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LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2003)
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Testo in vigore dal:  16-4-1953

Art. 3


Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.
In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.
Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto.