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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 157

Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1998)
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Testo in vigore dal:  29-6-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Commissione tecnico-amministrativa
di coordinamento
1. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnicoamministrativa allo scopo di:
a) coordinare l'azione di verifica e di controllo delle amministrazioni interessate sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;
b) definire i parametri significativi del controllo anche sulla base dei dati disponibili attraverso il casellario centrale dei trattamenti pensionistici, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
c) monitorare, d'intesa con le regioni ed i rispettivi osservatori regionali, laddove esistenti, l'attività valutativa delle commissioni preposte agli accertamenti in ambito assistenziale e previdenziale.
Della commissione fanno parte: tre medici degli enti pubblici previdenziali; sette medici designati, tra docenti in medicina legale e delle assicurazioni, rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero della sanità, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Dipartimento per gli affari sociali e dalla Presidenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un rappresentante di ciascuno dei predetti Ministeri, nonché del Dipartimento della funzione pubblica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. La commissione è presieduta da un dirigente generale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione, anche sulla base dei dati forniti dal casellario centrale, predispone piani annuali di verifica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 3 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente:
"3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medicosanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;
c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela presidenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costruzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione tecnicoamministrativa con funzioni di coordinamento, Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di un unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio". - L'art. 9, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore presidenziale) così recita:
"Art. 9 (Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale). - 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'art. 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'art. 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'art. 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici".
All'art. 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra". All'art. 3, comma 3, del decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno. - Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) così recita:
"1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997".Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse) è il seguente:
"Art. 6 (Casellario dei trattamenti pensionistici). - 1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono sostituiti dai seguenti:
''Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali del casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.
Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati e degli elementi di cui al comma precedente il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e fornisce le necessarie informazioni agli enti erogatori interessati.
Nei confronti dei soggetti che percepiscono due o più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, il conguaglio previsto dal terzo comma dell'art. 23 e dal secondo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è effettuato, sull'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici, dall'ente che eroga il trattamento di maggior importo.
Alla raccolta e conservazione dei dati e degli elementi relativi al trattamento pensionistico ed alle ritenute operate alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla successiva trasmissione agli enti erogatori interessati, provvede il casellario centrale dei pensionati sulla base delle informazioni periodicamente ricevute dagli enti stessi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407''".