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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1992, n. 366

Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/09/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/1996)
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Testo in vigore dal:  4-5-1996
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Stato- regioni;
Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1989 - serie generale - n. 62, recante istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1991 - serie generale - n. 60, recante individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dei comitati generali a competenza integrata funzionale di cui si avvale la Conferenza permanente;
Considerato che il supporto organizzativo alle attività della predetta Conferenza permanente assicurato, in prima attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'ufficio di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989, non appare adeguato e conforme alle disposizioni legislative qui richiamate in premessa e che, conseguentemente, è necessario adottare un regolamento per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della segreteria di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;
Di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Attività della segreteria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le espressioni abbreviate "segreteria", "Conferenza" e "comitati generali" nel presente decreto corrispondono rispettivamente alle parole "segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui al comma 1 del medesimo art. 12 e "comitati generali a competenza integrata funzionale" di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
3. La segreteria opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza e, ai fini dell'esercizio delle funzioni della Conferenza, dei comitati generali e degli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui si avvale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza e dei comitati generali, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
b) alle attività istruttorie connesse alle attribuzioni della Conferenza e dei comitati generali, anche in collegamento con uffici serventi organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.C. M. 26 OTTOBRE 1995, N. 589))
;
d) ad ordinare in apposito archivio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo, gli ordini del giorno, i verbali, le relazioni, gli atti, i provvedimenti ed ogni altra documentazione formata in relazione all'attività della Conferenza, dei comitati generali e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni;
e) agli adempimenti strumentali all'attività delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavoro operanti nell'ambito della Conferenza.