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DECRETO-LEGGE 7 giugno 1993, n. 180

Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/6/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1993)
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Testo in vigore dal:  8-6-1993 al: 7-8-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Programmi di investimento 1993-95
1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni e province autonome, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili.
Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui interruzione non determini costi rilevanti e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili con priorità per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.
2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico- finanziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996, viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.
4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.
5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.
6. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1.".
7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per le quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 4, 5, 6 e 7.".