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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 maggio 1994, n. 415

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/7/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1998)
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Testo in vigore dal: 14-7-1994
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352; 
  Udito il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  espresso  in  data  7
luglio 1993; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994; 
  Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
con nota n. M/2107/A in data 9 maggio 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente regolamento individua, in conformita'  all'art.  24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti
formati o comunque  rientranti  nella  disponibilita'  del  Ministero
dell'interno  e  degli   organi   periferici   dipendenti   sottratti
all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso
di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990  ed
all'art. 8 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  giugno
1992, n. 352. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul 
              procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai 
                 documenti amministrativi". Si trascrive il testo del 
          relativo art. 24: 
                "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i 
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 
             della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di 
             segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti 
          dall'ordinamento. 
                2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del 
             comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
                 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le 
            modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri 
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla 
          esigenza di salvaguardare: 
                  a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni 
          internazionali; 
               b) la politica monetaria e valutaria; 
                  c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione 
          della criminalita'; 
                      d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed 
             imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione 
           degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui 
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro 
          interessi giuridici. 
                     3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' 
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai 
             dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel 
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 
                     4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di 
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i 
               sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi 
              formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' 
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 
                5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 
                   della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato 
            dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle 
                     relative norme di attuazione, nonche' ogni altra 
             disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai 
          documenti amministrativi. 
                6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di 
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la 
            conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare 
           lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque 
              ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della 
               formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo 
          diverse disposizioni di legge". 
          Note alle premesse: 
                - Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 
          agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo. 
               - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e 
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' 
          il seguente: 
                 "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati 
            regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di 
                  autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge 
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per 
               materie di competenza di piu' Ministri, possono essere 
            adottate con decreti interministeriali, ferma restando la 
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 
             dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati 
            dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
                  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti 
              ministeriali ed interministeriali, che devono recare la 
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere 
                  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
               registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella 
          Gazzetta Ufficiale". 
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio 
                   e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 
            2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme 
            in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
          accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: 
                 "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le 
                singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei 
               regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 
            agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati 
          nel presente articolo. 
              2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso 
            se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio 
          concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 
             agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni 
              connesse a tali interessi sono considerati segreti solo 
           nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, 
                    le amministrazioni fissano, per ogni categoria di 
           documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale 
          essi sono sottratti all'accesso. 
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti 
             all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di 
          differimento. 
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 
                  7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti 
             individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente 
          dalla loro denominazione specifica. 
               5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i 
                    documenti amministrativi possono essere sottratti 
          all'accesso: 
                    a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate 
              dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla 
            loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e 
                 individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, 
              nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla 
                       continuita' e alla correttezza delle relazioni 
          internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi 
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; 
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di 
                  formazione, di determinazione e di attuazione della 
          politica monetaria e valutaria; 
                     c) quando i documenti riguardino le strutture, i 
           mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente 
                   strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla 
                prevenzione e alla repressione della criminalita' con 
            particolare riferimento alle tecniche investigative, alla 
           identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei 
               beni e delle persone coinvolte, nonche' l'attivita' di 
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la 
              riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, 
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento 
                agli interessi espistolare, sanitario, professionale, 
               finanziario, industriale e commerciale di cui siano in 
           concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti 
                     all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si 
           riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti 
             la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la 
           cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 
          loro stessi interessi giuridici". 
                  - Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 
          1990, n. 241, e' il seguente: 
                 "Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del 
               Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai 
          documenti amministrativi. 
             2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente 
           della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
             dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' 
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei 
           quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti 
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di 
             cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei 
           rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori 
           di ruolo in materia giuridico-amministrative e quattro fra 
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 
                  3. La commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i 
             membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di 
            scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso 
          del triennio. 
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono 
              a carico dello stato di previsione della Presidenza del 
          Consiglio dei Ministri. 
                  5. La commissione vigila affinche' venga attuato il 
               principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della 
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati 
             dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla 
           trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, 
           che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei 
                     Ministri; propone al Governo modifiche dei testi 
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la 
           piu' ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 
          22. 
                 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare 
           alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le 
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione 
          di quelli coperti da segreto di Stato. 
                7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di 
             cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono 
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo". 
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24
          della legge 7 agosto 1990, n.  241,  si  veda  in  nota  al
          titolo.
             - Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
          352, si veda in nota al titolo.