stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 251

Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 1995, n. 351 (in G.U. 24/08/1995, n.197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 10, comma 13, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
modifiche  alle  disposizioni  vigenti   in   materia   di   gestioni
aeroportuali, indispensabili per l'adozione del regolamento  previsto
dall'articolo 10, comma 13, della citata legge n. 537  del  1993,  in
materia di costituzione di societa' di capitali per la  gestione  dei
servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
provvedere in ordine all'amministrazione  straordinaria  dell'Azienda
autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici  e  dell'ambiente  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di cui all'articolo 10,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, e' differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di
cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
dovra' essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il  termine  per  la
costituzione delle  societa'  di  cui  al  primo  e  secondo  periodo
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'
prorogato  al  30  giugno  1996.  Alle  medesime   societa'   possono
partecipare anche le camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura. (2) ((3)) 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  abrogate  le  norme   che
prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato,  degli  enti
pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle  societa'
di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni  obbligo  di
destinazione degli utili delle  societa'  di  gestione  aeroportuale,
previsto da disposizioni vigenti. 
  1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello  Stato
e degli enti pubblici nelle  societa'  di  gestione  aeroportuale  si
applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994,  n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  1994,  n.
474. 
  1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle societa'
di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, e' effettuato con decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle  finanze  e
dei lavori  pubblici,  sulla  base  di  un  programma  di  intervento
presentato dalla societa' di gestione, corredato dal  relativo  piano
economico-finanziario. 
  La durata della concessione puo' superare i limiti temporali di cui
all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al  piano
degli investimenti presentato ai  sensi  del  comma  2  del  presente
articolo, fino ad un limite massimo di quaranta anni. 
  1-quinquies.  L'affidamento  in  concessione  della  gestione  alle
societa di cui all'articolo 10, comma 13,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' subordinato alla verifica da parte del Ministro  dei
trasporti e della navigazione del rispetto, per  il  periodo  di  tre
anni successivi all'affidamento in concessione della gestione,  delle
seguenti condizioni: 
   a) assunzione da parte della  concessionaria  del  personale  gia'
dipendente dal precedente gestore; 
   b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  aeroportuale  ovvero,  qualora  ne
ricorrano i presupposti,  del  contratto  collettivo  per  i  servizi
accessori, anche sulla base delle disposizioni di  cui  al  comma  12
dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione  determina,
con proprio decreto, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
regime dei servizi aeroportuali  di  assistenza  a  terra,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 12, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,
stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per  la  gestione
dei suddetti servizi al fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  dell'
attivita' aeroportuale, l'affidabilita' economica delle  gestioni,  i
livelli  qualitativi  delle  prestazioni  offerte  agli   utenti,   e
vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate. 
  1-septies. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  47  della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1- sexies del  presente
articolo e' subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di
occupazione nell'aeroporto e della continuita' del rapporto di lavoro
del personale dipendente dal precedente gestore. 
   2. Su proposta del Ministro del trasporti e della navigazione,  il
CIPE, sentite le  competenti  commissioni  parlamentari,  approva  il
piano  di  investimenti   negli   aeroporti   nazionali   concernente
esclusivamente i lavori finanziati anche  parzialmente  dallo  Stato,
aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991. 
  3. Dal 1 gennaio 1995 e fino al perfezionamento  degli  adempimenti
di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995, i diritti  aeroportuali
di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono  aumentati  del  5  per
cento  rispetto  all'importo  applicato  per  l'anno  1994.   Ciascun
pagamento sara' arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori. (2) 
  4. Fino all'affidamento della gestione totale alle societa' di  cui
all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  i
maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo  Stato  in
applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio
degli aeroporti,  nonche'  per  il  finanziamento  dei  programmi  di
sviluppo delle infrastrutture e dei  servizi  aeroportuali  approvati
dal CIPE  mediante  riassegnazione,  con  decreti  del  Ministro  del
tesoro,  agli  appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione   del
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione.  Per  le   medesime
finalita' e' autorizzata la spesa di  lire  34  miliardi  per  l'anno
1995,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro per il medesimo anno,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione. Le somme  iscritte  in  conto  competenza  ed  in  conto
residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della  navigazione  per  l'anno  1994  sono
mantenute in bilancio per l'anno 1995.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione  puo'  concedere,
per il periodo massimo di cinque anni  a  decorrere  dall'anno  1995,
contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli
aeroporti, da individuare nel piano  degli  investimenti  di  cui  al
comma 2, con traffico  annuo  inferiore  a  600.000  passeggeri,  che
rivestono rilevante interesse sociale e turistico.  A  tal  fine  gli
enti di gestione predispongono  un  programma  per  il  conseguimento
dell'equilibrio  economico  della  gestione  entro  il  quinto   anno
successivo a quello di avvio della concessione dei contributi. 
  5-bis. All'onere derivante dall'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 5 si provvede con  le  disponibilita'  del  capitolo  di
entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge  22
agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati  i  proventi  di  cui  al
successivo comma 5-ter, con esclusione quindi di ogni onere a  carico
del bilancio dello Stato. 
  (( 5-ter. I canoni per le concessioni alle societa'  costituite  ai
sensi dell'articolo 10, comma  13,  della  legge  24  dicembre  1993,
n.537, sono fissati periodicamente  dal  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  del  territorio  di  concerto  con  il  Ministero   dei
trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo  preso
in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e  merci.  Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative
sulla base delle quali possono  essere  definite  anche  le  pendenze
afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni  di  cui  al  presente
comma e al secondo periodo del comma 1-quater del  presente  articolo
si applicano anche alle  societa'  che  attualmente  provvedono  alla
gestione totale degli  aeroporti,  in  base  a  leggi  speciali.  Gli
introiti derivanti dal presente comma sono versati  sul  capitolo  di
entrata del bilancio statale di cui all'articolo  7  della  legge  22
agosto 1985, n. 449)). 
  6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato,
il Ministero dei trasporti e della navigazione -  Direzione  generale
dell'aviazione civile provvede  con  le  proprie  strutture  tecniche
all'approvazione dei progetti.  I  piani  di  sviluppo  aeroportuale,
approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei  lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente  della
Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  comprendono  la  verifica  di
compatibilita' urbanistica e  comportano  dichiarazione  di  pubblica
utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza, e  variante  agli
strumenti  urbanistici  esistenti.  L'approvazione  di  detti   piani
comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita'
urbanistica  delle  singole  opere  in  essi  contenute.  (Le  parole
racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse  dalla  legge  di
conversione). 
  6-bis. Il Ministro dei trasporti e  della  navigazione,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, presenta al Parlamento una  relazione  sullo  stato
degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e  di
integrazione con gli aeroporti maggiori, nonche' di salvaguardia  dei
livelli occupazionali. 
  6-ter.  Le  modalita'  per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il
versamento da parte degli enti  e  societa'  di  gestione  di  interi
complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'articolo
10  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  sono  determinate
con decreto del Presidente della Repubblica,  anche  in  deroga  alla
normativa vigente in materia di contabilita' di Stato. 
  6-quater. La tabella A allegata alla legge  23  dicembre  1980,  n.
930, e' aggiornata a far data  dal  31  dicembre  1995,  con  cadenza
triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione. 
    
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 dicembre 1995, n. 573 convertito con modificazioni dalla
L. 16 febbraio 1996, n. 71 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I
termini di cui al comma 1, primo periodo, ed al comma 3 dell'articolo
1   del  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti al
30 aprile 1996."
-----------------


    
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
191) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo  e  terzo
periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  1995,  n.  351,  sono  differiti
rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997."