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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373

Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/06/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1995)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI
    IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • DEVOLUZIONE A SINGOLI MINISTRI DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI COMITATI
    INTERMINISTERIALI SOPPRESSI.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • NORME FINALI
  • 13
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-6-1994

Art. 13

Norma finale
1. Ferme restando le attribuzioni di competenza del CIPE come disciplinate dalle leggi vigenti, spettano in ogni caso al medesimo Comitato tutte le funzioni in materia di programmazione, di politica economica nazionale e di coordinamento di quest'ultima con le politiche economiche comunitarie, già attribuite ai comitati interministeriali soppressi e concernenti direttive, indirizzi, criteri generali, piani e programmi e ripartizioni di fondi a carattere intersettoriale, nonché i criteri per la ripartizione di fondi a carattere interregionale.
2. Sono, altresi, devolute al Ministro con competenza prevalente, che le esercita anche mediante il ricorso a conferenze di servizi con le altre amministrazioni interessate e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tutte le funzioni di settore.
3. Spettano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei soppressi comitati interministeriali concernenti la ripartizione di fondi a carattere interregionale, ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferisce periodicamente al CIPE sullo stato di attuazione da parte delle regioni degli obiettivi previsti da disposizioni statali.
4. A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco A, che forma parte integrante del presente regolamento.
5. Con successivo regolamento si provvede al riordino organico della normativa nelle relative materie, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1994

Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 30

Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo n. 418/1989 reca: "Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dei commi 21 e 24 dell'art. 1 della già citata legge n. 537/1993:
"Art. 1. (Omissis).
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i Comitati di cui al comma 25, gli altri Comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.
(Omissis).
24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;
b) utilizzazione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;
c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori".