stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1995, n. 154

Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/5/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 1995, n. 265 (in G.U. 01/07/1995, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-2-1996
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare ed ad integrare la normativa in materia di interventi a favore delle zone colpite da eventi alluvionali negli anni 1993 e 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche
((ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471))
, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.
2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.
3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere.".
2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
3. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 sono soppressi.