LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

note: Entrata in vigore della legge: 21-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
Testo in vigore dal: 21-3-1992
                               Art. 9. 
  1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1,
2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi,
in misura non superiore al 10 per  cento  dell'investimento,  per  la
durata massima di trenta anni, in relazione ad  operazioni  di  mutuo
contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal
secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa  depositi  e  prestiti,
con istituti di credito abilitati ai sensi  della  normativa  vigente
ovvero con istituti di credito esteri. A tal  fine  sono  autorizzati
limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993  e
di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.