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DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1948, n. 655

Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2019)
Testo in vigore dal:  26-6-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Sono attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:
1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione;
2) i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la Regione stessa;
3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione, qualora la Regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione; (3)
4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e riguardanti i comuni, le province, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella Regione.
((IL D.LGS. 18 GIUGNO 1999, N. 200 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1988, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 n. 3 del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all'atto del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti".
Ha inoltre dichiarato - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - "l'illegittimità costituzionale della norma sopra indicata, nella parte in cui non prevede - negli stessi termini e riferimenti - l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra, nonché di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti".