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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. 517

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto:06/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611 (in G.U. 05/12/1996, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rifinanziare gli
interventi di cui all'articolo 9 della legge  26  febbraio  1992,  n.
211, per l'installazione di sistemi di trasporto rapido  di  massa  a
guida vincolata in sede propria a carattere  innovativo,  finalizzati
al miglioramento della mobilita' e delle condizioni ambientali  delle
citta' metropolitane e dei centri urbani, nonche' il potenziamento  e
l'ammodernamento delle reti ferroviarie di cui all'articolo 2,  comma
3,  della  legge  22  dicembre  1986,  n.  910,   per   la   relativa
interconnessione con il trasporto urbano; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia  dei  mutui
per gli interventi di cui all'articolo 10  della  legge  26  febbraio
1992, n. 211, in favore degli enti  indicati  nell'articolo  8  della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione
commissariale governativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 ottobre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
       Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti 
  1. Per consentire la prosecuzione degli  interventi  concernenti  i
sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla  legge  26  febbraio
1992, n. 211, e' autorizzato per l'anno 1997  il  limite  di  impegno
trentennale di lire 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo
9 della stessa legge n. 211.((2)) 
  2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
le parole: "entro novanta giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro duecentoquaranta giorni". 
  3. Per consentire il completamento dei programmi  di  potenziamento
ed ammodernamento  delle  ferrovie  in  concessione  ed  in  gestione
commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata  l'accensione  di  ulteriori
mutui in relazione  al  limite  di  impegno  decennale  di  lire  150
miliardi per l'anno 1997, intendendosi  conseguentemente  elevato  il
limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 64)
che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' ridotta di euro 45.000.000  a
decorrere dall'anno 2013."