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LEGGE 8 ottobre 1984, n. 658

Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  10-10-1984

Art. 3


I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.
Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.