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LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488

((Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive)).

note: Entrata in vigore della legge: 22-12-1992
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Testo in vigore dal:  22-12-1992

Art. 2

1. A decorrere dal 1 maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo:
a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;
d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.