stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 157

Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1998)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-6-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995,
n.  335, come integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri   dell'interno,   del   tesoro   e   del  bilancio  e  della
programmazione  economica, della sanita' e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
               Emana il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Commissione tecnico-amministrativa
                          di coordinamento
  1.  E'  costituita  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
una commissione tecnicoamministrativa allo scopo di:
  a)   coordinare   l'azione   di   verifica  e  di  controllo  delle
amministrazioni   interessate   sulle   diverse   forme   di   tutela
previdenziale ed assistenziale;
  b)  definire  i  parametri  significativi del controllo anche sulla
base  dei  dati  disponibili  attraverso  il  casellario centrale dei
trattamenti  pensionistici,  istituito  ai  sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
  c)  monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori
regionali,    laddove   esistenti,   l'attivita'   valutativa   delle
commissioni  preposte  agli  accertamenti  in  ambito assistenziale e
previdenziale.
  Della  commissione  fanno  parte:  tre  medici  degli enti pubblici
previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale
e  delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal
Ministero  dell'interno,  dal  Ministero  della difesa, dal Ministero
della  sanita',  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal  Dipartimento  per  gli  affari  sociali e dalla Presidenza della
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome,  un  rappresentante  di  ciascuno  dei  predetti
Ministeri,  nonche'  del  Dipartimento  della  funzione pubblica, con
qualifica  non  inferiore  a  quella  di dirigente. La commissione e'
presieduta  da  un  dirigente  generale  appartenente  al ruolo della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. La commissione, anche sulla
base  dei  dati  forniti  dal  casellario  centrale, predispone piani
annuali di verifica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non  puo'    avvenire  se    non  con
          determinazione    di  principi   e criteri   e soltanto per
          tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il  comma  3 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
          335 (Riforma del  sistema  pensionistico   obbligatorio   e
          complementare),  e'  il seguente:
            "3.  Il Governo   della Repubblica e' delegato ad emanare
          uno o piu' decreti,   entro dodici   mesi dalla    data  di
          entrata  in    vigore della presente legge,   recanti norme
          volte  a    riordinare  il     sistema  delle   prestazioni
          previdenziali    ed    assistenziali    di  invalidita'   e
          inabilita'.  Tali norme  dovranno  ispirarsi ai    seguenti
          principi  e criteri direttivi:
            a)  armonizzazione  dei  requisiti medicosanitari  e  dei
          relativi  criteri  di  riconoscimento  con riferimento alla
          definizione di persona handicappata introdotta dalla  legge
          5 febbraio 1992, n. 104;
            b)  armonizzazione dei  procedimenti di  erogazione e  di
          revisione delle   prestazioni,  fermo   comunque  rimanendo
          per   il    settore dell'invalidita' civile,  della cecita'
          civile e  del sordomutismo il principio  della  separazione
          tra  la  fase  dell'accertamento  sanitario  e quella della
          concessione dei  benefici economici,  come disciplinato dal
          decreto  del Presidente   della Repubblica    21  settembre
          1994, n.  698;
            c)   graduazione   degli   interventi  in  rapporto  alla
          specificita' delle differenti   tutele   con    riferimento
          anche    alla    disciplina    delle incompatibilita'     e
          cumulabilita'         delle       diverse       prestazioni
          assistenziali e previdenziali;
            d)    potenziamento    dell'azione di   verifica   e   di
          controllo  sulle diverse forme di tutela  presidenziale  ed
          assistenziale  anche  mediante  forme  di raccordo   tra le
          diverse competenze   delle  amministrazioni  e  degli  enti
          previdenziali  quali  la costruzione,  presso la Presidenza
          del   Consiglio   dei    Ministri,    di    una    apposita
          commissione    tecnicoamministrativa    con   funzioni   di
          coordinamento, Decorsi due anni dalla data   di entrata  in
          vigore dei  decreti legislativi di  cui al presente  comma,
          il    Governo  procede    ad una   verifica dei   risultati
          conseguiti con  l'attuazione delle  norme delegate    anche
          al    fine  di  valutare l'opportunita' di pervenire   alla
          individuazione di un unica istituzione   competente     per
          l'accertamento   delle   condizioni  di invalidita' civile,
          di lavoro o di   servizio". -  L'art.  9,    comma  1,  del
          decreto-legge   1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,
          con modificazioni,  dalla legge  28 novembre  1996, n.  608
          (Disposizioni urgenti  in materia  di   lavori  socialmente
          utili,  di interventi  a sostegno del reddito e nel settore
          presidenziale) cosi' recita:
            "Art.  9 (Disposizioni diverse in materia di personale ed
          in materia previdenziale).  -   1.   Al   decreto-legge  16
          maggio    1994,   n.   299, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge  19 luglio 1994,  n. 451, sono    apportate  le
          seguenti  modifiche:  all'art.  16, il  comma 7  e l'ultimo
          periodo del comma 14, sono soppressi;  all'art.  16,  comma
          14,  secondo  periodo,  le parole: "30 settembre 1994" sono
          sostituite dalle seguenti:  "31 marzo  1995"  e  le parole:
          "31  dicembre 1994"   sono sostituite dalle  seguenti:  "30
          giugno  1995";  all'art.  18,  comma  1,  le  parole:   "ad
          esclusione  di quanto  previsto all'art.   3 del    decreto
          medesimo"  sono  soppresse.  All'art.  1,   comma 45, della
          legge 8 agosto 1995, n.  335: al  terzo periodo le  parole:
          "membri     medesimi"   vanno   interpretate   intendendosi
          riferite anche  ai membri  collocati fuori ruolo e dopo  le
          parole:  "di  altre  Amministrazioni    dello  Stato"  sono
          aggiunte  le  seguenti:  ",  enti    ed  organi  pubblici".
          All'art.  3,  comma 3, lettera   d), della citata legge  n.
          335 del  1995,    dopo  le  parole:    "con  funzioni    di
          coordinamento"   sono  aggiunte     le  seguenti:  "nonche'
          adozione di misure anche organizzative  e funzionali intese
          a rendere piu'  incisiva ed  efficace  la   difesa  diretta
          dell'amministrazione  nelle controversie giurisdizionali in
          materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi  compresa
          quella   di   guerra".   All'art.      3,   comma   3,  del
          decretolegislativo 30   giugno  1994,  n.  479,  dopo    le
          parole:  "del  Ministro   del lavoro   e della   previdenza
          sociale"  sono aggiunte  le seguenti:  ",    di    concerto
          con    il  Ministro  del   tesoro.".  La rappresentanza  di
          parte  datoriale  nel consiglio  di  indirizzo  e vigilanza
          dell'Istituto nazionale  di  previdenza  per i   dipendenti
          dell'amministrazione    pubblica    (INPDAP),    fissata in
          dodici    membri  dell'art.  3,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e'  ripartita  tra  due
          rappresentanti   delle  regioni,  due  delle province,  uno
          dei comuni  ed   uno   delle   aziende speciali   di    cui
          all'art.  23  della  legge 8 giugno   1990, n. 142, tre del
          Ministero del lavoro e  della previdenza sociale,  due  del
          Ministero  del  tesoro ed uno del Ministero dell'interno. -
          Il  comma 1 dell'art. 1 della legge 8  agosto 1996,  n. 417
          (Proroga   dei termini    per  l'emanazione    dei  decreti
          legislativi  di  cui  alla  legge    8 agosto 1995, n. 335,
          recante riforma del sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare) cosi' recita:
            "1.  I  termini per l'esercizio   delle deleghe normative
          conferite al Governo  dalla legge  8 agosto  1995, n.  335,
          sono  differiti al  30 aprile 1997".Nota all'art. 1:
            - Il testo   dell'art. 6 del  decreto-legge  23  febbraio
          1995,  n. 41, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge
          22   marzo   1995,  n.    85  (Misure    urgenti  per    il
          risanamento  della   finanza  pubblica e  per l'occupazione
          nelle aree depresse) e' il seguente:
            "Art. 6  (Casellario dei trattamenti   pensionistici).  -
          1.   I commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del
          decreto del Presidente  della    Repubblica  31    dicembre
          1971, n.  1388,  sono sostituiti  dai seguenti:
            ''Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e'
          istituito  il   casellario  centrale  per  la raccolta,  la
          conservazione   e   la gestione   dei   dati     e    degli
          elementi    relativi      ai    titolari    di  trattamenti
          pensionistici a carico:
            a)  dell'assicurazione      generale   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti;
            b)  di  regimi  obbligatori  di  previdenza   sostitutivi
          di    detta  assicurazione  o    che  ne abbiano   comunque
          comportato la  esclusione o l'esonero;
            c) di regimi obbligatori per  l'erogazione di pensioni  a
          favore dei liberi professionisti;
            d)    di      qualunque    altro   regime   previdenziale
          pensionistico  a carattere obbligatorio;
            e)    di   qualunque    altra   forma    di    previdenza
          integrativa  e complementare.
            Gli    enti     erogatori   di     pensione   trasmettono
          annualmente,    e  trimestralmente    per  i    trattamenti
          pensionistici    da  iscrivere    o  da cancellare in corso
          d'anno, al casellario centrale  dei pensionati i dati e gli
          elementi necessari per la gestione   del casellario  stesso
          su  supporto  magnetico  o per   via telematica, secondo le
          specifiche di acquisizione  e  di trasmissione    elaborate
          e      comunicate  agli    enti  interessati  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale.
            Le comunicazioni   annuali al casellario  centrale    dei
          pensionati   di  cui  al  precedente  comma  devono  essere
          effettuate entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno    e,
          relativamente al trattamento  di pensione erogato nell'anno
          1994, entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore
          del    presente decreto.  Le comunicazioni  trimestrali del
          casellario  centrale    dei  pensionati    relative    alle
          iscrizioni e  cancellazioni devono essere effettuate  entro
          il mese successivo  alla scadenza del trimestre stesso.
            Entro  trenta    giorni dalla ricezione  dei dati e degli
          elementi di cui   al   comma   precedente    il  casellario
          centrale  dei  pensionati, mediante l'utilizzo di procedure
          automatizzate,  individua  i soggetti titolari   di   due o
          piu'  trattamenti  pensionistici e  fornisce  le necessarie
          informazioni agli enti erogatori interessati.
            Nei  confronti  dei soggetti che  percepiscono due o piu'
          trattamenti pensionistici  erogati da   enti diversi,    il
          conguaglio    previsto  dal  terzo comma dell'art. 23 e dal
          secondo comma dell'art. 29  del  decreto  del    Presidente
          della    Repubblica   29 settembre   1973,   n.   600,   e'
          effettuato,  sull'ammontare  complessivo  dei   trattamenti
          pensionistici,   dall'ente  che  eroga  il  trattamento  di
          maggior importo.
            Alla raccolta e conservazione dei dati e  degli  elementi
          relativi  al  trattamento  pensionistico  ed  alle ritenute
          operate alla fonte ai fini dell'imposta  sul reddito  delle
          persone  fisiche ed  alla successiva trasmissione agli enti
          erogatori  interessati, provvede il casellario centrale dei
          pensionati sulla   base delle  informazioni  periodicamente
          ricevute dagli enti stessi.
            Le  disposizioni  di    cui  ai  precedenti  commi  hanno
          effetto  anche  ai  fini    del    contributo    per     le
          prestazioni   del   Servizio   sanitario nazionale previsto
          dall'art. 5,  comma 13,  della legge  29 dicembre 1990,  n.
          407''".