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LEGGE 8 ottobre 1984, n. 658

Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  10-10-1984

Art. 2


Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme e ai principi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti:
a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;
b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione;
c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.
Nei giudizi di cui alle lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.