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DECRETO-LEGGE 7 giugno 1993, n. 180

Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/6/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1993)
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Testo in vigore dal: 8-6-1993
al: 7-8-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'accelerazione degli investimenti  ed  il  sostegno
dell'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con i Ministri dell'interno, del tesoro,  dei  lavori  pubblici,  dei
trasporti e, ad interim, della marina mercantile, del lavoro e  della
previdenza sociale, della sanita', dell'ambiente  e  per  i  problemi
delle aree urbane e per il coordinamento delle politiche  comunitarie
e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                  Programmi di investimento 1993-95 
  1.  Ai  fini  del  sostegno  dell'occupazione  e  con   prioritario
riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1,  comma  1,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, il CIPE,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla  base  di
relazioni  dei  Ministri  competenti  e  delle  regioni  e   province
autonome, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa
in vigore al fine di verificare l'esecutivita' dei singoli  progetti,
di confermarne le priorita'  e  di  accelerarne  l'attuazione,  anche
mediante modifica delle procedure applicabili. 
Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, ha facolta' di deliberare la  revoca,
da disporsi, nei successivi venti giorni, con  decreto  del  Ministro
competente, dei  finanziamenti  per  l'esecuzione  di  opere  la  cui
realizzazione non  sia  stata  avviata  o  la  cui  interruzione  non
determini costi rilevanti e di  destinare  le  somme  disponibili  ad
opere immediatamente cantierabili con priorita' per quelle  dislocate
nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione  delle  risorse  il
CIPE segue, di massima, il criterio di compensare  temporalmente  nel
triennio  1993-1995   le   eventuali   modificazioni   settoriali   e
territoriali della spesa inizialmente prevista. 
  2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1,  vengono  trasmesse
alle Camere unitamente  al  documento  di  programmazione  economico-
finanziaria,  per  il  triennio  1994-1996,   presentato   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.  468,  come  modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 
  3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati
di previsione della  spesa  interessati,  nel  disegno  di  legge  di
assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge  di  bilancio,  a
legislazione vigente, per l'anno 1994 e per  il  triennio  1994-1996,
viene fornita analitica indicazione degli  importi  delle  variazioni
apportate alla legge di bilancio  per  il  1993  e  per  il  triennio
1993-1995, in esecuzione del presente decreto.  In  apposita  sezione
della relazione al disegno di legge finanziaria  per  il  1994  viene
data  dimostrazione  dello  stato  di  esecuzione  dei  progetti   di
intervento per i quali sono stati utilizzati dal  CIPE  i  poteri  ad
esso conferiti ai sensi del comma 1. 
  4. Gli importi derivanti dalle revoche  di  cui  al  comma  1  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con
decreto del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli  di
spesa, anche di nuova istituzione. 
  5. Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
determina con proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, i criteri e le modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti
finanziari inerenti ai progetti di cui e' disposta la revoca. 
  6. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo  3  aprile
1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: 
  " 1. Il commissario di cui all'articolo 19,  compiuta,  sulla  base
del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19  dicembre
1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi
compresi nei programmi triennali e nei piani  annuali  di  attuazione
approvati dal CIPE, identifica quelli  i  cui  lavori  non  risultino
ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre
1993 e  ne  da'  comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal  caso  il
commissario  provvede  alla  rescissione  del  contratto   ai   sensi
dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. 
   3. Qualora gli interventi in corso risultino,  alla  data  del  30
settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario  ne  da'
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, che provvede ai sensi del comma 1.". 
  7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma  1,  per
le quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile  1987,  n.  157,
sia stato gia' disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro
consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le  aree
di  sviluppo  industriale,  la  competenza  per  la  definizione  dei
relativi rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le
modalita' di cui all'articolo 8, commi 4, 5, 6 e 7.".