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LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

note: Entrata in vigore: 6-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2011)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
    PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
    PROFESSIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • orig.
  • 13
  • orig.
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    SEZIONE I
    CREDITO AL CONSUMO
  • 18
  • orig.
  • 19
  • orig.
  • 20
  • orig.
  • 21
  • orig.
  • 22
  • orig.
  • 23
  • orig.
  • 24
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    Sezione II
    RISPARMIO
  • 25
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    ASSICURAZIONI
  • 26
  • orig.
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • orig.
  • 31
  • 32
  • 33
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    FINANZE
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    SANITÀ, PROTEZIONE
    DEI LAVORATORI, AMBIENTE
  • 37
  • orig.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • agg.1
  • orig.
  • 44
  • 45
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VI
    SANITÀ VETERINARIA
  • 46
  • 47
  • 48
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VII
    PRODOTTI ALIMENTARI
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • agg.1
  • orig.
  • 58
  • orig.
  • 59
  • 60
  • 61
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 62
  • 63
  • 64
  • orig.
  • 65
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo IX
    TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo X
    RELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITÀ EUROPEE
  • 73
  • 74
  • 75
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo XI
    DISPOSIZIONI FINALI
  • 76
  • orig.
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-3-1992

Art. 34

(Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi: criteri di delega.
Delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) le operazioni di fusione, di conferimento d'attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralità fiscale, limitatamente agli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;
c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano i valori fiscali che avevano presso la società fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonché l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi;
d) gli accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria;
e) il riporto delle perdite fiscali dalla società fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della società conferitaria venga consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società conferitaria sita nel territorio dello Stato;
f) per le operazioni di fusione, scissioni conferimento d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, semprechè il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito;
g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento dattivo o di una scissione figuri una stabile organizzazione della società conferente, lo Stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la società conferente avrebbe dovuto pagare nello Stato estero in cui è situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame;
h) il trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato di società estera sia neutrale fiscalmente.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il re- gime fiscale da applicare alle scissioni di società nazionali. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della società scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria;
b) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla società estinta ovvero alla società che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa comprese quelle relative alle rimananze e al valore di avviamento;
c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la società scissa;
d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della società scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle società che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;
e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna società cui è trasferito il patrimonio sociale della società scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della società scissa a ciascuna di esse spettante;
f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle società a cui viene trasferito il patrimonio sociale della società scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle azioni o quote delle società partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima ed il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disanzo può essere utilizzato per l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla società scissa;
g) previsione della retroattività, ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società partecipanti alla scissione.
h) disapplicazione o revoca dei benefici fiscali alle operazioni di fusione, scissione o scambio di azioni, se dette operazioni tra società o enti di Stati membri diversi sono poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.