazionale,  secondo  la  definizione
allargata ISTAT. 
  2. Il piano straordinario di cui al comma 1 e' destinato a giovani 
di eta' ricompresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da piu'  di  trenta
mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Ai predetti  fini
le sezioni circoscrizionali per l'impiego rilasciano, a richiesta dei
giovani, apposita certificazione. 
  3. I requisiti anagrafici e relativi all'anzianita' di iscrizione 
di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data  del  31  ottobre
1997. 
  4. La durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilita' e nelle 
borse di lavoro non puo' comunque essere superiore a dodici mesi. 
  5. L'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilita' e nelle 
borse di lavoro non  determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di
lavoro subordinato e non comporta la  cancellazione  dalle  liste  di
collocamento. 
  6. Gli enti promotori e le imprese assicurano i lavoratori contro 
gli  infortuni  e  le  malattie   professionali,   nonche'   per   la
responsabilita' civile verso terzi e forniscono ai  giovani  adeguate
informazioni circa le disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
    



          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non  puo'    avvenire  se    non  con
          determinazione    di  principi   e criteri   e soltanto per
          tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  L'art. 26  della legge 24 giugno 1997, n.  196, (norme
          in materia di promozione dell'occupazione) cosi' recita:
            "Art. 26. - 1. Il Governo  della Repubblica  e'  delegato
          ad  emanare, entro novanta giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge,  un  decreto  legislativo  per
          la  definizione  di  un  piano straordinario di  lavori  di
          pubblica  utilita'  e di borse di lavoro, da attuare  entro
          il  31   dicembre 1997   nei   territori   delle    regioni
          Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania,  Basilicata, Puglia,
          Abruzzo  e  Molise, nonche'  nelle province nelle  quali il
          tasso  medio     annuo  di   disoccupazione,   secondo   la
          definizione    allargata  ISTAT,  rilevato  per il 1996, e'
          superiore alla  media nazionale risultante  dalla  medesima
          rilevazione,   con   l'osservanza  dei   seguenti  principi
          e  criteri direttivi:
            a)  destinazione  del  piano a favore di giovani, di eta'
          compresa tra i  21  e  i  32  anni,  in    cerca  di  prima
          occupazione, iscritti da piu' di trenta mesi nelle liste di
          collocamento,  ferme restando le condizioni previste  dalla
          normativa   vigente    per   le   ipotesi     di    rifiuto
          ingiustificato di offerte di lavoro;
            b) ripartizione delle  risorse per regioni tenendo  conto
          del tasso di  disoccupazione giovanile  di  lunga durata  e
          suddivisione  delle risorse  stesse,  in modo  equilibrato,
          tra  progetti di  lavori  di pubblica utilita'  e di  borse
          di   lavoro entro  il mese  di novembre 1997;  possibilita'
          di  revisione di   tale suddivisione,   su  proposta  delle
          commissioni  regionali  per    l'impiego,  sulla base della
          verifica dell'andamento   del  piano    straordinario,  per
          garantire comunque  il raggiungimento degli obiettivi;
            c)    durata  dell'impegno    nei  lavori    di  pubblica
          utilita' e  nelle borse di lavoro non  superiore  a  dodici
          mesi;
            d)  definizione    delle procedure   attuative del  piano
          straordinario con modalita'  e tempi tali    da  realizzare
          l'avviamento   al      lavoro  di  almeno  100.000  giovani
          inoccupati di cui al presente  comma entro il  31  dicembre
          1997.
            2.  Per   quanto riguarda i  lavori di pubblica utilita',
          il decreto legislativo di  cui al comma  1 dovra'  altresi'
          osservare  i seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   attuazione    dei  nuovi    progetti,  temporalmente
          determinati, nei settori dei  servizi alla  persona,  della
          salvaguardia  e  della cura dell'ambiente e del territorio,
          del recupero e della riqualificazione degli  spazi   urbani
          e   dei  beni  culturali, mediante  le  modalita' stabilite
          nell'art.  1 del decreto  - legge  1 ottobre 1996,  n. 510,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge    28  novembre
          1996,  n.  608, ivi compresa la possibilita' di  ricorso ad
          interventi   sostitutivi   in   caso       di       inerzia
          nell'attivazione    dei    progetti    ovvero  di   mancata
          esecuzione   degli stessi;    ambiti    e  tipologia    dei
          progetti   saranno definiti  con decreto  del  Ministro del
          lavoro  e della  previdenza sociale, sentita la  Conferenza
          Stato - citta' e autonomie locali;
            b)  ammissibilita' dei  soli  progetti, presentati  entro
          due    mesi dalla data   di entrata in  vigore del  decreto
          legislativo di  cui al comma   1,   che   prevedano,      a
          favore     dei     lavoratori    interessati,  l'impegno  a
          realizzare  nuove attivita' stabili nel   tempo, anche  nel
          settore   del    lavoro  autonomo,  nonche'    i  contenuti
          formativi  ad esse funzionali; a tal  fine,  individuazione
          delle  agenzie  di  promozione di lavoro   e    di  impresa
          incaricate      dell'attivita'          di       assistenza
          tecnicoprogettuale    agli    enti   proponenti,    con  il
          rilascio     di  un'apposita  attestazione,   valida   come
          requisito per la presentazione dei progetti.
            3.  Per quanto   riguarda le borse di lavoro,  il decreto
          legislativo di cui  al comma 1  dovra' altresi'   osservare
          i seguenti  principi e criteri direttivi:
            a)    possibilita' di   svolgere   le borse   di   lavoro
          presso   imprese appartenenti  ai  settori    ai  attivita'
          individuati   dalle      classi  D,  H,  I,  J  e  K  della
          classificazione ISTAT 1991 delle attivita'  economiche  che
          non   abbiano   licenziato  personale     nei  dodici  mesi
          precedenti, con almeno due dipendenti e non piu' di  cento,
          in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque
          a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle  borse
          di    lavoro siano   ad incremento   del personale occupato
          mediamente  dall'impresa  nei dodici  mesi  precedenti;  la
          medesima possibilita'   e  alle  medesime  condizioni    e'
          consentita   alle   imprese   appartenenti  ai  settori  di
          attivita'  individuati  dalla  classe  G   della   predetta
          classificazione,  con   almeno cinque dipendenti e non piu'
          di cento;
            b)   determinazione   della   durata   delle   borse   di
          lavoro,   fermo restando il termine  di cui alla lettera c)
          del     comma  1,  in  rapporto   alle      caratteristiche
          tipologiche     e  dimensionali  delle  imprese, escludendo
          le attivita' con carattere  di stagionalita', e ai  livelli
          di scolarita' dei giovani;
            c)  corresponsione    del sussidio   di cui all'art.  14,
          comma  4, del decreto   -  legge   16  maggio    1994,   n.
          299,    convertito,     con modificazioni, dalla   legge 19
          luglio  1994, n. 451,   come modificato dal    decreto    -
          legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge   28 novembre  1996,  n.    608;
          erogazione  del  sussidio ai giovani da parte dell'Istituto
          nazionale    della    previdenza    sociale         (INPS),
          subordinatamente     all'attestazione  mensile    da  parte
          dell'impresa della effettiva  partecipazione alle attivita'
          previste, con predisposizione di procedure  automatiche  di
          accesso  ai  benefici, nei limiti delle risorse preordinate
          allo scopo nell'ambito del Fondo di cui   al comma 7,    da
          parte  delle    imprese  ammesse,  tra   quelle che abbiano
          presentato  apposita     dichiarazione  di   disponibilita'
          all'INPS  entro  termini  prefissati,  anche    tramite  le
          organizzazioni, datoriali di categoria;
            d) riconoscimento, in    caso  di  assunzione  a    tempo
          indeterminato  al  termine  della   borsa di lavoro,  degli
          incentivi previsti in   casi  di  nuova  occupazione  dalle
          norme vigenti alla data dell'assunzione.
            4.    Sullo schema   di  decreto  legislativo di  cui  al
          comma 1  le competenti commissioni  parlamentari  esprimono
          il  loro    parere  entro  quindici  giorni  dalla  data di
          trasmissione.
            5. Il terzo periodo del comma 20  dell'art. 1 del decreto
          -  legge  1  ottobre  1996,  n.     510,  convertito,   con
          modificazioni,    dalla  legge 28 novembre   1996, n.  608,
          non trova   applicazione  relativamente    agli  interventi
          attuati nei territori di cui al comma 1.
            6.  Con  decreto    del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale sono stabiliti modalita' e criteri   per
          il  rimborso,  nei  limiti  delle  risorse preordinate allo
          scopo nell'ambito   del Fondo di cui al  comma  7,    degli
          oneri   sostenuti  a titolo  di  assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro dai  datori  di  lavoro che  abbiano
          attivato tirocini  di orientamento  o formativi   ai  sensi
          di disposizioni  di legge vigenti.
            7.  Per  l'attuazione    dei commi da 1 a 5  del presente
          articolo sono preordinate, nell'ambito  del Fondo di    cui
          all'art.  1, comma   7, del decreto   -  legge   20  maggio
          1993,  n.   148,  convertito,    con  modificazioni,  dalla
          legge  19 luglio   1993, n. 236, lire 300 miliardi per 1997
          e lire  700 miliardi  per il 1998.  Le somme  non impegnate
          nell'esercizio finanziario  di competenza  possono  esserlo
          in quello successivo".
            -  L'art.  1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786,
          convertito, con  modificazioni,  dalla legge  28   febbraio
          1986,  n.    44    (Misure  straordinarie        per     la
          promozione   e    lo   sviluppo    della imprenditorialita'
          giovanile nel Mezzogiorno), cosi' recita:
            "Art.    1.  -    Per  lo    sviluppo  di     una   nuova
          imprenditorialita'  nel  Mezzogiorno  e  per  l'ampliamento
          della  base  produttiva  e  occupazionale  attraverso    la
          promozione,    l'organizzazione  e   la finalizzazione   di
          energie imprenditoriali, alle cooperative  di produzione  e
          di    lavoro,    nonche'    alle    societa',    costituite
          prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote
          di partecipazione o le cui azioni spettino  in  maggioranza
          ai medesimi oppure  formate esclusivamente da giovani tra i
          18  ed    i 35   anni di  eta' aventi  sede e  operanti nei
          territori meridionali di cui all'art. 1 del    testo  unico
          approvato  con  D.P.R.  6  marzo  1978,  n.    218,  che si
          impegnano a realizzare  progetti, da esse predisposti,  per
          la  produzione    di  beni  nei  settori  dell'agricoltura,
          dell'artigianato   e   dell'industria,   nonche'   per   la
          fornitura      di  servizi    a  favore    delle    imprese
          appartenenti  a qualsiasi  settore, possono essere concesse
          le seguenti agevolazioni:
            a) contributo  in conto capitale per  le spese d'impianto
          e  per le attrezzature  fino al   limite massimo    del  60
          per cento  delle spese stesse;
            b)  mutui erogati  dalla Cassa depositi e prestiti ad  un
          tasso pari al 30   per cento   del tasso    di  riferimento
          nella    misura  del    30  per  cento    delle spese   per
          l'impianto  e le  attrezzature; la   durata e'  fissata  in
          dieci  anni comprensivi di un periodo di preammortamento di
          tre  anni; tali  mutui   sono assistiti   dalle    garanzie
          previste    dal codice civile e  da privilegio speciale, da
          costituire  con le stesse modalita' ed avente    le  stesse
          caratteristiche  del    privilegio  di cui all'art.   7 del
          D.Lgs.   1   novembre 1944,   n.   367,  come    sostituito
          dall'art.   3   del   D.Lgs.  1   ottobre  1947,  n.  1075,
          acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare;
            c) contributi decrescenti per la durata   di  un  biennio
          per  le  spese  di    gestione effettivamente   sostenute e
          documentate nel  limite del volume di  spesa  previsto  nel
          progetto,  fino ad un limite massimo del 75 per cento delle
          spese  per  il primo anno, del 50  per cento per il secondo
          anno,   con    possibilita'   di   parziali   anticipazioni
          limitatamente al primo anno;
            d) assistenza tecnica nella fase  di progettazione  e  di
          avvio  delle iniziative avvalendosi  dei soggetti  pubblici
          e privati  indicati al successivo comma 6;
            e)   attivita'   di   formazione e   di    qualificazione
          professionale, funzionali alla realizzazione del progetto".
            -  Il    D.L.  31 gennaio   1995, n. 26, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   29   marzo   1995,   n.   95
          (Disposizioni  urgenti  per  la  ripresa  delle   attivita'
          imprenditoriali)    e'    pubblicato      nella    Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1995.
            -  L'art.    5  della  legge    22  marzo  1971,   n. 184
          (Interventi  per la ristrutturazione e    la  riconversione
          di imprese  industriali), cosi' recita:
            "Art.   5.   -  L'Ente  partecipazioni  e   finanziamento
          industria   manifatturiera   (EFIM),    l'Ente    nazionale
          idrocarburi  (ENI),  l'Istituto  mobiliare italiano (IMI) e
          l'Istituo per la  ricostruzione  industriale  (IRI)    sono
          autorizzati   a   costituire una  societa' finanziaria  per
          azioni.     Tale     societa',     per   concorrere      al
          mantenimento     ed all'accrescimento    dei  livelli    di
          occupazione  compromessi   da difficolta' transitorie    di
          imprese  industriali,    effettua  interventi sulla base di
          piani di riassetto o riconversione,  atti a  comprovare  la
          concreta    possibilita'  del  risanamento  delle   imprese
          interessate, nelle seguenti forme:
            1) assumere  partecipazioni in societa' industriali   che
          versino  in  condizioni    di  difficolta'    finanziaria o
          gestionale, giudicate,   in base al piano  di  riassetto  o
          riconversione,   transitorie   e  superabili,  al  fine  di
          realizzare le  migliori condizioni per la  riorganizzazione
          delle    imprese  e   per   una successiva   cessione delle
          partecipazioni stesse;
            2) costituire o concorrere a  costituire societa' per  la
          gestione  o  per   il rilievo   di  aziende  industriali al
          fine    di  realizzare    le  migliori  condizioni  per  la
          riorganizzazione  di  aziende  e  per  una  loro successiva
          cessione;
            3) concedere   finanziamenti, anche a  tassi    agevolati
          alle societa' di cui ai numeri 1) e 2).
            Gli    interventi della   societa' finanziaria   ai sensi
          del presente articolo  possono  essere  condizionati  dalla
          stessa  societa', oltre che all'approvazione  del piano  di
          riassetto   o di   riconversione, anche  degli    azionisti
          delle    societa'  titolari    delle  aziende   industriali
          oggetto d'intervento della societa' finanziaria.
            Il CIPE delibera le direttive alle quali  deve  attenersi
          la societa' finanziaria sopra indicata".
            -  Il  comma  1  dell'art.  5  del D.L.  1  aprile  1989,
          n.    120, convertito, con   modificazioni, dalla  legge 15
          maggio 1989,    n.  181  (Misure    di  sostegno    e    di
          reindustrializzazione      in  attuazione    del  piano  di
          risanamento  della siderurgia),   cosi' recita: "1. Al fine
          di accelerare  la   ripresa  economica   ed   occupazionale
          delle    aree  interessate dal processo di ristrutturazione
          del comparto siderurgico di  cui  all'art.  1,  il    CIPI,
          su   proposta  del  Ministro  delle partecipazioni statali,
          di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro  per
          gli  interventi  straordinari  nel   Mezzogiorno, esamina e
          delibera, entro sessanta  giorni dalla data di entrata   in
          vigore  del presente   decreto,  il  programma speciale  di
          reindustrializzazione delle  aree  di crisi    siderurgica,
          nel    quale  sono   specificate   le singole iniziative da
          attuare ed i comuni  delle    province  di  Genova,  Terni,
          Napoli  e  Taranto  individuati  per  il loro insediamento,
          nonche'  il     programma  di      promozione   industriale
          predisposto  dalla  Societa' finanziaria  di  promozione  e
          sviluppo   imprenditoriale    controllata  dell'IRI    (SPI
          S.p.a.),    relativo  ad   iniziative imprenditoriali   nei
          settori dell'industria   e dei    servizi  con  particolare
          riferimento  a  quelle  da realizzare in collaborazione con
          imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi".
            -  Il  comma 1   dell'art.   5   del D.L.   9    dicembre
          1981, n.  721, convertito, con  modificazioni, dalla  legge
          5   febbraio 1982,  n. 25 (Cessazione del mandato conferito
          all'ENI   ai sensi dell'art.  2  della  legge  28  novembre
          1980, n. 784, e norme di  attuazione del programma relativo
          alle   societa'  del  gruppo    SIR  predisposto  ai  sensi
          dell'art.  4  della stessa   legge),   cosi'   recita:  "1.
          L'ENI    e   la GEPI   sono autorizzati a  costituire sulla
          base delle  direttive del  CIPI, una societa'  per  azioni,
          con  eventuale   partecipazione minoritaria  dei terzi, per
          promuovere e realizzare,  anche al di fuori   degli  ambiti
          statutari  di   attivita', nuove iniziative che  consentano
          il rempiego dei lavoratori del gruppo SIR  in Sardegna  che
          siano  stati  licenziati in seguito ai trasferimenti di cui
          all'art. 1 del presente decreto".
            - Il comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
          59 (nuove norme   in materia   di   societa'  cooperative),
          cosi'     recita:  "1.    Le  associazioni    nazionali  di
          rappresentanza,  assistenza    e  tutela    del   movimento
          cooperativo,  riconosciute ai sensi dell'art.  5 del citato
          decreto  legislativo del  Capo  provvisorio dello  Stato 14
          dicembre  1947,  n.  1577,    e successive modificazioni, e
          quelle riconosciute in base a leggi emanate  da  regioni  a
          statuto  speciale  possono costituire fondi    mutualistici
          per     la     promozione   e     lo    sviluppo      della
          cooperazione.  I  fondi possono essere  gestiti senza scopo
          di lucro da societa' per azioni o da associazioni".