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DECRETO-LEGGE 15 novembre 1993, n. 453

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 (in G.U. 14/01/1994, n.10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  rafforzare  gli
strumenti di garanzia della legittimita' dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 novembre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1 
               Sezioni regionali della Corte dei conti 
  1. In tutte le  regioni  sono  istituite  ove  non  gia'  esistenti
sezioni giurisdizionali della  Corte  dei  conti  con  circoscrizione
estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. 
  2. Nella regione Trentino-Alto Adige  sono  istituite  due  sezioni
giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e
con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale. 
  3. A tutte le sezioni, comprese quelle gia' istituite, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, e 11 della  legge  8
ottobre 1984, n. 658. 
  4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2,  ove  non
gia' costituite, vengono insediate entro sette  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   Entro   venti   giorni
dall'insediamento, sono trasmessi  a  ciascuna  sezione  regionale  i
fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono  chiamate  a
giudicare, fatta eccezione per i giudizi per  i  quali  risulti  gia'
fissata l'udienza. 
  4-bis. Della ricezione dei fascicoli  e'  data  comunicazione  alle
parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della  segreteria
della sezione. 
  5. Avverso le sentenze  delle  sezioni  giurisdizionali  regionali,
salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo  23  dello  statuto
della  regione   Sicilia,   e'   ammesso   l'appello   alle   sezioni
giurisdizionali centrali che giudicano con cinque  magistrati  e  con
competenza in tutte le materie attribuite  alla  giurisdizione  della
Corte dei conti. Nei giudizi in materia  di  pensioni,  l'appello  e'
consentito per soli motivi di  diritto;  costituiscono  questioni  di
fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o  morte
da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica  o
all'aggravamento di infermita' o lesioni. 
  5-bis.  L'appello  e'  proponibile  dalle  parti,  dal  procuratore
regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro
sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno  dalla
pubblicazione. Entro i trenta  giorni  successivi  esso  deve  essere
depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova  delle
avvenute notifiche, unitamente alla copia della  sentenza  appellata.
Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge   21   marzo   1953,   n.   161.   La    facolta'    attribuita
all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4,  si  applica  anche  ai
giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere  di
proposizione del gravame. 
  5-ter. I l ricorso alle sezioni giurisdizionali  centrali  sospende
l'esecuzione della sentenza  impugnata.  La  sezione  giurisdizionale
centrale,   tuttavia,   su   istanza   del   procuratore    regionale
territorialmente competente o del  procuratore  generale,  quando  vi
siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo'  disporre,  con
ordinanza  motivata,  sentite  le  parti,   che   la   sentenza   sia
provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni
giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza,  sono
rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per  territorio.  Nei
giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il  patrocinio
legale e' esercitato da avvocati o procuratori  legali  iscritti  nei
relativi albi professionali. 
  5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo
comma, del decreto legislativo 6  maggio  1948,  n.  655.  I  giudizi
avverso le sentenze  emesse  dalla  sezione  giurisdizionale  per  la
regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite  della  Corte
dei conti sono devoluti,  nello  stato  in  cui  si  trovano  e  fino
all'istituzione della  competente  sezione  giurisdizionale  centrale
d'appello   per   la   regione   siciliana,   alla   prima    sezione
giurisdizionale centrale d'appello. 
  6. Tutti  i  giudizi  relativi  ai  residenti  all'estero  sono  di
competenza della sezione regionale del Lazio. 
  7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui  conflitti
di competenza e sulle questioni di  massima  deferite  dalle  sezioni
giurisdizionali  centrali  o  regionali,  ovvero  a   richiesta   del
procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte
dei conti o da un  presidente  di  sezione  e  giudicano  con  cinque
magistrati . Ad esse sono assegnati due presidenti di  sezione  e  un
numero di consiglieri determinato dal consiglio di  presidenza  della
Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario. Il presidente della
Corte puo' disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui  giudizi
che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme
dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli  che
presentano una questione di massima di particolare importanza. Se  la
sezione  giurisdizionale,  centrale  o  regionale,  ritiene  di   non
condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni  riunite,
rimette a queste ultime, con ordinanza  motivata,  la  decisione  del
giudizio. (3) 
  8.  Dalla  data   di   insediamento   dell'ultima   delle   sezioni
giurisdizionali regionali, sono soppresse la  sezione  III  ordinaria
per le pensioni civili, la  sezione  IV  ordinaria  per  le  pensioni
militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le  pensioni
di  guerra.  Tali  sezioni   continuano   a   funzionare   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni  caso  a
decorrere dal 1° gennaio 1995 le predette sezioni sono soppresse e  i
giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora
insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale  del
Lazio. 
  8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per
il rafforzamento del  presidio  di  legalita'  a  tutela  dell'intero
sistema di finanza pubblica, alle  sezioni  della  Corte  dei  conti,
secondo la consistenza  del  rispettivo  carico  di  lavoro,  possono
essere assegnati, con  deliberazione  del  Consiglio  di  presidenza,
presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico
della magistratura contabile e' incrementato di venticinque unita' ed
e' rideterminato nel  numero  di  seicentotrentasei  unita',  di  cui
cinquecentotrentadue   fra   consiglieri,   primi    referendari    e
referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al  presidente,  al
presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al
procuratore   generale   aggiunto.   Il   Consiglio   di   presidenza
dell'Istituto,  in  sede  di  approvazione  delle  piante   organiche
relative   agli   uffici   centrali   e    territoriali,    determina
l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le
tabelle B) e C) allegate  alla  legge  20  dicembre  1961,  n.  1345,
((...)) sono abrogate. (5) 
  9. Alle esigenze  di  magistrati  per  le  sezioni  giurisdizionali
regionali e per gli uffici  del  procuratore  regionale  provvede  il
consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione
su  domanda  degli  interessati.  Altri  magistrati  potranno  essere
assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore
a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore  a  due
anni, alle occorrenze delle sezioni  e  delle  procure  regionali  si
provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche  d'ufficio.
(3) 
  10.  L'articolo  42  della  legge  10  febbraio  1953,  n.  62,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 42 (Posizione dei funzionari membri della commissione).  -  I
membri effettivi della commissione di controllo di cui  alla  lettera
c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio
presso l'amministrazione cui appartengono.". 
  11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle
procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1996, n. 639 ha disposto (con l'art. 6, comma  1)  che
"Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo  periodo,
del  decreto-legge  15  novembre  1993,  n.  453,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla  data
del 30 aprile  1996,  successivamente  alla  quale  si  procede  alle
assegnazioni definitive". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che le sezioni  riunite
di  cui  al  comma  7  del  presente  articolo  giudicano  con  sette
magistrati. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 24 dicembre 2003,  n.  354,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45,  ha  disposto  (con  l'art.  6-bis,
comma 3) che "[...]  Sono  contestualmente  soppressi  due  posti  di
presidente di sezione della Corte dei conti di  cui  all'articolo  1,
comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,  e  successive
modificazioni".