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DECRETO-LEGGE 15 novembre 1993, n. 453

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 (in G.U. 14/01/1994, n.10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal:  15-11-1993 al: 14-1-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sezioni regionali della Corte dei conti
1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.
2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.
3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza.
5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati.
L'appello è proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.
6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.
7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.
8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1 luglio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio.
10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Posizione dei funzionari membri della commissione). - I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.".
11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.