stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 516

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/8/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598 (in G.U. 29/10/1994, n.254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
((
2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
))
3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.