stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 543

Attuazione della delega contenuta nel comma 2 dell'art. 34 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, riguardante il regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/1/1993
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 28-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  34,  comma  2, della legge 10 febbraio 1992, n. 142,
recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni fiscali in
materia di scissioni di societa' nazionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'art. 123 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' inserito il seguente:
  "Art. 123-bis (Scissione di societa'). - 1. La scissione  totale  o
parziale   di   una   societa'  in  altre  preesistenti  o  di  nuova
costituzione  non  da'  luogo  a  realizzo  ne'  a  distribuzione  di
plusvalenze  e  minusvalenze dei beni della societa' scissa, comprese
quelle  relative  alle  rimanenze  e  al  valore  di  avviamento.  Le
plusvalenze  e  le  minusvalenze risultanti dai progetti di scissione
redatti a norma dell'art.  2504-octies  del  codice  civile  o  dalle
situazioni  patrimoniali  redatte a norma dell'art. 2504-novies dello
stesso codice non si considerano iscritte in bilancio.
   2. Nella determinazione del reddito  delle  societa'  partecipanti
alla  scissione  non  si  tiene  conto  dell'avanzo  o  del disavanzo
conseguenti al  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o  quote  ovvero
all'annullamento  di azioni o quote a norma dell'art. 2504-novies del
codice civile. In quest'ultima ipotesi non concorrono  a  formare  il
reddito  di ciascuna societa' beneficiaria le plusvalenze iscritte in
bilancio fino a concorrenza  della  differenza  tra  il  costo  delle
azioni o quote delle societa' scisse annullate e il valore risultante
dalle  scritture  contabili della corrispondente quota del patrimonio
netto della societa' stessa.
   3. Il cambio delle partecipazioni originarie non  costituisce  ne'
realizzo  ne'  distribuzione  di  plusvalenze  o  di minusvalenze ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva
l'applicazione del comma 3 dell'art. 44 in caso di conguaglio.
   4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a  norma  del  comma
11,  le  posizioni  soggettive  della  societa'  scissa, ivi compresa
quella  indicata  nell'art.  54,  comma  4  e  i  relativi   obblighi
strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione
parziale,   alla   stessa   societa'  scissa,  in  proporzione  delle
rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,
salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente  o
per  insiemi  agli  elementi  del  patrimonio  scisso,  nel qual caso
seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
   5. Gli obblighi di versamento  degli  acconti  relativi  sia  alle
imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo
alla  societa'  scissa,  in  caso  di  scissione  parziale, ovvero si
trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale,
in   relazione   alle   quote   di   patrimonio   netto    imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
   6.  Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento
della societa' scissa si considera gia' dedotto  dalle  beneficiarie,
oltre  che,  in  caso di scissione parziale, dalla suddetta societa',
per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti  gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno
riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. Se la
scissione  non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all'art. 72 si
imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui
ha effetto  la  scissione;  la  valutazione  deve  essere  effettuata
secondo  i  criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare
il  valore   dei   fondi   ai   predetti   elementi,   l'attribuzione
proporzionale  e'  effettuata  con  riguardo alle quote di patrimonio
netto attribuite alle societa' beneficiarie.
   7. Se gli effetti della scissione sono fatti  retroagire  a  norma
del comma 11, per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni
del    precedente    comma    4    trovano    applicazione   sommando
proporzionalmente le voci individuate per periodo  di  formazione  in
capo  alla  societa'  scissa  all'inizio  del  periodo d'imposta alle
corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio  del  periodo  medesimo
presso le societa' beneficiarie.
   8.  In  caso  di  scissione  parziale  e  in caso di scissione non
retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti
si assumono nella misura risultante alla data in cui  ha  effetto  la
scissione. In particolare:
    a)  i  beni  di  cui  al  precedente  comma  ricevuti da ciascuna
beneficiaria   si   presumono,   in   proporzione   alle    quantita'
rispettivamente  ricevute,  provenienti  proporzionalmente dalle voci
delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della
societa' scissa e dalla eventuale  eccedenza  formatasi  nel  periodo
d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
    b)  le  quote  di  ammortamento  dei beni materiali e immateriali
nonche' le spese di cui  all'art.  67,  comma  7,  relative  ai  beni
trasferiti  vanno  ragguagliate  alla  durata  dell'utilizzo dei beni
medesimi  da  parte  della   societa'   scissa   e   delle   societa'
beneficiarie; detto criterio e' altresi' applicabile alle spese rela-
tive a piu' esercizi e agli accantonamenti.
   9.  I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio
della societa' scissa debbono essere ricostituiti dalle  beneficiarie
secondo  le  quote  proporzionali  indicate  al  comma  4. In caso di
scissione parziale, i fondi della  societa'  scissa  si  riducono  in
corrispondenza.  Se  la  sospensione  d'imposta dipende da eventi che
riguardano specifici elementi patrimoniali della societa'  scissa,  i
fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono
tali  elementi.  Nei  riguardi della beneficiaria che abbia omesso la
ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni
dettate per le fusioni dal comma 4  dell'art.  123  per  la  societa'
incorporante o risultante dalla fusione.
   10.  Le  perdite  fiscali  della societa' scissa sono attribuite a
norma del comma 4, alle condizioni e con  i  limiti  stabiliti  dalle
disposizioni  del  comma  5  dell'art. 123, riferendosi alla societa'
scissa le disposizioni riguardanti le societa' fuse o  incorporate  e
alle  beneficiarie  quelle  riguardanti  la societa' risultante dalla
fusione  o  incorporante  ed  avendo   riguardo   all'ammontare   del
patrimonio  netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore,
dal  progetto  di  scissione di cui all'art. 2504-octies ovvero dalla
situazione patrimoniale di cui all'art. 2504-novies.
   11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti
della scissione e' regolata  secondo  le  disposizioni  del  comma  l
dell'art.  2504-decies  del codice civile, ma la retrodatazione degli
effetti, ai sensi dell'art. 2501- bis, numeri 5) e 6),  dello  stesso
codice,  opera  limitatamente  ai  casi  di  scissione  totale  ed  a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo
di imposta della societa' scissa e delle beneficiarie e per  la  fase
posteriore a tale periodo.
   12.  Gli  obblighi  tributari  della  societa' scissa riferibili a
periodi di imposta anteriori alla data dalla  quale  l'operazione  ha
effetto  sono  adempiuti  in  caso di scissione parziale dalla stessa
societa' scissa o trasferiti,  in  caso  di  scissione  totale,  alla
societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
   13.  I  controlli,  gli  accertamenti  e  ogni  altro procedimento
relativo  ai  suddetti  obblighi  sono  svolti  nei  confronti  della
societa'   scissa   o,  nel  caso  di  scissione  totale,  di  quella
appositamente designata, ferma restando  la  competenza  dell'ufficio
delle  imposte  dirette  della societa' scissa. Se la designazione e'
omessa, si considera designata la  beneficiaria  nominata  per  prima
nell'atto   di   scissione.   Le  altre  societa'  beneficiarie  sono
responsabili in solido per le imposte, le  sanzioni  pecuniarie,  gli
interessi  e  ogni  altro  debito  e anche nei loro confronti possono
essere adottati i provvedimenti cautelari previsti  dalla  legge.  Le
societa'  coobbligate  hanno  facolta'  di  partecipare  ai  suddetti
procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza  oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
   14.  Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa o quella
designata   debbono    indicare,    a    richiesta    degli    organi
dell'Amministrazione  finanziaria,  i  soggetti  e  i luoghi presso i
quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede
legale, le scritture contabili e la documentazione  amministrativa  e
contabile   relative   alla   gestione  della  societa'  scissa,  con
riferimento a ciascuna delle parti del suo  patrimonio  trasferite  o
rimaste.   In  caso  di  conservazione  presso  terzi  estranei  alla
operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui al comma
10 dell'art. 52  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633. Se la societa' scissa o quella designata non
adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si  oppongono
all'accesso  o  non  esibiscono  in  tutto  o in parte quanto ad essi
richiesto, si applicano le disposizioni  del  comma  5  del  suddetto
articolo.
  15.  Nei  confronti  della societa' soggetta all'IRPEG beneficiaria
della scissione di una societa' non soggetta a  tale  imposta  e  nei
confronti   della   societa'  del  secondo  tipo  beneficiaria  della
scissione di una societa' del  primo  tipo  si  applicano  anche,  in
quanto  possibile,  rispettivamente  i  commi  3  e  4 dell'art. 122,
considerando a tal fine la societa' scissa come  trasformata  per  la
quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
   16.  Le disposizioni dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n.
408, sono da intepretare  nel  senso  che  si  applicano  anche  alle
operazioni  di  scissione,  disconoscendosi  in  ogni caso i vantaggi
tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende  o
complessi  aziendali,  anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in
quelle di assegnazione  ai  partecipanti  di  ciascuno  dei  soggetti
beneficiari  di  azioni  o  quote  in  misura  non proporzionale alle
rispettive partecipazioni nella societa' scissa.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il testo vigente dell'art. 123 del D.P.R. 22 dicembre
          1986, n.  917, e' il seguente:
             "Art. 123 (Fusione di societa'). -  1.  La  fusione  tra
          piu'  societa'  non  costituisce realizzo ne' distribuzione
          delle plusvalenze e minusvalenze dei  beni  delle  societa'
          fuse,  comprese  quelle relative alle rimanenze e il valore
          di avviamento. Le  plusvalenze  e  minusvalenze  risultanti
          dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del
          codice civile non si considerano iscritte in bilancio.
             2.  Nella  determinazione  del  reddito  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante non si tiene  conto
          dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
          del  rapporto  di   cambio   delle   azioni   o   quote   o
          dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
          societa' fuse  possedute  da  altre,  e  delle  plusvalenze
          iscritte  in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza
          della differenza tra il costo delle azioni  o  quote  delle
          societa'  incorporate annullate per effetto della fusione e
          il  valore  del  patrimonio  netto  delle  societa'  stesse
          risultante dalle scritture contabili.
             3.  Dalla  data in cui ha effetto la fusione la societa'
          risultante dalla  fusione  o  incorporante  subentra  negli
          obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
          relativi alle imposte sui redditi, salvo  quanto  stabilito
          nei commi 4 e 5.
             4.   I   fondi   di   sospensione  di  imposta  iscritti
          nell'ultimo bilancio  delle  societa'  fuse  o  incorporate
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla fusione o incorporante se e nella misura in  cui  non
          siano   stati   ricostituiti   nel   suo  bilancio.  Questa
          disposizione non si applica per i fondi tassabili  solo  in
          caso  di  distribuzione  i quali, se e nel limite in cui vi
          sia avanzo di fusione o aumento di capitale  per  ammontare
          superiore    al   capitale   complessivo   delle   societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono a formare il reddito della  societa'  risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
          dell'avanzo  o  di  riduzione  del capitale per esuberanza;
          quelli che anteriormente alla fusione sono  stati  imputati
          al  capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
          trasferiti nel capitale  della  societa'  risultante  dalla
          fusione o incorporante e concorrono a formare il reddito in
          caso di riduzione del capitale per esuberanza.
             5.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se
          inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'art.
          2502 del codice civile, senza tener conto dei  conferimenti
          e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori
          alla  data  cui si riferisce la situazione stessa, e sempre
          che dal conto dei profitti e delle perdite  della  societa'
          le  cui  perdite  sono  riportabili, relativo all'esercizio
          precedente a quello in cui la fusione e' stata  deliberata,
          risulti  un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425- bis,
          parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare  delle
          spese  per  prestazioni  di  lavoro  subordinato e relativi
          contributi, di cui all'art. 2425- bis, parte seconda, n. 3,
          del codice civile, superiore al  40  per  cento  di  quello
          risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
          Se  le  azioni  o  quote  della  societa' la cui perdita e'
          riportabile erano possedute dalla societa'  incorporante  o
          da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non
          e'  comunque  ammessa  in  diminuzione  fino  a concorrenza
          dell'ammontare  complessivo  della  svalutazione  di   tali
          azioni  o quote effettuata ai fini della determinazione del
          reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa  che  le
          ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la
          perdita  e  prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze
          di cui al comma 2  iscritte  nel  bilancio  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante.
             6. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo
          al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
          la data in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'  determinato,
          secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
          societa',  in  base  alle  risultanze di apposito conto dei
          profitti e delle perdite.
             7. L'atto di fusione puo' stabilire che  ai  fini  delle
          imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
          una data non  anteriore  a  quella  in  cui  si  e'  chiuso
          l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incor-
          porate  o  a  quella, se piu' prossima, in cui si e' chiuso
          l'ultimo esercizio della societa' incorporante".
             - Il testo  vigente  dell'art.  2504-octies  del  codice
          civile e' il seguente:
             "Art.   2504-octies   (Progetto  di  scissione).  -  Gli
          amministratori delle societa' partecipanti  alla  scissione
          redigono  un  progetto  dal  quale  devono risultare i dati
          indicati nel primo comma dell'art.   2501- bis  ed  inoltre
          l'esatta   descrizione   degli   elementi  patrimoniali  da
          trasferire a ciascuna delle societa' beneficiarie.
             Se la destinazione di un  elemento  dell'attivo  non  e'
          desumibile    dal    progetto,    esso,   nell'ipotesi   di
          trasferimento dell'intero patrimonio della societa' scissa,
          e' ripartito tra le societa'  beneficiarie  in  proporzione
          della  quota  del patrimonio netto trasferito a ciascuna di
          esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione  del
          rapporto  di  cambio;  se  il  trasferimento del patrimonio
          della societa' e' solo parziale, tale  elemento  rimane  in
          capo alla societa' trasferente.
             Degli  elementi  del passivo, la cui destinazione non e'
          desumibile dal progetto, rispondono in  solido,  nel  primo
          caso,  le  societa'  beneficiarie,  nel secondo la societa'
          trasferente e le societa' beneficiarie.
             Dal progetto di scissione devono risultare i criteri  di
          distribuzione   delle   azioni   o   quote  delle  societa'
          beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun  socio
          possa  in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le
          societa' interessate all'operazione  in  proporzione  della
          sua quota di partecipazione originaria.
             Il  progetto di scissione deve essere pubblicato a norma
          dell'ultimo comma dell'art. 2501- bis".
             - Il testo  vigente  dell'art.  2504-novies  del  codice
          civile e' il seguente:
             "Art.    2504-novies    (Norme   applicabili).   -   Gli
          amministratori delle societa' partecipanti  alla  scissione
          redigono   la   situazione   patrimoniale  e  la  relazione
          illustrativa in  conformita'  agli  articoli  2501-  ter  e
          2501-quater.
             La  relazione  deve  inoltre  illustrare  i  criteri  di
          distribuzione delle azioni  o  quote  e  deve  indicare  il
          valore  effettivo  del  patrimonio  netto  trasferito  alle
          societa' beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga
          nella societa' scissa.
             La  relazione  degli  esperti  e'   regolata   dall'art.
          2501-quinquies.   Tale relazione non e' richiesta quando la
          scissione avviene mediante la costituzione di  una  o  piu'
          nuove societa' e non siano previsti criteri di attribuzione
          delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
             Sono  altresi'  applicabili  gli  articoli  2501-sexies,
          2502,  2502-bis,   2503,   2503-bis,   2504,   2504-   ter,
          2504-quatere 2504-sexies".
             -  Il  testo vigente del comma 3 dell'art. 44 del D.P.R.
          22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "3. Le somme o il
          valore normale dei  beni  ricevuti  dai  soci  in  caso  di
          recesso,   di   riduzione  del  capitale  esuberante  o  di
          liquidazione anche concorsuale della societa' costituiscono
          utile per la parte che eccede la quota del capitale sociale
          e delle riserve o fondi di cui  al  comma  1  rappresentata
          dalle azioni o quote annullate, diminuita o aumentata della
          differenza  fra il prezzo pagato per l'acquisto di queste e
          il loro prezzo di emissione. Di questa  differenza  non  si
          tiene conto nell'applicazione delle ritenute alla fonte. Il
          capitale  sociale  ai  fini  del  calcolo dell'eccedenza e'
          assunto al netto della  parte  derivante  dal  passaggio  a
          capitale  di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel
          comma 1".
             - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 54  del  D.P.R.
          22   dicembre   1986,  n.  917,  e'  il  seguente:  "4.  Le
          plusvalenze realizzate determinate  a  norma  del  comma  2
          concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente,
          per  l'intero  ammontare  nell'esercizio  in cui sono state
          realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e  nei
          successivi ma non oltre il quarto".
             -  Il  testo vigente dell'art. 72 del D.P.R. 22 dicembre
          1986, n.  917, e' il seguente:
             "Art. 72 (Accantonamenti per rischi di cambio). - 1. Gli
          accantonamenti al fondo di copertura dei rischi  di  cambio
          sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il
          saldo  dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti
          in bilancio, anche sotto forma  di  obbligazioni  e  titoli
          similari,  valutati  secondo  il  cambio  dell'ultimo  mese
          dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il
          cambio  del  giorno  in  cui  sono  sorti  o   del   giorno
          antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio
          del  mese  in  cui  sono  sorti. La differenza si considera
          negativa in caso di  diminuzione  del  saldo  attivo  o  di
          aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e
          dei  debiti  per i quali il rischio di cambio e' coperto da
          contratti a termine o da contratti di assicurazione.
             2. Se in un esercizio la differenza negativa di  cui  al
          comma  1  e'  superiore  all'ammontare del fondo risultante
          alla chiusura dell'esercizio precedente,  la  deduzione  e'
          ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa e' pari
          o   inferiore   all'ammontare   del   fondo  alla  chiusura
          dell'esercizio precedente, la deduzione non  e'  ammessa  e
          l'eventuale  eccedenza  del  fondo  concorre  a  formare il
          reddito dell'esercizio.
             3. Le perdite di cambio derivanti  dalle  riscossioni  e
          dai  pagamenti  effettuati  nell'esercizio  sono deducibili
          limitatamente alla parte del loro ammontare che  non  trova
          copertura nel fondo.
             4.  Le  disposizioni  dei  commi  da  1 a 3 si applicano
          indipendentemente dalle rivalutazioni  e  svalutazioni  dei
          crediti  e  dei  debiti eseguite in bilancio a fronte delle
          variazioni  di  cambio,  per  le  quali  resta   ferma   la
          disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
             5.  Ai fini della determinazione della differenza di cui
          ai commi 1 e 2 i crediti e i  debiti  gia'  risultanti  nel
          bilancio   dell'ultimo   esercizio   chiuso   anteriormente
          all'entrata  in  vigore  del  presente  testo  unico   sono
          valutati  secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio
          stesso anziche' secondo il cambio del giorno o del mese  in
          cui sono sorti".
             -  Il  testo vigente dell'art. 59 del D.P.R. 22 dicembre
          1986, n.  917, e' il seguente:
             "Art. 59 (Rimanenze finali ed esistenze iniziali). -  1.
          Le  rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b)
          del comma 1  dell'art.  53,  la  cui  valutazione  non  sia
          effettuata  a  costi  specifici  o  a  norma  dell'art. 60,
          concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore
          a quello che  risulta  raggruppando  i  beni  in  categorie
          omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun
          gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
          delle disposizioni che seguono.
             2.  Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,   le
          rimanenze  sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita' il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni prodotti e acquistati  nell'esercizio  stesso  per  la
          loro quantita'.
             3.  Negli  esercizi  successivi,  se  la quantita' delle
          rimanenze e' aumentata rispetto  all'esercizio  precedente,
          le  maggiori  quantita',  valutate  a  norma  del  comma 2,
          costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.  Se
          la  quantita'  e'  diminuita, la diminuzione si imputa agli
          incrementi formati nei precedenti esercizi, a  partire  dal
          piu' recente.
             4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
          determinato a norma dei commi 2 e 3, e' superiore al valore
          normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio,
          il   valore  minimo  di  cui  al  comma  1  e'  determinato
          moltiplicando     l'intera     quantita'     dei      beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore normale. Per le valute estere si assume come  valore
          normale  il  valore secondo il cambio alla data di chiusura
          dell'esercizio. Il minore valore attribuito alle  rimanenze
          in  conformita'  alle  disposizioni del presente comma vale
          anche per gli esercizi successivi sempre che  le  rimanenze
          non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
             5.  I  prodotti  in  corso di lavorazione e i servizi in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in base alle spese sostenute nell'esercizio  stesso,  salvo
          quanto  stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
          i servizi di durata ultrannuale.
             6. Le rimanenze finali di  un  esercizio  nell'ammontare
          indicato   dal   contribuente  costituiscono  le  esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
             7. Per gli esercenti attivita' di  commercio  al  minuto
          che  valutano  le  rimanenze  delle merci con il metodo del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato  anche in deroga alle disposizioni del comma 1,
          a condizione che  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in
          apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
          di   applicazione   del   detto   metodo,  con  riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
             8. Le  plusvalenze  risultanti  da  rivalutazioni  delle
          rimanenze  effettuate  fino  all'esercizio  in  corso al 31
          dicembre 1984 in applicazione dei  criteri  di  valutazione
          previsti  dall'art.  12  della  legge 19 marzo 1983, n. 72,
          concorrono   a  formare  il  reddito,  in  quote  costanti,
          nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni  e
          nei quattro esercizi successivi".
             -  Il  testo vigente dell'art. 61 del D.P.R. 22 dicembre
          1986, n.  917, e' il seguente:
             "Art.  61  (Valutazione  dei  titoli).  -  1.  I  titoli
          indicati   alla  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  53,
          esistenti al termine di un esercizio, concorrono a  formare
          il  reddito come rimanenze finali dell'esercizio stesso. Si
          applicano le  disposizioni  dei  commi  1,  2,  3,  4  e  6
          dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
             2.  Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee per
          natura e per valore si considerano della  stessa  natura  i
          titoli  emessi  dallo  stesso  soggetto  ed  aventi  uguali
          caratteristiche.
             3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59 il
          valore minimo e' determinato: a) per i  titoli  quotati  in
          borsa  o negoziati al mercato ristretto, in base alla media
          dei prezzi di  compenso  o  dei  prezzi  fatti  nell'ultimo
          trimestre   dell'esercizio;  b)  per  le  azioni  e  titoli
          similari non quotati in borsa e non  negoziati  al  mercato
          ristretto, riducendo il valore unitario medio determinato a
          norma  dei  commi  2  e  3  dello stesso articolo in misura
          proporzionalmente    corrispondente    alle     diminuzioni
          patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio
          regolarmente  approvato  dalle  societa'  o  enti emittenti
          anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate
          e l'ultimo bilancio o, se successive, le  deliberazioni  di
          riduzione  del  capitale  per  perdite;  c)  per  gli altri
          titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del  comma
          4 dell'art. 9.
             4.  In  caso  di  aumento  del  capitale  della societa'
          emittente mediante  passaggio  di  riserve  a  capitale  il
          numero  delle  azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
          numero  di  quelle  gia'  possedute  in  proporzione   alle
          quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
          e  il  valore  unitario  si  determina,  per ciascuna voce,
          dividendo il costo complessivo delle azioni gia'  possedute
          per il numero complessivo delle azioni.
             5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in
          conto capitale alla societa' emittente, o della rinuncia ai
          crediti derivanti da precedenti finanziamenti alla societa'
          stessa,  si  aggiunge  al costo delle azioni in proporzione
          alla quantita'  delle  singole  voci  della  corrispondente
          categoria.  Non  si  tiene  tuttavia conto dei versamenti e
          delle  remissioni  di  debito  effettuati  a  copertura  di
          perdite  per  la parte che eccede il patrimonio netto della
          societa' emittente  risultante  dopo  la  copertura.  Nella
          determinazione,  a  norma  del  comma  3, del valore minimo
          delle azioni non quotate  in  borsa  e  non  negoziate  nel
          mercato ristretto non si tiene conto dei versamenti e delle
          remissioni  di  debito  fatti  a copertura di perdite della
          societa' emittente".
             -  Il  testo vigente del comma 7 dell'art. 67 del D.P.R.
          22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "7. Le  spese  di
          manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione,
          che  dal  bilancio non risultino imputate ad incremento del
          costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel
          limite del 5 per cento del costo  complessivo  di  tutti  i
          beni  materiali  ammortizzabili  quale  risulta  all'inizio
          dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le
          imprese di nuova  costituzione  il  limite  percentuale  si
          calcola,  per  il  primo  esercizio,  sul costo complessivo
          quale risulta alla fine dell'esercizio; per i  beni  ceduti
          nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione
          alla   durata  del  possesso  ed  e'  commisurata,  per  il
          cessionario, al costo  di  acquisizione.    L'eccedenza  e'
          deducibile   per   quote   costanti   nei  cinque  esercizi
          successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
          stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze,  diversi
          criteri   e   modalita'   di   deduzione.  Resta  ferma  la
          deducibilita' nell'esercizio  di  competenza  dei  compensi
          periodici   dovuti   contrattualmente   a   terzi   per  la
          manutenzione di determinati beni,  del  cui  costo  non  si
          tiene  conto  nella  determinazione  del limite percentuale
          sopra indicato".
             - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 123 del  D.P.R.
          22  dicembre  1986,  n. 917, e' il seguente: "4. I fondi di
          sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio  delle
          societa' fuse o incorporate concorrono a formare il reddito
          della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e
          nella  misura  in  cui  non sono stati ricostituiti nel suo
          bilancio. Questa disposizione non si applica  per  i  fondi
          tassabili  solo  in caso di distribuzione i quali, se e nel
          limite in cui  vi  sia  avanzo  di  fusione  o  aumento  di
          capitale  per  ammontare  superiore al capitale complessivo
          delle societa' partecipanti alla  fusione  al  netto  delle
          quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla
          stessa  o  da  altre, concorrono a formare il reddito della
          societa' risultante dalla fusione o incorporante in caso di
          distribuzione dell'avanzo o di riduzione del  capitale  per
          esuberanza;  quelli  che  anteriormente  alla  fusione sono
          stati  imputati  al  capitale   delle   societa'   fuse   o
          incorporante  si  intendono  trasferiti  nel capitale della
          societa'  risultante  dalla  fusione   o   incorporante   e
          concorrono  a  formarne il reddito in caso di riduzione del
          capitale per esuberanza".
             - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 123 del  D.P.R.
          22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 28 D.L.
          2  marzo  1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella
          legge 27 aprile 1989,  n.  154,  e'  il  seguente:  "5.  Le
          perdite   delle  societa'  che  partecipano  alla  fusione,
          compresa la societa' incorporante, possono  essere  portate
          in  diminuzione del reddito della societa' risultante dalla
          fusione o incorporante per la parte del loro ammontare  che
          non  eccede  l'ammontare  del  rispettivo  patrimonio netto
          quale risulta dall'ultimo bilancio o, se  inferiore,  dalla
          situazione  patrimoniale  di  cui  all'art. 2502 del codice
          civile, senza tener conto  dei  conferimenti  e  versamenti
          fatti  negli  ultimi  ventiquattro mesi anteriori alla data
          cui si riferisce la situazione stessa,  e  sempre  che  dal
          conto  dei  profitti  e delle perdite della societa' le cui
          perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente
          a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti  un
          ammontare  di  ricavi,  di  cui  all'art.  2425- bis, parte
          prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle  spese
          per   prestazioni   di   lavoro   subordinato   e  relativi
          contributi, di cui all'art. 2425- bis, parte seconda, n. 3,
          del codice civile, superiore al  40  per  cento  di  quello
          risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
          Se  le  azioni  o  quote  della  societa' la cui perdita e'
          riportabile erano possedute dalla societa'  incorporante  o
          da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non
          e'  comunque  ammessa  in  diminuzione  fino  a concorrenza
          dell'ammontare  complessivo  della  svalutazione  di   tali
          azioni  o quote effettuate ai fini della determinazione del
          reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa  che  le
          ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la
          perdita  e  prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze
          di cui al comma 2  iscritte  nel  bilancio  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante".
             - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 2504-decies del
          codice civile e' il seguente:
             "Art.   2504-decies  (Effetti  della  scissione).  -  La
          scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto
          di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui
          sono  iscritte  le  societa'  beneficiarie;   puo'   essere
          tuttativa  stabilita  una  data  successiva, tranne che nel
          caso di scissione mediante costituzione di societa'  nuove.
          Per  gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501- bis,numeri
          5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori".
            - Il testo vigente dei numeri 5) e 6) dell'art.  2501-bis
          del codice civile e' il seguente:
             "Art.    2501-bis   (Progetto   di   fusione).   -   Gli
          amministratori delle  societa'  partecipanti  alla  fusione
          redigono  un  progetto di fusione, dal quale devono in ogni
          caso risultare:
              (Omissis);
              5) la data dalla quale tali azioni o quote  partecipano
          agli utili;
              6)  la data a decorrere dalla quale le operazioni delle
          societa'  partecipanti  alla  fusione  sono   imputate   al
          bilancio  della  societa'  che  risulta  dalla fusione o di
          quella incorporante;
              (Omissis)".
             - Il testo vigente del comma 10 dell'art. 52 del  D.P.R.
          26   ottobre   1972,   n.  633,  e'  il  seguente:  "Se  il
          contribuente dichiara che le scritture contabili  o  alcune
          di  esse  si trovano presso altri soggetti deve esibire una
          attestazione dei soggetti stessi recante la  specificazione
          delle  scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e'
          esibita  e  se  il  soggetto  che l'ha rilasciata si oppone
          all'accesso e non esibisce in tutto o in parte le scritture
          si applicano le disposizioni del quinto comma".
             - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 52  del  D.P.R.
          26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  il  seguente:  "I  libri,
          registri,  scritture  e  documenti  di  cui  e'   rifiutata
          l'esibizione  non  possono essere presi in considerazione a
          favore del contribuente ai fini dell'accertamento  in  sede
          amministrativa  o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si
          intendono anche la dichiarazione di non possedere i  libri,
          registri,  documenti  e  scritture e la sottrazione di essi
          alla ispezione".
             - Il testo vigente dei commi 3 e  4  dell'art.  122  del
          D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
             "3.  Nel  caso  di  trasformazione  di  una societa' non
          soggetta all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          in  societa'  soggetta a tale imposta le riserve costituite
          prima della trasformazione con utili  imputati  ai  soci  a
          norma  dell'art.  5,  se dopo la trasformazione siano state
          iscritte in bilancio con indicazione  della  loro  origine,
          non  concorrono  a  formare  il reddito dei soci in caso di
          distribuzione  e  l'imputazione  di  esse  a  capitale  non
          comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 44.
             4.  Nel  caso di trasformazione di una societa' soggetta
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   in
          societa'  non soggetta a tale imposta le riserve costituite
          prima della trasformazione, escluse quelle di cui al  comma
          1 dell'art. 44, sono imputate ai soci, a norma dell'art. 5:
          a)  nel  periodo  di  imposta  in cui vengono distribuite o
          utilizzate per scopi diversi  dalla  copertura  di  perdite
          d'esercizio,  se  dopo  la trasformazione siano iscritte in
          bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo
          di imposta successivo alla  trasformazione,  se  non  siano
          iscritte  in  bilancio  o  vi siano iscritte senza la detta
          indicazione. Ai soci compete  in  entrambe  le  ipotesi  il
          credito  di  imposta di cui all'art. 14 a condizione che la
          dichiarazione  dei  redditi   della   societa'   rechi   le
          indicazioni  prescritte  nel  comma  7  dell'art.  105;  il
          credito di imposta non spetta per  le  riserve  di  cui  al
          comma  2  e alla lettera a) del comma 6 dell'art. 105 ed e'
          ridotto al 36 per cento per quelle di cui al comma 4  dello
          stesso articolo".
             -  Il testo vigente dell'art. 10 della legge 29 dicembre
          1990, n.  408, e' il seguente:
             "Art.  10.  -  1.  E'   consentito   all'amministrazione
          finanziaria  disconoscere ai fini fiscali la parte di costo
          delle  partecipazioni  sociali  sostenuto  e   comunque   i
          vantaggi  tributari  conseguiti  in  operazioni di fusione,
          concentrazione, trasformazione,  scorporo  e  riduzione  di
          capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed
          allo   scopo  esclusivo  di  ottenere  fraudolentemente  un
          risparmio di imposta.
             2.  Le  imposte corrispondenti agli imponibili accertati
          dagli uffici in applicazione delle disposizioni di  cui  al
          comma  1  ed  i  relativi interessi sono iscritti a ruolo a
          titolo provvisorio ai sensi e  nella  misura  prevista  dal
          secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602, dopo le decisioni
          della commissione tributaria di primo grado ovvero  decorso
          un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di
          tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria
          decisione.
             3.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  operazioni  di  fusione,   concentrazione,
          trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate
          da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990".