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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal:  9-2-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Interventi in corso di esecuzione
1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
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2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.
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3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1.
4. La Cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già intercorrenti tra la soppressa Agenzia ed i soggetti attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove occorra, per le attività di verifica e di controllo, del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici , e può chiedere al commissario liquidatore di assegnare con priorità il personale dei soppressi organismi del Mezzogiorno fino ad un massimo di venti unità.
5. La nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonché l'approvazione del collaudo eseguito, restano nelle attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
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6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.
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7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, sentito il Ministero del tesoro, ad anticipare i fondi eventualmente necessari per soddisfare le richieste di pagamento pervenute, in attesadell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro. Sulle somme anticipate verrà applicato il tasso vigente per i mutui della Cassa stessa dalla data di erogazione a quella dell'accreditamento dei fondi corrispettivi. Gli interessi stessi verranno capitalizzati e restituiti dal Tesoro in cinque annualità, decorrenti dal secondo esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato.