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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 266

Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  18-8-1993

Art. 3

Consiglio sanitario nazionale
1. Il Consiglio sanitario nazionale è soppresso.
2. I compiti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Nota all'art. 3:
- Si riporta l'art. 8 della legge n. 833/78:
"Art. 8. (Consiglio sanitario nazionale). - È istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale.
Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'art. 51, nonché alle fasi di attuazione del Servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessario alle esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, sulla quale il Ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
Il consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano;
b) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presente i criteri di rappresentatività e competenze funzionali al Servizio sanitario nazionale.
Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.
L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio stesso.".