stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  28-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9 del presente decreto e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, individua:
a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1;
b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo articolo 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi;
c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo;
e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici di cui all'articolo 9, nonché le relative modalità di accertamento;
e-bis. i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni immobili;
f) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari.
1-bis. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere
((b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e dell'ottobre 1993;
c) alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonché alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse))
.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondemente ridotto lo stanziamento di competenza.
((7))
2. La Conferenza di cui al comma 1 per le finalità ivi indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento.

-----------------


AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che l'importo di lire 40 miliardi di cui al presente comma, è aumentato di lire 20 miliardi.