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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

(Disposizioni diverse in materia di personale
ed in materia previdenziale).
1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici".
All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra". All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n . 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare perla permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni." La opzione di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto il seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2; aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993; n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675; e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni".
8. Il personale già dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1 luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo, 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondomodalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonché a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti
((. . .))
connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, può essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.
13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "né sono dovuti interessi".
16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".
17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Alle medesime date è differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
20. All'articolo 47 comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili".
21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni.
25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto:
a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna;
b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo;(3)
c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dismissioni anche parziali di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree; (8) (10)
d) prorogare fino a dodici mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993.
26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.
27. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art.3, comma 3) che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui alla lettera b), comma 25, del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che " Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 81, comma 5) che Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui alla lettera c), comma 25 del presente articolo.