LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

note: Entrata in vigore della legge: 21-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
Testo in vigore dal: 18-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
  1. I programmi di interventi e gli accordi di programma di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della  commissione
di cui all'articolo 6, al Ministro per i problemi delle  aree  urbane
il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone  al
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
trasporto (CIPET) per  l'approvazione  nonche'  per  l'individuazione
delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per  la
determinazione delle quote delle disponibilita' di cui all'articolo 9
da destinare annualmente ai singoli interventi. 
  2. (( Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi  di
interventi, i soggetti interessati  trasmettono  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando
contestualmente se intendono procedere secondo  quanto  previsto  dai
commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,  ))
delle opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai  sensi  del
comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'articolo  2
della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e all'articolo 3  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.   753.   La
commissione di cui all'articolo 10 della  legge  2  agosto  1952,  n.
1221, come integrata ai sensi del citato articolo 2  della  legge  n.
1042 del 1969, e', nel caso specifico, ulteriormente integrata da  un
rappresentante della Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi del Ministero dell'interno e da un  rappresentante
del Ministro per i problemi delle aree urbane. 
  (( 2-bis. Contestualmente  alla  trasmissione  della  progettazione
definitiva dovra' essere  presentato  un  programma  temporale  delle
scadenze  relative   agli   adempimenti   successivi   del   soggetto
beneficiario, fino  alla  consegna  dei  lavori,  per  consentire  il
monitoraggio da  parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sull'esito  degli  investimenti  finanziati.  Il  soggetto
beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente e  a  documentare
le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli
obiettivi di programma  costituira'  elemento  di  valutazione  nella
destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti. ))