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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 251

Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 1995, n. 351 (in G.U. 24/08/1995, n.197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  29-6-1995 al: 24-8-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle disposizioni vigenti in materia di gestioni aeroportuali, indispensabili per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 13, della citata legge n. 537 del 1993, in materia di costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine all'amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la costituzione delle società di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prorogato al 30 giugno 1996.
2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.
3. Dal 1 gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.
4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, nonché al traffico passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.
6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.