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LEGGE 22 agosto 1985, n. 449

Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

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Testo in vigore dal:  12-9-1985

Art. 7


A decorrere dall'anno finanziario 1985 sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile, i seguenti proventi:
1) canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti;
2) sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862, e del successivo regolamento approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981;
3) altri introiti, individuati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.
Alle iniziative occorrenti per l'istituzione di un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato e per la riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.
Note all'art. 7, comma primo, punto 2):
La legge 11 dicembre 1980, n. 862, reca: "Disciplina dei servizi aerei di linea ed interpretazione di disposizioni del codice di navigazione". L'art. 5 della legge sostituisce l'art. 791 del codice della navigazione, il quale prescrive, nel secondo e terzo comma, che "Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo [titolo VI: dell'ordinamento dei servizi aerei] nonché del regolamento di attuazione del presente capo [Capo II: dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio], è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi più gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.
Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti".
- Il D.M. 18 giugno 1981 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 luglio 1981. Le sanzioni previste dal regolamento sono elencate nell'art. 55.