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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 maggio 1994, n. 415

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/7/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1998)
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Testo in vigore dal:  14-7-1994

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 7 luglio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. M/2107/A in data 9 maggio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero dell'interno e degli organi periferici dipendenti sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi". Si trascrive il testo del
relativo art. 24:
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso è escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le
modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi
formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9
della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonché ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo
diverse disposizioni di legge".
Note alle premesse:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottate con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
(Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le
singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio
concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni
connesse a tali interessi sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine,
le amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti
all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di
differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
individuati con criteri di omogeneità indipendentemente
dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla
continuità e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonché l'attività di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi espistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti
la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro stessi interessi giuridici".
- Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto
1990, n. 241, è il seguente:
"Art. 27. - 1. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei
quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti
delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori
di ruolo in materia giuridico-amministrative e quattro fra
i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
a carico dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
5. La commissione vigila affinchè venga attuato il
principio di piena conoscibilità dell'attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla commissione di cui al presente articolo".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota al titolo.