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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1995, n. 589

Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/5/1996
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-5-1996
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visti gli articoli 12 e 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  1989,  n.  418,  recante
riordinamento  delle  funzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni; 
  Viste le ulteriori disposizioni riguardanti la predetta  Conferenza
permanente e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere c), m) e v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421; gli  articoli  1,  comma  1,  3,
comma 6, 5, comma 5, 8, commi 4 e 6, 9-bis, comma 1, 10, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come  modificato  e
integrato dal successivo decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; 
gli articoli 1, comma 5  e  6,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270; l'art. 3, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266; l'art. 12, commi  3  e  4,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'art. 13, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.  373;  l'art.  5  del
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; gli  articoli  1,
comma 1, 3 e 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; 
  Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1992, n. 366,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1992 -  serie  generale  -  n.
196, recante: "Regolamento di organizzazione e di funzionamento della
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"; 
  Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  1991  -  serie  generale  -  n.  60,
recante:  "Individuazione,  ai  sensi   dell'art.   6   del   decreto
legislativo 16  dicembre  1989,  n.  418,  dei  comitati  generali  a
competenza integrata  funzionale  di  cui  si  avvale  la  Conferenza
permanente"; 
  Considerato che il  supporto  organizzativo  alle  attivita'  della
predetta Conferenza permanente  assicurato  dall'ufficio  di  cui  al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  4
giugno 1992, n. 366, non appare adeguato e conforme alle piu' recenti
disposizioni  legislative  qui  richiamate   in   premessa   e   che,
conseguentemente, e' necessario adottare un regolamento che  aggiorni
l'attuale assetto organizzativo  della  segreteria  disposto  con  il
summenzionato decreto; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995; 
  Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro; 
  Su proposta del direttore della segreteria; 
  Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e  gli  affari
regionali; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                   Organizzazione della segreteria 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e' cosi' sostituito: 
  " 1. La segreteria e' articolata nei seguenti settori di  attivita'
a cui sono preposti dirigenti statali o regionali,  in  servizio,  ai
sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400: 
    a) settore legislativo, affari istituzionali, affari  finanziari,
programmazione economica, politiche comunitarie e affari generali; 
    b)  settore  trasporti,  ambiente,  assetto  del  territorio   ed
attivita' produttive; 
    c) settore  sanita',  servizi  sociali,  diritto  allo  studio  e
formazione professionale; 
    d) settore servizi  generali,  del  personale  e  archivio  degli
organismi a composizione mista". 
  2. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e' cosi' sostituito: 
  " 4. Fermo restando quanto disposto  dall'art.  19,  comma  3,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al settore  di  cui  alla
lettera a) del comma 1, possono essere  assegnati,  in  posizione  di
studio e ricerca, funzionari  e  dirigenti,  anche  dipendenti  dalle
regioni   e   province   autonome,   in   possesso   di    comprovata
professionalita'    nello    studio,     consulenza     e     ricerca
giuridico-legislativa". 
  3. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e' cosi' sostituito: 
  " 1. Con ordine di servizio del Presidente  della  Conferenza  sono
individuati gli adempimenti dei settori  e,  al  loro  interno,  sono
costituiti i nuclei istruttori ed  i  nuclei  di  verifica,  nonche',
qualora necessario, servizi dotati di particolare autonomia". 
  4. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 4 giugno 1992, n. 366, e' cosi' sostituito: 
  " 3. Con ordine di servizio del  Presidente  della  Conferenza,  su
proposta del direttore della segreteria, sono preposti i coordinatori
ai settori ed ai servizi, e affidate le funzioni vicarie in  caso  di
assenza o impedimento del direttore della  segreteria.  Il  direttore
della segreteria prepone i coordinatori ai  nuclei  istruttori  e  di
verifica". 
    

        AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  degli  articoli  12  e  17  della legge n.
          400/1988 e' il seguente:
             "Art.  12  (Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  almeno  ogni sei mesi, ed in ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,   tenuto   conto   anche   delle  richieste  dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  presiede  la
          Conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se tale incarico non e' attribuito, ad altro
          Ministro.  La  Conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni  a  statuto  speciale  e ordinario e dai presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri  invita  alle riunioni della Conferenza i Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche'  rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.   Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione  nel contingente della segreteria di personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico  resta a carico delle regioni o delle province di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa  direttamente  le  regioni e sulla determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della   politica   finanziaria  e  di  bilancio,  salve  le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b)  sui  criteri generali relativi all'esercizio delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro  appositamente  delegato, riferisce periodicamente
          alla  commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo   parere   della  commissione  parlamentare  per  le
          questioni  regionali  che  deve  esprimerlo  entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni  previsti  sia  da leggi che da provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni  delle  commissioni,  con esclusione di quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e  rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite  tutte le regioni e province autonome, determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome".
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio   di  Stato,  sono  emanati  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
          legge  prevista  dalla  Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -   Il   D.Lgs.  16  dicembre  1989,  n.  418,  recante:
          "Riordinamento  delle  funzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome   di   Trento   e  Bolzano  e  degli  organismi  a
          composizione  mista  Stato-regioni, in attuazione dell'art.
          12,  comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1.
             -  Il  testo  dell'art.  1, comma 1, lettere c), m) e v)
          della   legge   n.  421/1992  (Delega  al  Governo  per  la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale) e' il seguente:
             "Art.  1  (Sanita').  -  1.  Ai  fini  della  ottimale e
          razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
          sanitario   nazionale,  del  perseguimento  della  migliore
          efficienza  del  medesimo  a  garanzia  del  cittadino,  di
          equita'   distributiva   e  del  contenimento  della  spesa
          sanitaria,  con riferimento all'art. 32 della Costituzione,
          assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
          e  la  gratuita'  del servizio nei limiti e secondo criteri
          previsti  dalla  normativa  vigente  in materia, il Governo
          della  Repubblica,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a)-b) (omissis);
               c)  completare il riordinamento del Servizio sanitario
          nazionale,   attribuendo   alle  regioni  e  alle  province
          autonome  la  competenza  in  materia  di  programmazione e
          organizzazione  dell'assistenza sanitaria e riservando allo
          Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione  sanitaria
          nazionale,   la   determinazione  di  livelli  uniformi  di
          assistenza  sanitaria  e  delle relative quote capitarie di
          finanziamento,   secondo   misure   tese   al  riequilibrio
          territoriale  e  strutturale,  d'intesa  con  la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
          non  intervenga  entro  trenta  giorni  il Governo provvede
          direttamente;
              d)-l) (omissis);
               m)  prevedere  che  con  decreto interministeriale, da
          emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  siano individuate quote di risorse
          disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
          alla lettera l);
              n)-u) (omissis);
               v)  prevedere  l'adozione,  da  parte  delle regioni e
          delle  province  autonome,  entro  il  1  gennaio 1993, del
          sistema  di  lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche,
          attivando, secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
          4,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412, le apposite
          commissioni  professionali  di verifica. Qualora il termine
          per  l'attivazione  del  sistema  non  fosse rispettato, il
          Ministro  della sanita', sentito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
          sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
          espresso   entro   trenta   giorni   il  Ministro  provvede
          direttamente".
             -  Il  testo  degli  articoli 1, comma 1, 3, comma 6, 5,
          comma 5, 8, commi 4 e 6, 9-bis, comma 1, e 10, commi 3 e 4,
          del  D.Lgs.  n.  502/1992  (Riordino  della  disciplina  in
          materia  sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della legge 23
          ottobre  1992,  n.  421),  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, e' il seguente:
             "Art.    1   (Programmazione   sanitaria   nazionale   e
          definizione  dei  livelli uniformi di assistenza). - 1. Gli
          obiettivi    fondamentali    di    prevenzione,    cura   e
          riabilitazione   e  le  linee  generali  di  indirizzo  del
          Servizio   sanitario   nazionale   nonche'   i  livelli  di
          assistenza  da  assicurare in condizioni di uniformita' sul
          territorio  nazionale  ed i relativi finanziamenti di parte
          corrente  ed  in conto capitale sono stabiliti con il Piano
          sanitario  nazionale,  nel  rispetto  degli obiettivi della
          programmazione  socio-economica nazionale e di tutela della
          salute  individuati a livello internazionale ed in coerenza
          con  l'entita'  del  finanziamento  assicurato  al Servizio
          sanitario   nazionale.  Il  Piano  sanitario  nazionale  e'
          predisposto    dal    Governo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari  permanenti  competenti per la materia, che si
          esprimono  entro  trenta giorni dalla data di presentazione
          dell'atto.  Il  Governo,  ove  si discosti dal parere delle
          commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e'
          adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
          n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi
          sia   l'intesa   entro   trenta   giorni   dalla   data  di
          presentazione  dell'atto,  il Governo provvede direttamente
          con atto motivato".
             "Art.  3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
          - 1-5 (Omissis).
             6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza
          dell'unita'  sanitaria  locale, sono riservati al direttore
          generale.  Al  direttore  generale  compete in particolare,
          anche  attraverso  l'istituzione  dell'apposito servizio di
          controllo   interno   di   cui   all'art.  20  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante
          valutazioni  comparative  dei  costi,  dei rendimenti e dei
          risultati,  la corretta ed economica gestione delle risorse
          attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
          andamento dell'azione amministrativa. Il direttore generale
          e'  nominato,  previo  specifico avviso da pubblicare nella
          Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  dalla
          regione,  tra  gli  iscritti nell'apposito elenco nazionale
          istituito presso il Ministero della sanita' di cui al comma
          10. La nomina del direttore generale deve essere effettuata
          nel  termine  perentorio  di  sessanta giorni dalla data di
          vacanza  dell'ufficio  e,  in  sede  di prima applicazione,
          dalla  data  di  istituzione dell'unita' sanitaria locale e
          comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine,
          qualora  la  regione non vi abbia provveduto, la nomina del
          direttore   generale  e'  effettuata  previa  diffida,  dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita'.  L'autonomia  di  cui al comma 1 diviene effettiva
          con  la  prima  immissione  nelle  funzioni  del  direttore
          generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
          direttore  amministrativo  e  del  direttore sanitario e' a
          tempo  pieno,  regolato  da contratto di diritto privato di
          durata  quinquennale,  rinnovabile,  e  non  puo'  comunque
          protrarsi  oltre  il settantesimo anno di eta'. I contenuti
          di   tale   contratto,   ivi  compresi  i  criteri  per  la
          determinazione   degli   emolumenti,   sono  fissati  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su proposta dei Ministri della sanita', del
          tesoro,  del  lavoro  e  della previdenza sociale e per gli
          affari  regionali,  sentita  la conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
          Il  direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
          assunti  in  difformita'  dal  parere  reso  dal  direttore
          sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
          sanitari.  In  caso  di  vacanza dell'ufficio o nei casi di
          assenza   o  di  impedimento  del  direttore  generale,  le
          relative  funzioni sono svolte dal direttore amministrativo
          o  dal direttore sanitario su delega del direttore generale
          o,  in  mancanza  di delega, dal direttore piu' anziano per
          eta'.  Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei
          mesi   si  procede  alla  sostituzione.  Nei  casi  in  cui
          ricorrano   gravi   motivi   o  la  gestione  presenti  una
          situazione  di  grave  disavanzo o in caso di violazione di
          leggi  o  di  principi di buon andamento e di imparzialita'
          dell'amministrazione,   la  regione  risolve  il  contratto
          dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del
          direttore  generale.  In  caso  di  inerzia  da parte delle
          regioni,  previo  invito  ai predetti organi ad adottare le
          misure  adeguate,  provvede in via sostitutiva il Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'".
             "Art. 5 (Patrimonio e contabilita'). - 1-4. (Omissis).
             5.  Per  conferire  uniforme  struttura  alle  voci  dei
          bilanci  pluriennali  ed  annuali  e  dei  conti consuntivi
          annuali,  nonche'  omogeneita'  ai  valori inseriti in tali
          voci  e  per  consentire all'agenzia per i servizi sanitari
          rilevazioni  comparative  dei  costi,  dei rendimenti e dei
          risultati,  e'  predisposto  apposito  schema,  con decreto
          interministeriale  emanato  di  concerto tra i Ministri del
          tesoro  e  della  sanita',  previa intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome".
             "Art.  8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni assistenziali). - 1-3. (Omissis).
             4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
          di  autorizzazione  e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  con atto di indirizzo e coordinamento, emanato di
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  sentito il
          Consiglio  superiore  di sanita', sono definiti i requisiti
          strutturali,  tecnologici  e organizzativi minimi richiesti
          per  l'esercizio  delle  attivita' sanitarie da parte delle
          strutture   pubbliche  e  private  e  la  periodicita'  dei
          controlli  sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
          indirizzo  e  coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
          1993   nel   rispetto   dei  seguenti  criteri  e  principi
          direttivi:
               a)   garantire   il   perseguimento   degli  obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale;
               b)  garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
          dicembre  1992,  concernente  la  "Definizione  dei livelli
          uniformi   di   assistenza   sanitaria"  ovvero  dal  Piano
          sanitario  nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
          4, lettera b);
               c)  assicurare  l'adeguamento  delle strutture e delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
               d)   assicurare   l'applicazione   delle  disposizioni
          comunitarie in materia;
               e)  garantire  l'osservanza  delle  norme nazionali in
          materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
          protezione   acustica,   sicurezza  elettrica,  continuita'
          elettrica,  sicurezza  antinfortunistica, igiene dei luoghi
          di   lavoro,   protezione   dalle   radiazioni  ionizzanti,
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche, smaltimento
          dei   rifiuti,   condizioni  microclimatiche,  impianti  di
          distribuzione  dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
          di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
          utenti del servizio;
               f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
          in  classi  differenziate in relazione alla tipologia delle
          prestazioni erogabili;
               g)  prevedere  l'obbligo  di  controllo della qualita'
          delle prestazioni erogate;
               h)   definire   i   termini  per  l'adeguamento  delle
          strutture   e   dei   presidi   gia'   autorizzati   e  per
          l'aggiornamento  dei requisiti minimi, al fine di garantire
          un   adeguato   livello   di   qualita'  delle  prestazioni
          compatibilmente con le risorse a disposizione".
             5. (Omissis).
             6.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
          sanita',  sentita la Federazione nazionale degli ordini dei
          medici  e  degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi
          competenti,  d'intesa  con  la  Conferenza permanente per i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,
          sono  stabiliti  i criteri generali per la fissazione delle
          tariffe  delle  prestazioni  di  cui  al comma 5 erogate in
          forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta,
          ai  sensi  dell'art.  25,  ultimo  comma,  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833.  Ove  l'intesa  con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  non  intervenga entro trenta giorni dal
          ricevimento  della  richiesta,  il  Ministro  della sanita'
          provvede direttamente con atto motivato".
             "Art.   9-bis  (Sperimentazioni  gestionali).  -  1.  Le
          sperimentazioni  gestionali  previste dall'art. 4, comma 6,
          della   legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  attuate
          attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per
          lo  svolgimento  in  forma  integrata  sia  di opere che di
          servizi,   motivando   le   ragioni   di   convenienza,  di
          miglioramento della qualita' dell'assistenza e gli elementi
          di  garanzia  che supportano le convenzioni medesime. A tal
          fine  la regione puo' dare vita a societa' miste a capitale
          pubblico e privato.
             In  sede  di  prima attuazione, la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome individua nove aziende unita' sanitarie locali e/o
          ospedaliere,   equamente   ripartite  nelle  circoscrizioni
          territoriali   del  Nord,  Centro  e  Sud  Italia,  in  cui
          effettuare le predette sperimentazioni.
             La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  verifica  annualmente i
          risultati  conseguiti sia sul piano economico che su quello
          della  qualita'  dei servizi. Al termine del primo triennio
          di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
          Governo e le regioni adottano provvedimenti conseguenti".
             "Art. 10 (Controllo di qualita'). - 1-2. (Omissis).
             3.  Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome e sentite la Federazione
          nazionale  degli  ordini  dei  medici e degli odontoiatri e
          degli  altri  ordini e collegi competenti, sono stabiliti i
          contenuti  e  le  modalita' di utilizzo degli indicatori di
          efficienza  e  qualita'. Il Ministro della sanita', in sede
          di  presentazione della relazione sullo stato sanitario del
          Paese,  riferisce  in  merito  alle verifiche dei risultati
          conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori.
             4.  Il  Ministro  della  sanita'  accerta  lo  stato  di
          attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle
          prescrizioni  mediche  e delle commissioni professionali di
          verifica.   La   rilevazione   dei   dati  contenuti  nelle
          prescrizioni  mediche  e'  attuata  dalle  regioni  e dalle
          province autonome con gli strumenti ritenuti piu' idonei.
          Il  Ministro  della  sanita'  acquisisce  il  parere  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano in
          ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi.
          Ove  tale  parere  non sia espresso entra trenta giorni, il
          Ministro provvede direttamente".
             -  Il  testo  degli  articoli  1, comma 5, e 6, comma 1,
          lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  270/1993 (Riordinamento degli
          istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1,
          lettera  h),  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421), e' il
          seguente:
             "Art. 1 (Natura e finalita'). - 1-4. (Omissis).
             5.  Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, il Ministro della sanita',
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  coordina i
          compiti  degli  istituti con quelli previsti dalla legge 23
          giugno  1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974,
          n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745".
             "Art.  6  (Finanziamento).  -  1. Il finanziamento degli
          istituti e' assicurato:
               a)   dallo   Stato,   a  carico  del  Fondo  sanitario
          nazionale.   La   ripartizione  e'  fatta  annualmente  dal
          Comitato interministeriale per la programmazione economica,
          su  proposta  del  Ministro  della sanita', d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti
          strutturali,  tecnologici e dei livelli di funzionamento in
          relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle
          attivita' da svolgere".
             -  Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 266/1993
          (Riordinamento   del   Ministero  della  sanita',  a  norma
          dell'art.  1,  comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421), e' il seguente:
             "Art. 3 (Consiglio sanitario nazionale). - 1. (Omissis).
             2.  I  compiti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  sono attribuiti alla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome".
             -  Il  testo  dell'art.  12, commi 3 e 4, della legge n.
          537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il
          seguente:
             "Art. 12 (Trasferimenti alle regioni). - 1-2. (Omissis).
             3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
          indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto,
          da  seguire  in  ciascun  comparto di competenza e verifica
          periodicamente   l'attuazione   degli   obiettivi  comunque
          previsti  da disposizioni speciali contenute in leggi dello
          Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi
          stessi,  la  Conferenza  promuove  intese correttive con la
          regione o con la provincia interessata, anche ai fini della
          previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri puo', con proprio
          decreto,    sospendere   l'erogazione   delle   somme   non
          utilizzate.
             4.  Per  la  specialita'  degli  obiettivi connessi alle
          attivita'  di  cui  alla  legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui
          delegato,  nel  chiedere,  ai  sensi dell'art. 12, comma 2,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          fissa  un  termine  alle regioni per la presentazione dello
          stato  di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle
          risorse  a  tal  fine  impiegate. La Conferenza effettua le
          verifiche  di  cui  al  comma  3  e,  nel  caso  di mancato
          perseguimento  degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e
          modalita'   per   l'utilizzo,  da  parte  della  competente
          autorita' statale, delle risorse non ancora accreditate".
             - Il testo dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 373/1994
          (Regolamento   recante   definizione   delle  funzioni  dei
          Comitati  interministeriali  soppressi  e  per  il riordino
          della relativa disciplina), e' il seguente:
             "Art. 13 (Norma finale). - 1-2. (Omissis).
             3.  Spettano  alla  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano     le     funzioni    dei    soppressi    comitati
          interministeriali  concernenti  la  ripartizione di fondi a
          carattere   interregionale,   ferme  restando  le  funzioni
          attribuite  alla  Conferenza  dal  decreto  legislativo  16
          dicembre  1989,  n.  418.  Il  Presidente  della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome   di   Trento   e   Bolzano   riferisce
          periodicamente  al  CIPE sullo stato di attuazione da parte
          delle  regioni  degli  obiettivi  previsti  da disposizioni
          statali".
             -  Il  testo  dell'art.  5  del D.L. n. 691/1994 (Misure
          urgenti  per  la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
          produttive  nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  e dagli eventi alluvionali nella prima decade
          del  mese di novembre 1994), convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 35/1995, e' il seguente:
             "Art.  5.  -  1. La Conferenza permanente per i rapporti
          tra  lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita
          ai  sensi  dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          provvede  all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui agli
          articoli  1,  2, 3, 3- bis e 9 del presente decreto e a tal
          fine,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          dello stesso, individua:
               a)  i  criteri  e  le  procedure di assegnazione delle
          risorse di cui all'art. 1;
               b)  le modalita' per la verifica della sussistenza dei
          requisiti  necessari  per l'ammissione ai contributi di cui
          al  medesimo  art.  1,  nonche'  gli  organi  incaricati di
          provvedere   a  tali  adempimenti  e  alla  erogazione  dei
          contributi stessi;
               c)   i  criteri  per  la  determinazione  della  spesa
          ammissibile   ai   fini  dell'assegnazione  dei  contributi
          previsti  nell'art.  1,  comma  1, e della congruita' delle
          spese  di  riparazione  di  cui  al  comma  2  del medesimo
          articolo;
               d)   la   misura   degli  acconti  da  attribuire  sui
          contributi  di  cui  all'art.  1,  nonche'  i  criteri e le
          modalita' per le relative erogazioni a saldo;
               e)  i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni
          relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione
          ai  finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici
          di  cui  all'art.  9,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          accertamento;
               f)   ogni   altro   criterio  e  adempimento  ritenuti
          necessari.
             2.  La Conferenza di cui al comma 1 per le finalita' ivi
          indicate   puo'  costituire  nel  proprio  ambito  appositi
          comitati,  anche con la partecipazione di rappresentanti di
          amministrazioni  pubbliche aventi specifiche competenze nei
          settori di intervento".
             -  Il  testo  degli  articoli  1,  comma 1, 3 e 5, comma
          6-bis, del D.L. n. 154/1995 (Ulteriori interventi in favore
          delle zone alluvionate negli anni 1993-1994), convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 265/1995, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
          decreto-legge  30  maggio  1994,  n.  328,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  25  luglio 1994, n. 471, sono
          sostituiti dai seguenti:
             '1.  Per  fronteggiare le necessita' derivanti dai danni
          provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e
          2  nel  settore  delle opere pubbliche, la Cassa depositi e
          prestiti  e'  autorizzata a concedere mutui ventennali alle
          regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane,
          in  relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il
          complessivo  importo  di  lire  1.000  miliardi; l'onere di
          ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a  totale carico del
          bilancio dello Stato.
             2.  Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi
          e  prestiti  ai  sensi  del  comma  1 sono ricompresi anche
          quelli  di  consolidamento  dei dissesti idrogeologici e di
          riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi
          di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche
          danneggiate.
             3.  Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2
          i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati
          presentano  domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti
          in   coerenza   con  i  piani  regionali  di  ripristino  e
          prevenzione  contenenti  la specificazione dell'ente, delle
          opere  da  ripristinare  o  da realizzare e del conseguente
          fabbisogno  finanziario per ogni singola opera; tali piani,
          predisposti  sulla  base  delle attestazioni di danno degli
          enti  interessati  e degli accertamenti dei servizi tecnici
          regionali  della  difesa  del  suolo,  sono approvati dalle
          regioni   competenti,  previo  parere  delle  Autorita'  di
          bacino,  che  si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi
          alla   Cassa   depositi  e  prestiti  in  coerenza  con  le
          determinazioni  della  Conferenza permanente per i rapporti
          tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome in ordine
          al  riparto  dell'importo  disponibile  e  alle modalita' e
          procedure.  Trascorso  il termine di cui sopra si prescinde
          dal parere'".
             "Art.   3.   -  1.  I  commi  2  e  3  dell'art.  1  del
          decreto-legge  24  novembre  1994,  n. 646, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio 1995, n. 22, sono
          sostituiti dal seguente:
             '2.  I  comuni,  le  comunita' montane, le province e le
          regioni  rientranti nei territori delle regioni individuate
          dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10
          novembre  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
          dell'11  novembre  1994, sono autorizzati a contrarre mutui
          ventennali,   entro  il  limite  complessivo  di  lire  250
          miliardi,  con  oneri di ammortamento a totale carico dello
          Stato,  qualora  in  conseguenza  degli  eventi alluvionali
          avvenuti  nell'anno  1994  abbiano  subito danni ai beni di
          propria  pertinenza, indicati dall'art. 3, comma 1, lettera
          a),  al  fine  del  ripristino  di  tali  beni, nonche' per
          interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di
          riassetto   idraulico  e  di  ripristino  delle  discariche
          danneggiate  e  finalizzati  a  prevenire il verificarsi di
          situazioni  di pericolo di cui alla lettera b) dello stesso
          art.  3,  comma  1.  Per  essere ammessi a tale beneficio i
          legali  rappresentanti  degli  enti  interessati presentano
          domanda  alla  Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i
          piani  regionali di ripristino e prevenzione, contenente la
          specificazione  dell'ente, delle opere da ripristinare o da
          realizzare  e  del  conseguente  fabbisogno finanziario per
          ogni  singola  opera;  tali  piani,  predisposti sulla base
          delle  attestazioni di danno degli enti interessati e degli
          accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del
          suolo,  sono  approvati  dalle regioni, previo parere delle
          Autorita'  di bacino, che si esprimono entro trenta giorni,
          in   coerenza   con   le  determinazioni  della  Conferenza
          permanente  tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          in  ordine  al  riparto  dell'importo  disponibile  e  alle
          modalita'  e  procedure. Trascorso il termine di cui sopra,
          si prescinde dal parere della Autorita' di bacino'".
            "Art. 5. - 1-6 (Omissis).
             6-bis. All'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995, n. 35, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
             '1-bis.  La Conferenza di cui al comma 1 e' autorizzata,
          nel  rispetto  di  un  limite  di  spesa non superiore a 40
          miliardi  di  lire,  ad estendere alle imprese industriali,
          artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate
          dalle  alluvioni  dell'ottobre  e  novembre 1992 e a quelle
          delle  regioni  Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e
          Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del
          maggio-luglio  1994,  i  benefici previsti dall'art. 3-bis,
          alle  medesime condizioni e con le medesime modalita'. Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente comma si fa
          fronte  con  le  disponibilita'  e  nei limiti previsti per
          l'anno  1995  dall'art.  1,  comma  4 del presente decreto,
          intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di
          competenza'".
             -  Il  testo  dell'art.  6 del D.Lgs. n. 418/1989, e' il
          seguente:
             "Art.  6  (Funzionamento  della  Conferenza).  -  1. Per
          l'esercizio   delle  sue  attribuzioni,  anche  per  quanto
          concerne  la  sessione comunitaria di cui all'art. 10 della
          legge  9  marzo  1989,  n.  86, e specificamente per quelle
          attribuite  dall'art.  1,  la  Conferenza  puo' riunirsi in
          comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  per  gli affari
          regionali,   sentita  la  Conferenza,  sono  individuati  i
          comitati  generali  a  competenza integrata funzionale e la
          loro  composizione, con riferimento ai settori degli affari
          istituzionali  e  generali,  degli  affari  finanziari, del
          governo  del  territorio  e della tutela dell'ambiente, dei
          servizi sanitari e sociali e delle attivita' produttive.
             3.   Per   l'esercizio  delle  proprie  attribuzioni  la
          Conferenza,  anche quando si riunisce in comitato generale,
          si  avvale  ai  fini istruttori degli esistenti organismi a
          composizione   mista  Stato-regioni,  comunque  denominati,
          operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.
             4.  La  Conferenza  riceve  preventivamente l'ordine del
          giorno  degli  organismi  a  composizione mista, il verbale
          delle  deliberazioni assunte, nonche' una relazione annuale
          sull'attivita'  da  loro  svolta;  analoga  relazione viene
          inviata  dagli  organismi  a composizione mista a carattere
          regionale.
             5.  La  documentazione  di cui al comma 4 e' ordinata, a
          cura   della   segreteria  della  Conferenza,  in  apposito
          archivio,  a  disposizione  dell'amministrazione  statale e
          regionale interessata, e costituisce parte integrante della
          relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta
          alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai
          sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.  La  Conferenza definisce i criteri e le modalita' per
          l'acquisizione  dei pareri regionali su questioni generali,
          anche  ai  fini  dell'esercizio  delle funzioni di cui agli
          articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2.
             6.  Nei  casi  in  cui  piu'  regioni  siano chiamate ad
          esprimere   pareri   su  questioni  di  carattere  generale
          nell'ambito  di  un  procedimento  statale che interessi le
          loro competenze, il presidente puo' convocare la Conferenza
          per  l'esercizio  dei  poteri  di  cui all'art. 1, comma 1,
          lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle
          predette  regioni  nell'ambito  della  Conferenza, anche in
          sede di comitato generale".

    
          Note all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 2, commi 1 e  4,  del  D.P.C.M.  n.
          366/1992 era il seguente: 
             "Art.  2  (Organizzazione).  -  1.  La   segreteria   e'
          articolata nei seguenti settori di attivita' ed uffici: 
              -  settore  affari  istituzionali,   programmazione   e
          servizi generali; 
              - settore assetto territoriale,  ambiente  e  attivita'
          produttive; 
              -  settore   servizi   sanitari,   affari   sociali   e
          formazione; 
              -  ufficio  per  la  contrattazione  nel  comparto  del
          personale del Servizio sanitario nazionale; 
              -  archivio  degli  organismi  a   composizione   mista
          Stato-regioni. 
             2-3. (Omissis). 
             4. L'ufficio per  la  contrattazione  nel  comparto  del
          personale del Servizio  sanitario  nazionale  e  l'archivio
          degli  organismi   a   composizione   mista   Stato-regioni
          provvedono,  rispettivamente,  agli  adempimenti   di   cui
          all'art. 1, comma 3, lettere c) e d)". 
             - Per il  testo  dell'art.  12  della  citata  legge  n.
          400/1988 si veda in nota alle premesse. 
             - Il testo dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.  29/1993
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: 
             "Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali).  -  1-2.
          (Omissis). 
             3. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di livello dirigenziale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Ministro, su proposta del dirigente generale competente,  a
          dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. 
          Con la  medesima  procedura  sono  conferiti  incarichi  di
          funzione ispettiva e di consulenza,  studio  e  ricerca  di
          livello dirigenziale". 
             - Il testo dell'art. 3, commi 1 e  3,  del  D.P.C.M.  n.
          366/1992 era il seguente: 
             "Art. 3 (Funzionamento). - 1. Con ordine di servizio del
          presidente della Conferenza e' fissata l'assegnazione degli
          adempimenti ai settori di attivita'  e  agli  uffici  della
          segreteria e sono costituiti al loro interno i  servizi,  i
          nuclei istruttori e i nuclei di verifica. 
             2. (Omissis). 
             3. Ai settori di attivita', agli uffici, ai servizi e ai
          nuclei sono preposti coordinatori con  ordine  di  servizio
          del presidente della Conferenza.  Le  funzioni  vicarie  in
          caso  di  assenza  o  impedimento   del   direttore   della
          segreteria  sono  analogamente  attribuite  dal  presidente
          della Conferenza. All'ufficio  per  la  contrattazione  nel
          comparto del personale del Servizio sanitario nazionale  e'
          preposto il dirigente generale di cui all'art. 4, comma  9,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412".