DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal: 6-4-1993
                               Art. 9. 
Trasferimento delle opere della  gestione  separata  e  dei  progetti
                              speciali 
  1. Le attivita' di trasferimento  dei  progetti  speciali  e  delle
opere di cui  alla  delibera  CIPE  8  aprile  1987,  n.  157,  quali
risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma  2,  della  legge  19
dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del  Ministero
dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o piu'  commissari  ad
acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE. 
  2. Il commissario ad acta, accertata la effettiva situazione  delle
opere, nonche' i  costi  per  completarle  sulla  base  del  progetto
vigente e con esclusione di qualsiasi variante o  estendimento  anche
se in corso di approvazione,  previa  valutazione  dell'utilita'  del
completamento  e  delle  priorita'   e   compatibilita'   ambientali,
provvede, per le  opere  in  cui  la  valutazione  dia  un  risultato
negativo, alla risoluzione del contratto per le opere  in  esecuzione
diretta o alla revoca della concessione per  le  opere  eseguite  dai
soggetti attuatori. 
  3. Le opere gia' completate sono trasferite ai soggetti destinatari
individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici
provvede  al  pagamento  degli  importi   ancora   da   corrispondere
all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di
quelli che risulteranno dovuti  a  seguito  della  risoluzione  delle
controversie   eventualmente   insorte   durante   l'esecuzione   del
contratto. 
  4. Le opere ancora  in  corso  di  esecuzione  sono  trasferite  ai
soggetti  destinatari  individuati  dal  commissario  ad  acta,   che
stabilisce altresi', sulla base degli accertamenti di cui al comma 2,
gli importi  da  attribuire  per  il  completamento  dell'opera,  ivi
compresi  quelli  prevedibili  per  la   risoluzione   di   eventuali
controversie  relative  ai  lavori  gia'  eseguiti.  Il  decreto  del
commissario ad acta determina l'immediata  successione  del  soggetto
destinatario   in   tutti   i   rapporti   giuridici   facenti   capo
all'amministrazione appaltante o concedente. A far data  dal  decreto
di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte  alle  eventuali
controversie che dovessero  insorgere,  in  relazione  all'esecuzione
dell'opera, dopo tale data. 
  5.  Le  controversie  tra   l'amministrazione   rappresentata   dal
commissario ad acta e il soggetto destinatario  delle  opere  saranno
decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui
presidente e' nominato dal presidente del tribunale competente e  gli
altri da ciascuna delle due parti.