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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  4-5-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate.
Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:
a) rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;
b) ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;
c) ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;
d) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.
3. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.
4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.
5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:
a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;
b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;
c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;
d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.
6. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.
7. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.
8. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.
9.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 3 MAGGIO 1995, N. 154, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 GIUGNO 1995, N. 265))
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10.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 3 MAGGIO 1995, N. 154, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 GIUGNO 1995, N. 265))
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11. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.
12. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento
degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.
13. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo.