TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995), recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonchè disposizioni in materia di lavoro e di occupazione".

note: Entrata in vigore degli artt. sul decreto-legge 23 giungo 1995, n. 244 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n.341: 24-6-1995 per gli artt. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 29 e 30. 19-8-1995 per gli artt. 01, 1, 2, 3-bis, 4, 6, 7, 10, 17, 21, 21-bis, 21-ter, 22, 25 e 27.
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AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto e stato modificato dalla legge di conversione con quello soprariportato.
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123", il D.L. n. 123/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995).
Art. 01.
F i n a l i t à
(( 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di )) (( cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente )) (( decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori )) (( specificati nel presente capo e nei capi II e III. )) Riferimenti normativi:
a) Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 del regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993, 2a serie speciale, sono:
promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, denominato "obiettivo n. 1";

riconvertire

le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato "obiettivo n. 2"; promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato "obiettivo n. 5-b".

Art. 1

Agevolazioni in forma automatica
1.
(( Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, ))
le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari
(( al 60 per cento ))
dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione
((del 60 per cento))
non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi:
a) Il testo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse", è il seguente: "3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparo delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo.
A tal fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598".
b) Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale", è il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria".
c) Il testo dell'art. 4, comma 6, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente: "6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolati, nonché a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".
d) La legge 30 dicembre 1991, n. 413 reca "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale".
e) Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .
f) Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186, del 10 agosto 1994, reca "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".