DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal: 9-2-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                  Interventi in corso di esecuzione 
  1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base  del
rapporto di cui all'articolo 2, comma  2,  della  legge  19  dicembre
1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi
compresi nei programmi triennali e nei piani  annuali  di  attuazione
approvati dal CIPE, identifica quelli  i  cui  lavori  non  risultino
ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30  novembre
1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in  corso
alla medesima data e ne da' comunicazione al Ministro del bilancio  e
della  programmazione  economica,  il   quale   provvede   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488.
In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai
sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,  allegato
F. 
  ((2. La prosecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi  non
revocati avviene sulla base della situazione di fatto  e  di  diritto
esistente, restando esclusa ogni possibilita' di proroghe ai  termini
di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause  di
forza maggiore. Le variazioni progettuali  che  comportino  modifiche
essenziali  alla  natura   delle   opere   affidate,   ovvero   opere
complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili  solo  se
si rendano indispensabili per la funzionalita' e la fruibilita' delle
opere  medesime,  purche'  nell'ambito   dell'importo   previsto   in
convenzione.    Le    relative    perizie,     previa     valutazione
tecnico-economica  da  parte  del   Nucleo   di   valutazione   degli
investimenti  pubblici,  saranno  sottoposte,  entro   quarantacinque
giorni, da parte della Direzione generale  competente,  corredate  da
apposita  relazione  del  Nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti  pubblici,  all'approvazione  del  CIPE.  Le  variazioni
progettuali, regolarmente approvate,  che  non  comportino  modifiche
essenziali alla natura delle opere e non arrechino  pregiudizio  alla
qualita'   delle   stesse   sono   consentite   purche'   nell'ambito
dell'importo  previsto  in   convenzione.   Le   proroghe   richieste
anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non  si  sia
pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo
richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  i  termini
previsti  dalle  relative  convenzioni,   ancorche'   scaduti,   sono
prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.)) 
  3. Qualora gli interventi in corso  risultino,  alla  data  del  30
settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario  ne  da'
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, che provvede ai sensi del comma 1. 
  4. La Cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi
e passivi gia' intercorrenti tra la soppressa Agenzia ed  i  soggetti
attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove  occorra,
per le attivita' di verifica e di controllo, del nucleo ispettivo per
la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici
, e  puo'  chiedere  al  commissario  liquidatore  di  assegnare  con
priorita' il personale dei soppressi organismi del  Mezzogiorno  fino
ad un massimo di venti unita'. 
  5. La nomina del collaudatore  e  delle  commissioni  di  collaudo,
nonche'  l'approvazione  del   collaudo   eseguito,   restano   nelle
attribuzioni  del  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica. 
  (( 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti  e
completati secondo le disposizioni legislative,  regolamentari  ed  i
provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni
che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della
Cassa depositi e prestiti.)) 
  7.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata,  sentito  il
Ministero del tesoro, ad anticipare i fondi  eventualmente  necessari
per   soddisfare   le   richieste   di   pagamento   pervenute,    in
attesadell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro. Sulle  somme
anticipate verra' applicato il tasso vigente per i mutui della  Cassa
stessa dalla data di  erogazione  a  quella  dell'accreditamento  dei
fondi corrispettivi. Gli interessi stessi  verranno  capitalizzati  e
restituiti dal Tesoro in cinque annualita',  decorrenti  dal  secondo
esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato.